CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 16423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33967/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 499/2018 depositata il17/05/2018 N.R.G. 1151/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza del 17 maggio 201 8 , la Corte d'appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado,che, ritenuta la tempestività dell' opposizione all’ avviso di addebito n.3622013000035034000 ( in ragione del mancato invio della seconda raccomandata al destinatario della notificazione dell’avviso di addebito), relativo a contributi previdenziali dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione commercianti per l’ ann o 200 6 , aveva ritenuto che la definizione della lite tributaria avvenuta ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in legge n. 111 del 2011 avesse privato l’accertamento del requisito di definitività necessario a fondare la pretesa contributiva dell’INPS; la Corte territoriale harilevato la tardività dell’opposizione in ragione della e rronea decisione del primo giudice relativamente alla necessità della seconda raccomandata al destinatario della raccomandata, non richiesta dall’ art. 30 l. n. 122 dl 2010; avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione con unico motivo [OSCURATO:PERSONA]; l’INPS resiste con controricorsoe successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, commi 1, 4 e 14, conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ritenendo necessitata l’interpretazione dell’obbligo di invio dell'Inps dell'avviso di addebito con una raccomandata di informativa di consegna della notificazione a mezzo posta direttamente al destinatario, non essendo sufficiente la notificazione a mezzo posta in modo ordinario, senza ricorrere alle norme della L. n. 890 del 1982, adun familiare convivente, in quanto atto stragiudiziale; il motivo, in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (tra le altre Cass.n.39159 del 2021) è infondato; la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico; sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642: in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario); pertanto, il ricorso deve essererigettato. le spese seguono la soccombenzanella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,