CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Barletta [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 264/22 del Tribunale di Brescia del 12/07/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in sostituzione di quella coercitiva dell'obbligo di dimora disposta dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo, in ordine a tutte le ipotesi di reato (artt. 81 cpv. cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 56, 629 cod. pen.) oggetto di provvisoria imputazione, ritenendo gravi i fatti e concreto il pericolo di recidiva nei reati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo di censura deduce la violazione degli artt. 582 e 591 cod. proc. pen. in relazione all'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, per essere stato l'atto di gravame proposto da un non identificato autista della Procura di Bergamo; con un secondo motivo deduce, inoltre, violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria suscettibile di giustificare l'applicazione della misura cautelare in carcere in ordine ai reati contestati ai capi 2 e 5 dell'imputazione nonché all'omessa valutazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di doglianza, concernente la dedotta inammissibilità dello appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Come risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata, l'atto d'impugnazione è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Brescia da soggetto qualificatosi come autista della Procura della Repubblica di Bergamo (incaricato, dunque, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.) e per quanto il funzionario di cancelleria addetto alla ricezione non l'abbia compiutamente identificato, non sono sorti dubbi né sull'autenticità dell'atto né sulla provenienza dalla autorità giudiziaria requirente e procedente. La giurisprudenza assolutamente prevalente sviluppata sul punto da questa Corte di legittimità è, del resto, nel senso che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (tra molte Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 in fattispecie di deposito ad opera di persona identificata dal cancelliere come "ausiliario Procura", senza indicazione delle relative generalità), non assumendo rilievo ostativo la mancata identificazione personale del presentatore o il mancato accertamento del rilascio e dell'esistenza di una delega in suo favore (Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone ed al., Rv. 260443). Va, invece, dichiarato improponibile il secondo motivo di censura nella parte riguardante la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria rilevante ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. Anche se declinata in relazione alla asserita sussistenza di vizi congiunti della motivazione, che nella prospettiva difensiva si riverberano sulla violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., la doglianza si svolge in termini di stretto merito (cautelare) e di mero fatto, toccando i temi della attendibilità della persona offesa del delitto di estorsione aggravata di cui al capo 5 dell'imputazione provvisoria, dell'esistenza di riscontri fondati sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, del contenuto delle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica. Scopo del ricorrente è, in sostanza, di demandare a questa Corte di cassazione la rivalutazione degli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza impugnata, dimostrando in tal modo di intendere in maniera distorta i limiti del vaglio giudiziario di legittimità. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza concernente l'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Dopo aver dato conto della pluralità degli episodi di intimidazione e violenza ascrittigli (pag. 2,3,4 ordinanza), il Tribunale delinea la personalità dell'indagato come connotata da "pervicacia a delinquere, fronteggiabile solo mediante il ricorso al massimo presidio cautelare" (pag. 5). Trattasi di valutazione del tutto coerente con le risultanze indiziarie in precedenza esposte e che rende quasi obbligata la scelta del regime cautelare più gravoso, preceduta da altrettanto coerenti considerazioni in ordine alla non idoneità della misura cautelare in vigore, inevitabilmente affidata da quelle che vengono definite "capacità autocustodiali" dell'indagato, da intendere come concreta attitudine alla spontanea osservanza della misura di custodia domiciliare. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, 2 n