Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48832/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1969 avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il PG, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di sentenza di questa Corte di annullamento parziale - in riferimento al delitto di cui all'art. 635 cod. pen. perché, esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, il fatto non è più previsto dalla legge come reato - con rinvio in relazione alla residua imputazione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (Sez.

II, n. 29171 dell'8 settembre 2020), la Corte di appello di Lecce con sentenza emessa il 3 dicembre 2021, in riforma di quella del Tribunale di Taranto in data 28 marzo 2018, ha rideterminato la pena nei confronti del Distefano, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., nella misura di mesi sette di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda.

2. Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, nel quale deduce quattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 157 cod. pen.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione in quanto il residuo reato, di natura contravvenzionale e commesso il 30 maggio 2014, era estinto già prima della pronuncia della sentenza di annullamento parziale con rinvio della Cassazione.

In quella sede la difesa aveva invocato l'intervenuta prescrizione, ma la Corte di legittimità aveva interpretato le norme relative all'emergenza COVID 19 in modo non corretto e difforme rispetto a quanto successivamente stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5292/2020 - dep. 2021.

In base all'interpretazione successivamente accolta dal Supremo collegio, il reato in esame si era - al più tardi - prescritto il 15 agosto 2020: prima quindi dell'udienza nella quale era stato pronunciato l'annullamento con rinvio (8 settembre 2020).

La questione dell'intervenuta prescrizione, già dedotta dinanzi alla Cassazione, era stata reiterata nel secondo giudizio di appello, anche alla luce dell'intervento delle Sezioni unite, ma era stata rigettata dalla Corte di appello in base alla considerazione che il profilo della prescrizione era già stato affrontato ed escluso in sede di legittimità e che su di esso si era formato il giudicato, che non poteva essere rimesso in discussione per un mutamento interpretativo.

Il ricorrente, anche sulla base dei principi di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., chiede che ora la Corte rettifichi l'erronea valutazione operata da questa Corte nel 2020 e dichiari la prescrizione del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art.627 comma 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 163 cod. pen.

In particolare, la sentenza di annullamento con rinvio aveva ad oggetto la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 4 della In. 110 del 1975.

La pena irrogata all'esito del giudizio di rinvio (mesi sette di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda) è più grave di quella inflitta nel primo giudizio di appello, relativa a condanna anche per il delitto di danneggiamento - in ordine al quale era intervenuto annullamento per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato - (la pena per entrambi i reati era stata infatti determinata in mesi sette di reclusione).

Ma v'è di più: la prima sentenza di appello aveva concesso al Distefano il beneficio della sospensione condizionale della pena; beneficio, questo, non reiterato nella pronuncia conseguente all'annullamento con rinvio.

La pena inflitta in misura più elevata - essendo stato l'appello proposto solo dall'imputato - viola palesemente il divieto di reformatio in peius, che in caso di accoglimento di appello dell'imputato relativo ad un reato concorrente, anche se unificato dalla continuazione con altro la cui pena va rideterminata, impone di diminuire corrispondentemente la pena irrogata (art. 597 comma 4 cod. proc. pen.).

Sotto altro profilo, si evidenzia che la mancata concessione - senza alcuna motivazione - della sospensione condizionale già disposta nel primo giudizio di appello e negata nel secondo, nonostante la difesa dell'imputato ne avesse richiesto la conferma, ha violato il principio in base al quale il giudice è comunque tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale richiesta in favore dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea determinazione della pena.

La sentenza di rinvio aveva rimesso alla Corte di appello di verificare la "meritevolezza o meno delle circostanze attenuanti generiche" (non riconosciute nel precedente giudizio di merito).

In sede di rinvio, la mancata concessione di tali aggravanti è stata motivata in modo apodittico, così come la pena per l'unica fattispecie rimasta (art. 4 I.n. 110 del 1975) è stata determinata senza tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.4.

Il quarto motivo, infine, deduce il mancato esame del motivo di appello relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con la libertà controllata ex art. 53

I. n. 689 del 1981, con ciò essendosi violato il principio - pacifico in giurisprudenza - in base al quale incorre in vizio di motivazione e in violazione di legge la pronuncia del giudice di appello che investito nei relativi motivi della richiesta di conversione della pena ex art. 53 cit. ometta di fornire adeguata motivazione in merito alla mancata conversione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, che ha natura preliminare, il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione.

Il reato ascritto al Distefano (art. 4 della

I. n. 110 del 1975) è estinto per prescrizione, anche se per ragioni diverse da quelle invocate nel ricorso.

2. Non possono infatti essere condivise le considerazioni della difesa dell'imputato in ordine alla possibilità di un riesame, alla luce dell'intervento delle Sezioni unite sopra ricordato, della questione relativa all'interpretazione della disciplina introdotta dalla legislazione sull'emergenza pandemica in ordine alla prescrizione, questione già ampiamente valutata sia da questa Corte in sede di annullamento parziale con rinvio, sia successivamente dalla Corte di appello nel relativo giudizio.

2.1. Tali profili, invero, sono coperti dal giudicato ex art. 628 comma 2 cod. proc. pen.

Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento di questa Corte secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, in seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (tra le altre, Sez.

II, n. 25722 del 28 marzo 2017 - Rv. 270699, relativa al mutamento dell'orientamento giurisprudenziale relativo al delitto previsto dall'art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla

I. 17 aprile 2014, n. 62).

Ugualmente, la possibilità - eccezionale - per il giudice del rinvio di dichiarare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza parziale di annullamento è stata limitata al caso in cui la Cassazione abbia escluso la sussistenza di un'aggravante ed imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta individuazione della data di consumazione del reato (Sez.

V, n. 17050 dell'8 febbraio 2013 - Rv. 255092), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.3.

Invece, l'aspetto che va preso in considerazione riguarda gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83 comma 9 del decreto legge n. 18 del 2020 che disciplina la sospensione del corso della prescrizione a causa della pandemia da Covid 19 (Corte cost., sent. n. 140 del 2021).

3.1. Come è noto, con la citata sentenza il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'art. 83 comma 9 del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui tale disposizione prevedeva la sospensione della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti sono rinviati ai sensi del precedente comma 7 lettera g e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

La lettera g consentiva ai capi degli uffici giudiziari di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 3.

3.2. Dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte dell'8 settembre 2020 risulta (§ 7 del Considerato in diritto): a) che il procedimento a carico del Distefano allora definito era pervenuto in cancelleria della Corte in epoca precedente al 9 marzo 2020; b) che il giudizio in Cassazione era stato fissato una prima volta per l'udienza del 10 marzo 2020 e, fuori udienza, differito dal Presidente di sezione all'udienza del 3 giugno 2020; c) che anche questa udienza non poteva essere celebrata per l'emergenza pandemica e, in applicazione dei precetti contenuti nella circolare del primo Presidente del 10 aprile 2020, la trattazione veniva differita dal Presidente di sezione all'udienza dell'8 settembre 2020 (nella quale il ricorso veniva deciso); d) che, tenuto conto dei vari periodi di sospensione della prescrizione dovuti a varie ragioni (tra cui le disposizioni relative al COVID), il "termine finale di prescrizione risulta così essersi definitivamente prorogato alla data del 24 ottobre 2020".

3.3. Il profilo relativo agli effetti della pronuncia della Corte cost. n. 140 del 2021 è stato affrontato - a seguito di deduzione difensiva nei motivi di impugnazione - dalla Corte di Lecce nella seconda sentenza di appello, ove si afferma che alla declaratoria di illegittimità costituzionale non può farsi utile riferimento "in quanto la norma che disciplina la sospensione della prescrizione nel giudizio di legittimità è quella del comma 3-bis della medesima disposizione, non attinta dalla declaratoria di illegittimità".

3.4. Tale conclusione non appare corretta.

La previsione del comma 9 si applica anche alla Corte di cassazione (e la circolare del Primo presidente prima indicata è stata adottata proprio in base a tale previsione).

Né può essere condivisa l'argomentazione della Corte di appello in sede di rinvio, secondo cui alla Cassazione si applicherebbe solo il comma 3-bis dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, non foss'altro perché detta disposizione (in base alla quale opera una sospensione "secca" della prescrizione sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020) fa riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (mentre dalla sentenza che ha disposto l'annullamento parziale con rinvio risulta che "il procedimento era pervenuto in cancelleria della Corte in epoca precedente al 9 marzo 2020").

3.5. Pertanto, la disposizione che ha determinato la sospensione del corso della prescrizione e, conseguentemente, la dilazione del termine ultimo della stessa fino al 24 ottobre 2020 è proprio quella oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale

4. In riferimento agli effetti della declaratoria di incostituzionalità di norma penale sostanziale oggetto della decisione di annullamento con rinvio, questa Corte ha ritenuto che "la formazione progressiva del giudicato connessa all'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato" (Sez.

IV, n. 12640 del 6 febbraio 2018 - Rv. 272244: fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione del secondo ricorso per cassazione - con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).

Nell'occasione la Corte ha messo in rilievo "la particolare efficacia della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (al riguardo è sufficiente rinviare a quanto esposto in Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in proc.

Gatto)", efficacia alla quale consegue "che il reato ascritto ... debba ritenersi esser stato sin dall'origine quello contravvenzionale; con l'ulteriore effetto dell'essere maturata la prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia di annullamento".

4.1. Nello stesso senso, in riferimento all'intervento di sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, questa Sezione ha ritenuto che "l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice". (Sez.

VI, n. 18715 del 19 aprile 2012 - Rv. 252503, che si è pronunciata in relazione al mutamento di giurisprudenza che aveva investito le conseguenze processuali - nullità assoluta insanabile in luogo della nullità a regime intermedio - della mancata traduzione all'udienza dell'imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta).

5. Ritiene il Collegio che detto principio debba applicarsi anche nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia investito una norma relativa alla prescrizione (che ha pacificamente natura sostanziale: ex multis, Sez.

VI, n. 31887 del 16 maggio 2017 - Rv. 270269).

5.1. Infatti, la declaratoria di incostituzionalità, espungendo con effetto ex tunc la norma penale che rendeva più lungo il termine di prescrizione, ha determinato per l'imputato una situazione giuridica più favorevole rispetto a quella - pur consacrata nella pronuncia di annullamento con rinvio - che, vigente detta previsione, aveva impedito la declaratoria di estinzione del reato.

5.2. Sul punto, le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui, a differenza degli ordinari fenomeni di successione di leggi penali nel tempo, "la norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall'ordinamento proprio perché affetta da una invalidità originaria.

Ciò impone e giustifica la proiezione "retroattiva", sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, già da essa disciplinati, della intervenuta pronuncia di incostituzionalità, la quale certifica la definitiva uscita dall'ordinamento di una norma geneticamente invalida.

Una norma che deve dunque considerarsi tamquam non fuisset, perciò inidonea a fondare atti giuridicamente validi, per cui tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi Y 7 dall'universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati" (Sez.un., n. 42858 del 29 maggio 2014, Gatto - Rv. 260697 - §

5.2. del Considerato in diritto).

5.3. E nel caso di specie, ove si ritenesse che, a seguito del vincolo dell'annullamento con rinvio, il profilo della prescrizione sia insuscettibile di riesame, si finirebbe per "neutralizzare" gli effetti caducatori della sospensione del corso della prescrizione a causa del Covid a seguito dei provvedimenti dei titolari degli uffici giudiziari, propri della declaratoria di incostituzionalità, con la conseguenza di fondare una pronuncia di condanna, non ancora definitiva, sulla base di una disposizione penale "geneticamente invalida".

6. Per le precedenti considerazioni, la declaratoria di incostituzionalità, sopravvenuta all'annullamento con rinvio, impone di scorporare dalla sospensione del decorso della prescrizione il periodo dal 3 giugno all'8 settembre 2020 (rinvio della trattazione del ricorso in base alla circolare del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, il cui fondamento normativo è stato, come si è detto, travolto, con effetto retroattivo, dalla declaratoria di illegittimità).

In base a quanto precisato dalla sentenza di questa Corte dell'8 settembre 2020, eliminato detto periodo, la prescrizione del reato contravvenzionale (art. 4

I. n. 110 del 1975) ancora a carico del Distefano si è verificata prima della pronuncia della medesima sentenza.

7. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

I residui motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 dicembre 1969 avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il PG, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di sentenza di questa Corte di annullamento parziale - in riferimento al delitto di cui all'art. 635 cod. pen. perché, esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, il fatto non è più previsto dalla legge come reato - con rinvio in relazione alla residua imputazione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (Sez. II, n. 29171 dell'8 settembre 2020), la Corte di appello di Lecce con sentenza emessa il 3 dicembre 2021, in riforma di quella del Tribunale di Taranto in data 28 marzo 2018, ha rideterminato la pena nei confronti del Distefano, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., nella misura di mesi sette di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda. 2. Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, nel quale deduce quattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 157 cod. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione in quanto il residuo reato, di natura contravvenzionale e commesso il 30 maggio 2014, era estinto già prima della pronuncia della sentenza di annullamento parziale con rinvio della Cassazione. In quella sede la difesa aveva invocato l'intervenuta prescrizione, ma la Corte di legittimità aveva interpretato le norme relative all'emergenza COVID 19 in modo non corretto e difforme rispetto a quanto successivamente stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5292/2020 - dep. 2021. In base all'interpretazione successivamente accolta dal Supremo collegio, il reato in esame si era - al più tardi - prescritto il 15 agosto 2020: prima quindi dell'udienza nella quale era stato pronunciato l'annullamento con rinvio (8 settembre 2020). La questione dell'intervenuta prescrizione, già dedotta dinanzi alla Cassazione, era stata reiterata nel secondo giudizio di appello, anche alla luce dell'intervento delle Sezioni unite, ma era stata rigettata dalla Corte di appello in base alla considerazione che il profilo della prescrizione era già stato affrontato ed escluso in sede di legittimità e che su di esso si era formato il giudicato, che non poteva essere rimesso in discussione per un mutamento interpretativo. Il ricorrente, anche sulla base dei principi di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., chiede che ora la Corte rettifichi l'erronea valutazione operata da questa Corte nel 2020 e dichiari la prescrizione del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art.627 comma 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 163 cod. pen. In particolare, la sentenza di annullamento con rinvio aveva ad oggetto la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 4 della In. 110 del 1975. La pena irrogata all'esito del giudizio di rinvio (mesi sette di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda) è più grave di quella inflitta nel primo giudizio di appello, relativa a condanna anche per il delitto di danneggiamento - in ordine al quale era intervenuto annullamento per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato - (la pena per entrambi i reati era stata infatti determinata in mesi sette di reclusione). Ma v'è di più: la prima sentenza di appello aveva concesso al Distefano il beneficio della sospensione condizionale della pena; beneficio, questo, non reiterato nella pronuncia conseguente all'annullamento con rinvio. La pena inflitta in misura più elevata - essendo stato l'appello proposto solo dall'imputato - viola palesemente il divieto di reformatio in peius, che in caso di accoglimento di appello dell'imputato relativo ad un reato concorrente, anche se unificato dalla continuazione con altro la cui pena va rideterminata, impone di diminuire corrispondentemente la pena irrogata (art. 597 comma 4 cod. proc. pen.). Sotto altro profilo, si evidenzia che la mancata concessione - senza alcuna motivazione - della sospensione condizionale già disposta nel primo giudizio di appello e negata nel secondo, nonostante la difesa dell'imputato ne avesse richiesto la conferma, ha violato il principio in base al quale il giudice è comunque tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale richiesta in favore dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea determinazione della pena. La sentenza di rinvio aveva rimesso alla Corte di appello di verificare la "meritevolezza o meno delle circostanze attenuanti generiche" (non riconosciute nel precedente giudizio di merito). In sede di rinvio, la mancata concessione di tali aggravanti è stata motivata in modo apodittico, così come la pena per l'unica fattispecie rimasta (art. 4 I.n. 110 del 1975) è stata determinata senza tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.4. Il quarto motivo, infine, deduce il mancato esame del motivo di appello relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con la libertà controllata ex art. 53 I. n. 689 del 1981, con ciò essendosi violato il principio - pacifico in giurisprudenza - in base al quale incorre in vizio di motivazione e in violazione di legge la pronuncia del giudice di appello che investito nei relativi motivi della richiesta di conversione della pena ex art. 53 cit. ometta di fornire adeguata motivazione in merito alla mancata conversione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, che ha natura preliminare, il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione. Il reato ascritto al Distefano (art. 4 della I. n. 110 del 1975) è estinto per prescrizione, anche se per ragioni diverse da quelle invocate nel ricorso. 2. Non possono infatti essere condivise le considerazioni della difesa dell'imputato in ordine alla possibilità di un riesame, alla luce dell'intervento delle Sezioni unite sopra ricordato, della questione relativa all'interpretazione della disciplina introdotta dalla legislazione sull'emergenza pandemica in ordine alla prescrizione, questione già ampiamente valutata sia da questa Corte in sede di annullamento parziale con rinvio, sia successivamente dalla Corte di appello nel relativo giudizio. 2.1. Tali profili, invero, sono coperti dal giudicato ex art. 628 comma 2 cod. proc. pen. Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento di questa Corte secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, in seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (tra le altre, Sez. II, n. 25722 del 28 marzo 2017 - Rv. 270699, relativa al mutamento dell'orientamento giurisprudenziale relativo al delitto previsto dall'art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla I. 17 aprile 2014, n. 62). Ugualmente, la possibilità - eccezionale - per il giudice del rinvio di dichiarare la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza parziale di annullamento è stata limitata al caso in cui la Cassazione abbia escluso la sussistenza di un'aggravante ed imposto un nuovo esame della questione relativa alla corretta individuazione della data di consumazione del reato (Sez. V, n. 17050 dell'8 febbraio 2013 - Rv. 255092), ipotesi non ricorrente nel caso di specie.3. Invece, l'aspetto che va preso in considerazione riguarda gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 83 comma 9 del decreto legge n. 18 del 2020 che disciplina la sospensione del corso della prescrizione a causa della pandemia da Covid 19 (Corte cost., sent. n. 140 del 2021). 3.1. Come è noto, con la citata sentenza il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'art. 83 comma 9 del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui tale disposizione prevedeva la sospensione della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti sono rinviati ai sensi del precedente comma 7 lettera g e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. La lettera g consentiva ai capi degli uffici giudiziari di prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 3. 3.2. Dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte dell'8 settembre 2020 risulta (§ 7 del Considerato in diritto): a) che il procedimento a carico del Distefano allora definito era pervenuto in cancelleria della Corte in epoca precedente al 9 marzo 2020; b) che il giudizio in Cassazione era stato fissato una prima volta per l'udienza del 10 marzo 2020 e, fuori udienza, differito dal Presidente di sezione all'udienza del 3 giugno 2020; c) che anche questa udienza non poteva essere celebrata per l'emergenza pandemica e, in applicazione dei precetti contenuti nella circolare del primo Presidente del 10 aprile 2020, la trattazione veniva differita dal Presidente di sezione all'udienza dell'8 settembre 2020 (nella quale il ricorso veniva deciso); d) che, tenuto conto dei vari periodi di sospensione della prescrizione dovuti a varie ragioni (tra cui le disposizioni relative al COVID), il "termine finale di prescrizione risulta così essersi definitivamente prorogato alla data del 24 ottobre 2020". 3.3. Il profilo relativo agli effetti della pronuncia della Corte cost. n. 140 del 2021 è stato affrontato - a seguito di deduzione difensiva nei motivi di impugnazione - dalla Corte di Lecce nella seconda sentenza di appello, ove si afferma che alla declaratoria di illegittimità costituzionale non può farsi utile riferimento "in quanto la norma che disciplina la sospensione della prescrizione nel giudizio di legittimità è quella del comma 3-bis della medesima disposizione, non attinta dalla declaratoria di illegittimità". 3.4. Tale conclusione non appare corretta. La previsione del comma 9 si applica anche alla Corte di cassazione (e la circolare del Primo presidente prima indicata è stata adottata proprio in base a tale previsione). Né può essere condivisa l'argomentazione della Corte di appello in sede di rinvio, secondo cui alla Cassazione si applicherebbe solo il comma 3-bis dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, non foss'altro perché detta disposizione (in base alla quale opera una sospensione "secca" della prescrizione sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020) fa riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (mentre dalla sentenza che ha disposto l'annullamento parziale con rinvio risulta che "il procedimento era pervenuto in cancelleria della Corte in epoca precedente al 9 marzo 2020"). 3.5. Pertanto, la disposizione che ha determinato la sospensione del corso della prescrizione e, conseguentemente, la dilazione del termine ultimo della stessa fino al 24 ottobre 2020 è proprio quella oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale 4. In riferimento agli effetti della declaratoria di incostituzionalità di norma penale sostanziale oggetto della decisione di annullamento con rinvio, questa Corte ha ritenuto che "la formazione progressiva del giudicato connessa all'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato" (Sez. IV, n. 12640 del 6 febbraio 2018 - Rv. 272244: fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione del secondo ricorso per cassazione - con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.). Nell'occasione la Corte ha messo in rilievo "la particolare efficacia della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (al riguardo è sufficiente rinviare a quanto esposto in Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 - dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto)", efficacia alla quale consegue "che il reato ascritto ... debba ritenersi esser stato sin dall'origine quello contravvenzionale; con l'ulteriore effetto dell'essere maturata la prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia di annullamento". 4.1. Nello stesso senso, in riferimento all'intervento di sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, questa Sezione ha ritenuto che "l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice". (Sez. VI, n. 18715 del 19 aprile 2012 - Rv. 252503, che si è pronunciata in relazione al mutamento di giurisprudenza che aveva investito le conseguenze processuali - nullità assoluta insanabile in luogo della nullità a regime intermedio - della mancata traduzione all'udienza dell'imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta). 5. Ritiene il Collegio che detto principio debba applicarsi anche nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia investito una norma relativa alla prescrizione (che ha pacificamente natura sostanziale: ex multis, Sez. VI, n. 31887 del 16 maggio 2017 - Rv. 270269). 5.1. Infatti, la declaratoria di incostituzionalità, espungendo con effetto ex tunc la norma penale che rendeva più lungo il termine di prescrizione, ha determinato per l'imputato una situazione giuridica più favorevole rispetto a quella - pur consacrata nella pronuncia di annullamento con rinvio - che, vigente detta previsione, aveva impedito la declaratoria di estinzione del reato. 5.2. Sul punto, le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui, a differenza degli ordinari fenomeni di successione di leggi penali nel tempo, "la norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall'ordinamento proprio perché affetta da una invalidità originaria. Ciò impone e giustifica la proiezione "retroattiva", sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, già da essa disciplinati, della intervenuta pronuncia di incostituzionalità, la quale certifica la definitiva uscita dall'ordinamento di una norma geneticamente invalida. Una norma che deve dunque considerarsi tamquam non fuisset, perciò inidonea a fondare atti giuridicamente validi, per cui tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi Y 7 dall'universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati" (Sez.un., n. 42858 del 29 maggio 2014, Gatto - Rv. 260697 - § 5.2. del Considerato in diritto). 5.3. E nel caso di specie, ove si ritenesse che, a seguito del vincolo dell'annullamento con rinvio, il profilo della prescrizione sia insuscettibile di riesame, si finirebbe per "neutralizzare" gli effetti caducatori della sospensione del corso della prescrizione a causa del Covid a seguito dei provvedimenti dei titolari degli uffici giudiziari, propri della declaratoria di incostituzionalità, con la conseguenza di fondare una pronuncia di condanna, non ancora definitiva, sulla base di una disposizione penale "geneticamente invalida". 6. Per le precedenti considerazioni, la declaratoria di incostituzionalità, sopravvenuta all'annullamento con rinvio, impone di scorporare dalla sospensione del decorso della prescrizione il periodo dal 3 giugno all'8 settembre 2020 (rinvio della trattazione del ricorso in base alla circolare del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, il cui fondamento normativo è stato, come si è detto, travolto, con effetto retroattivo, dalla declaratoria di illegittimità). In base a quanto precisato dalla sentenza di questa Corte dell'8 settembre 2020, eliminato detto periodo, la prescrizione del reato contravvenzionale (art. 4 I. n. 110 del 1975) ancora a carico del Distefano si è verificata prima della pronuncia della medesima sentenza. 7. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. I residui motiv
Sentenza Cassazione n. 48832/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris