CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23169/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp resenta ti e difesi dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aurelia, n. 325; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aurelia, n. 325; – ricorrenti incidentali – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 27 1 /20 1 9 depositatail 22 gennaio 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I medici indicati in epigrafe (come controricorrenti e/o ricorrenti incidentali o intimati), unitamente ad altri, in qualità di attori e di interventori, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II e, a seguito di ordine d'integrazione del contraddittorio, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, chiedendo accertarsi il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione per aver frequentato le scuol e di specializzazione in periodi compresi tra il 1980 e il 1991 e condannarsi i convenuti, anche in solido, o chi tra essi ritenuto obbligato, al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di € 11.200, oltre interessi e rivalutazione. Si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo l'infondatezza e la prescrizione dell'avversa pretesa, nonché il difetto di legittimazione passiva de ll’Università e dei Ministeri convenuti. 2. Il Tribunale di Napoli , con sentenza n. 9482 del 201 3 , dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Università de i ministeri convenuti e respinta l’eccezione di prescrizione,condannò la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore degli attori e degli interventori della complessiva somma di € 123.177,23, oltre rivalutazione e interessi, compensando integralmentele spese. 3. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri interpose appello in punto di: prescrizione; (in)fondatezza della domanda proposta da alcuni degli appellati, in quanto specializzati in discipline divers e da quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non menzionatenelle direttive europee; (in)fondatezza della domanda per i medici che avevano iniziato il corso di specializzazione nel 1982 o in anni ancora anteriori; commisurazione del danno. 4. In parziale accoglim ento di tale gravame e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 271/2019, pubblicata il 22 gennaio 201 9 , per quanto ancora interessa in questa sede: ─ha rigettato la domanda proposta da: • [OSCURATO:PERSONA] (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1978 al 1981); • [OSCURATO:PERSONA] (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1977 al 1980); • [OSCURATO:PERSONA] (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1977 al 1979); • Manu ela [OSCURATO:PERSONA] (per non avere prodotto certificazione attestante la frequentazione di corsi in anni successivi al 1983); • [OSCURATO:PERSONA] (per avere ottenuto la specializzazione in «Medicina dello Sport», non compresa nella Direttiva 75/362/CEE; artt. 5 e 7); • [OSCURATO:PERSONA] (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1980 al 1982); • [OSCURATO:PERSONA] (per avere frequentato il corso di specializzazione dal 1980 al 1982); ─ ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri al pagamento di: • € 6.713,93 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; • € 20.141,79 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; • € 13.427,86 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; • € 6.713,93 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; • € 6.713,93 in favore di [OSCURATO:PERSONA];• € 6.713,93 in favore di Fulv io Ferraro; • € 6.713,93 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; • € 33.569,65 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; • € 13.427,86 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; • € 26.855,72 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; per tutti oltre interessi dal 4 febbraio 2011 al saldo; ─ ha quindi condannato gli appellati a restituire quanto eventualmente percepito in misura maggiore di quanto stabilito con la sentenza d’appello in esecuzione di quella di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento; ─ ha confermato nel resto la sentenza impugnata, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi. Solo sette degli undici intimati depositanocontroricorsi. Sei di questi (ossia i dottori Battaglia, Cantalupo, Castoria, Ferraro, Maisto e Napolitano), unitamente ad altri sette medici non intimati con il ricorso principale (i dottori Arpaia, Gualtieri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), propongono ricorso incidentale con sette motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, depositando controricorso. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l a sentenza impugnata è stata resaanche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso nonè stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. I due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello notificato e depositato in data successiva dovendo considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale, posto che ne risultano comunque rispettati forma e termini (v. Cass.03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980). I. Motivi del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri. 3. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2909 cod. civ.e 324 cod. proc. civ.. Con riferimento alla posizione dell’intimato [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'esistenza di un precedente giudicato a lui sfavorevole, rappresentato dalla sentenza n. 17039/2005 del Tribunale di Roma. 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sul motivo di gravame con il quale aveva dedotto l’infondatezza della domanda proposta dal predetto dott. [OSCURATO:PERSONA] ed accolta in primo grado, in quanto riferita a specializzazione (quella in «Medicina legale e delle assicurazioni»)non contemplata nelle direttive europee. 5. Con il terzo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., e con riferimento alla posizione degli intimati dottori Cantalupo, Castoria, Coppola, D'Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA], Ferraro, Maisto, Montanaro, Napolitano, «violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge n. 370/99, nonché' degli artt. 117 Cost.e 1218 cod. civ.». Si censura la sentenza impugnata per aver la Corte di appello basato la sua decisione su di una interpretazione estensiva della sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616 e C-617/16), sostenendosi, di contro, che tale ultima decisione avevalimitato l'obbligo della adeguata remunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione medica a partire dal 1982, con corresponsione della remunerazione dal 1° gennaio 1983, senza estenderlo anche ai medici iscrittisi precedentement e e che avevano concluso il corso dopo il 1° gennaio 1983 (c.d. specializzandi "a cavallo"). Si sostiene che, secondo la giurisprudenza eurocomunitaria, avrebbero diritto all'indennizzo i medici iscrittisi dopo il 29 gennaio 1982, data di entrata in vigoredella direttiva de qua, ed a partire dal 1° gennaio 1983, data in cui lo Stato italiano avrebbe dovuto adempiere alla stessa; si osserva che tale orientamento è stato confermato da numerosi precedenti di questa Corte. II. Motivi del ricorso incidentale dei dottori Arpaia, Battaglia, Cantalupo, Castoria, Ferraro, Gualtieri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maisto, Napolitano, Sangiovanni F., Sangiovanni P. e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, con riferimento alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 11 preleggi. Si sostiene che la Corte d’appello non poteva prendere in esame l’eccezione di estraneità della specializzazione dal predetto conseguita in «Medicina dello Sport» al novero di quelle contemplate dalle direttive europee in quanto attinente non alla titolarità del soggetto ma alla validità del titolo di specializzazione fatto valere in giudizio. 7. Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..Si sostiene che: a) nessuna eccezione era stata sollevata, riguardo alla mancanza di certificazione a supporto della domanda, dalla amministrazione appellante e, di conseguenza, il giudice di merito non poteva rilevarla d’ufficio; b) i certificati risultavano prodotti, come si rileva dal deposito della memoria ex art. 183 vistata dalla cancelleria, come da allegazione espressa richiamata nella memoria stessa; c) l'esistenza della documentazione predetta era stata già verificata ed accertata dal tribunale, non contestata espressamente dalla amministrazione appellante, con effetto di giudicato interno. 8. Con il terzo motivo si deduce «violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; formazione del giudicato interno; violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.; violazione art. 11 disp. sulla legge; violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ.; dei principi di cui all'art. 7 CEDU in relazione altresì agli artt. 5 e 17 CEDU, nonché dell'art. 1 Cost. come interpretati nelle sentenze Contrada CEDU del 14.2.2015, Scoppola/Italia (2009), Maggio ed altri Italia (2011), Agrati ed altri/Italia (2011), Arras ed altri/Italoia (2019); violazione delle sentenze Corte Cost. 230/2012, 317/09, 63/219, applicabili in chiave analogica; ed in subordine, in relazione alla legge 217/78 per i ricorrenti che hanno frequentato i corsi di specializzazione dal 1977 al 1982 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]» (così testualmente nell’intestazione). Si sostiene che per i medici che avevano iniziato il corso di specializzazione in epoca anteriore al 1° gennaio 1983 il diritto alla remunerazione andava riconosciuto anche per i periodi anteriori a detta data, non potendovi ostare la più restrittiva interpretazione invalsa successivamente nella giurisprudenza europea e nazionale, non essendo tale interpretazione allora vigente né potendo essere previstae dovendosi considerare che non era la decisione della Corte di Giustizia la fonte del diritto ma gli artt. 1 Cost., 5, 7 e 17 della Convenzione. 9. Con il quarto motivo si deduce «violazione legge 89/01 art. 2 bis in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; per i ricorrenti immatricolati ante 1982 e comunque sotto il vigore della direttiva comunitaria 75/363 e 82/76CEE; violazione sentenze CG Francovich e Bonifaci ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; ulteriore violazione sentenza CGUE 24.1.2018». Si deduce che illegittimamente la decisione impugnata poggia sulla interpretazione fornita dalla sentenza della C.G.U.E. del 24 gennaio 2018, essendo questa intervenuta sette anni dopo la proposizione dell’appello, in violazione del termine di due anni previsto per la durata di quel grado di giudizio. 10. Con il quinto motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 11 comma 5 legge 370/99 ed all'art. 1219 n. 3 cod. civ. ed alla direttiva 82/76/CEE per tutti i ricorrenti». Si lamenta che erroneamente la Corte di merito ha riconosciuto gli interessi legali ai ricorrenti che avevano frequentato il corso dopo il 1° gennaio 1983 ed a cavallo solo a far data dalla domanda, e senza alcuna rivalutazione monetaria, quando, viceversa, la somma era già maturata ex lege sin dal 27 novembre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370del 1999. 11. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla legge n. 257 del 1991 art. 6, in relazione alla commisurazione dell’indennità, la quale – si assume – avrebbe dovuto essere equiparata alla indennità prevista da quest’ultima disposizione. Si rileva che comunque tale disciplina risultava direttamente applicabile nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], avendo essa iniziato il corso di specializzazione nell’anno acc. 1991/1992. 12. Con il settimo motivo si denuncia infine «violazione art. 360 n. 3 e4 cod. proc. civ. in relazione alla decisione della stessa Corte di giustizia del 24 gennaio 2018»per avere la Corte di merito liquidato, in favore dei medici c.d. specializzati «a cavallo» importi non esattamente proporzionati, per difetto, all’effettiva durata del corso di specializzazione quale decorrente dal 1° gennaio 1983, avendo in particolare omesso di considerare le frazioni di anno maturate successivamente a tale data. III. Scrutinio del ricorso principale 13. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va in questa sede ribadito, l'eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti «nuovi» sopravvenuti, sicché l'eccezione è preclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se ─ come accade nel caso in esame ─ il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 20/10/2010, n. 21493; v. anche Cass.04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170; 31/05/2019, n. 14883). 14. Il secondo motivo è infondato. Dalla trascrizione del contenuto dell’atto d’appello, operata ─ per copiatura di immagine delle pagine 10 e 11 dell’atto di appello e poi delle pagine 3 e 4 della comparsa conclusionale in appello ─ all’interno del ricorso, alle pagine 22 – 25, in dichiara to ossequio al principio di autosufficienza, si ricava che la doglianza relativa alla mancata inclusione della specializzazione nell’elenco di quelle contemplate dalla Direttiva «riconoscimento» era stata proposta con riferimento a posizioni diverse da quelle del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla quale si fa riferimento solo in comparsa conclusionale. Non è pertanto configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame, dal momento che un tale motivo non risulta in realtà proposto. Non può di contro rilevare che della proposizione di un tale motivo si faccia invece riferimento nella stessa sentenza (par. 6, pag. 4) , ben potendo tale riferimento essere frutto di erronea lettura del motivo. La denunciadi error in procedendo interpella direttamente questa Corte giudice del fatto processuale e ne attiva il potere/dovere di verifica degli atti, non mediati dalla lettura fattane dal giudice a quo, in quanto essa stessa oggetto di verifica. 15. Il terzo motivo è infondato. 15.1. Viene con essoriproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge — in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) — per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 1°gennaio 1983. Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l'impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall'art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l'hanno, invece, riconosciuto. 15.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 (successiva alla sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita finoall'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce, dunque, dell'interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982 e l'hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento». 15.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76). In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie: a) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983; c) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso. Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività della previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi. E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro - cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia -sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazíonale, anche nel corpo della motivazione, era univocamente concludente in tal senso). Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l'obbligo da esse scaturente fìn dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell'articolo 16 della direttiva stessa. 15.4. Sotto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta sul rilievo che «la questione che aveva generato l'esigenza di chiarimenti da parte della CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza della volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari dell'obbligo risarcitorio, con commisurazione dello stesso all'importo successivamente previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999». È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua della giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) dello ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l'altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo». 15.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul seguente quesito: «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'i gennaio 1983». 15.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par.1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE». 15.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». 15.8. La Corte d’appello ha deciso la questione ad essa rimessa applicando una regola di giudizio conforme a detto principio. La censura sul punto mossa dalla ricorrente principale deve essere pertanto rigettata. IV. Scrutinio del ricorso incidentale 16.Il primo motivo è infondato. Come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass.11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303) e come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); —non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute; — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); —a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione; — al riguardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte – è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); ─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell’amministrazione- del difetto del requisito della equipollenza; — l’operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica; ─ onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione); ─ nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato. Il motivo, dunque, si appalesa carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi della domanda. 17. Il secondo motivo è parimenti infondato. Anche in tal caso il tema di lite investe il fatto costitutivo della domanda. La sua contestazione costituisce mera difesa e nessuna preclusione può pertanto per essa porsi nemmeno in appello, salvi solo gli effetti dell’eventuale giudicato interno e della non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. (questa, in ricorso, nemmeno dedotta). Nella specie, però , la formazione di un giudicato interno è stata impedita dal proposto gravame. Al riguardo èappena il caso di rammentare che, secondo costante insegnamento, il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(Cass. n. 12202 del 16/05/2017 Tanto meno è predicabile un giudicato che si formi non sul fatto ma sulla sussistenza della prova documentale che lo dovrebbe dimostrare. L’affermazione poi secondo cui in realtà la certificazione che la Corte ha ritenuto mancare risultava in realtà prodottaintegra censura inammissibile in questa sede sotto diversi profili: a)anzitutto perché inosservante dell’onere di specifica indicazione imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (si fa riferimento alla memoria ed ai certificati ad essa allegati, ma non se ne riporta il contenuto, né soprattutto detti atti sono localizzati nel fascicolo di causa: si afferma che la memoria è inserita nel fascicolo di primo grado, ma non si dice se e dove essa è stata anche prodotta in appello e dove ancora essa sia reperibile nel fascicolo di causa come pervenuto a questa Corte); b)in secondo luogo, perché la contestazione meramente oppositiva circa l’esistenza in atti della documentazione che la Corte invece nega essere stata prodotta, si risolve nella prospettazione di un vizio revocatorio, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non deducibile in questa sede ma da far valere, se del caso, in presenza dei relativi presupposti, con ricorso per revocazione avanti il giudice che ha pronunciato la sentenza. 18. Il terzo motivo è destituito di fondamento. Le oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla interpretazione del fondamento normativo della pretesa indennitaria non possono certamente di per sé costituire argomento per l’accoglimento della stessa. È appena il caso di rilevare che i contrasti sul punto registratisi risultano ora composti dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 20278 del 23/06/2022, al cui principio di diritto risulta conforme la regola di giudizio applicata dai giudici a quibus. 19. Il quarto motivo è manifestamente infondato. In disparte la novità dell’argomento prospettato a fondamento della pretesa, ne è palese la abnormità sul piano logico giuridico. La pretesa indennitaria eventualmente azionabile nei confronti dello Stato per la violazione del termine di durata ragionevoledel processo, disciplinatadalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), nulla ha che vedere, quanto a presupposti, fatto costitutivo e conseguenze indennitarie con quella azionata nel presente giudizio e non può interferirvi in alcun modo. 20. Il quinto motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis.1 cod. proc. civ.. Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive ha natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n.370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011;n. 1917 del 2012, n. 23635 del 2014). Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui si rinvia per lo sviluppo argomentativo, con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto – come sopra s’è già detto ─ una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudizio relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali. È stato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376 del 2015). Trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazione equitativa — da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 — comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (v. e pluribus Cass. n. 23635 del 2014, n. 1917 del 2012;n. 458 del 2019; n. 38109 del 2021). 21. Il sesto motivo è inammissibile, per entrambe le censure con esso proposte. 21.1. La prima lo è ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. La Corte d’appello ha infatti deciso sul punto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo, l'esame del motivo di ricorso, elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11. A questi non può invece applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649). 21.2. La seconda lo è ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., risultando del tutto eccentrica rispetto alla statuizione resa con riferimento alla posizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Questa, infatti, come s’è detto, ha visto rigettata la propria domanda ed è dunque rimasta assorbita la questione del parametro cui rapportare la liquidazione del relativo importo. 22. Il settimo motivo è infine inammissibile, per la natura in facto e non in iure delle censure svolte, estranee dunque al tipo di vizio evocato in rubrica. A tal riguardo vale rammentare che, secondo il co stante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013); in altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle; nella specie le doglianze svolte, peraltro avulse da ogni effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano dellamotivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. 23. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza le spese processuali vanno compensate tra l’amministrazione ricorrente e i ricorrenti incidentali La compensazione delle spese va anche disposta nel rapporto tra la ricorrente e i controricorrenti che non hanno proposto ricorso incidentale, avuto riguardo al contrasto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione posta con il terzo motivo del ricorso principale: contrasto risolto solo di recente, come sopra evidenziato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito della risposta fornita dalla C.G.U.E. all’esito di rinvio pregiudiziale. 24. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. 25. Non può invece tale obbligo trovare applicazione mei confronti dellaricorrente principal e , trattandosi di Ammi nistrazion e dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentat a dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U