CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 07560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1253-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1253/2021 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 7560/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 avverso la sentenza n. 991/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2013 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione tardiva avverso il decreto numero 129/2010, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] CALCIO - [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (FIGC), dell’importo di euro 9.373,38=, oltre interessi e spese. Costituitasi in giudizio, l’opposta chiese la pronuncia dell’inammissibilità dell’opposizione e, nel merito, il rigetto. Il Tribunale di Siracusa, ritenuta nulla notificazione del decreto ingiuntivo ed affermata la tempestività dell’opposizione, revocò il decreto opposto e condannò la FIGC al rimborso delle spese processuali. Avverso tale denuncia la soccombente interpose appello. La Corte catanese, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato la prima decisione accogliendo l’appello, nella contumacia dell’originaria opponente Macauda. Segnatamente, ha affermato che il termine per proporre opposizione tardiva, ai sensi dell’articolo 650 cod.proc.civ., è di quaranta giorni dalla conoscenza che comunque l’ingiunto abbia avuto dell’atto da opporre e che ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva in relazione alla regolarità della notifica, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da Ric. 2021 n. 01253 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1253/2021 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 7560/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 parte dell’ingiunto, che sia in grado di rendere intempestiva, e quindi inammissibile, l’opposizione tardiva. Quindi, in relazione al caso concreto, ha statuito che, «pacifico essendo che l’atto di precetto era stato notificato a mani della Macauda in data 8 ottobre 2012, ella non avrebbe certamente potuto ignorare l’esistenza del titolo esecutivo emesso nei propri confronti (del quale avrebbe già dovuto presumere la notifica, ancorché invalida) al fine di proporre tempestivamente opposizione ai sensi dell’articolo 650 cod.proc.civ.» (fol. 3 della sent. imp.), nel termine che andava a scadere il 17 novembre 2012 e risultava inesorabilmente scaduto alla data del 16 gennaio 2013, allorquando venne notificato l’atto di opposizione. Pertanto, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta e condannato la odierna ricorrente alle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Macauda ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; la FIGC ha replicato con controricorso. É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’articolo 650 cod.proc.civ. Sostiene che il giudice di appello ha errato nel ritenere intempestiva l’opposizione ed ha invocato l’applicazione all’ultimo comma dell’articolo 650 cod.proc.civ., ove è detto «L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione». 2. Il motivo è infondato e va respinto. Ric. 2021 n. 01253 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1253/2021 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 7560/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 3. La sentenza impugnata fa applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art.650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14572/2007; conf. Cass. n. 2608/2018, Cass. n.19938/2020, Cass.n.26155/2021). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha accertato che sin dalla notifica del precetto, avvenuto a mani proprie della ricorrente, questa aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e avrebbe potuto pertanto spiegare opposizione, fruendo legittimamente dei quaranta giorni previsti per l’opposizione, ma non vi aveva provveduto, lasciandoli inutilmente decorrere e tale circostanza non risulta contestata dalla ricorrente. Ric. 2021 n. 01253 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1253/2021 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 7560/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 4. Questa, invero, invoca, a suo favore, l’applicazione dell’art.650, ultimo comma, cod.proc.civ. e richiama il precedente di legittimità che puntualizza «L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - che il debitore intimato può esperire qualora non abbia avuto conoscenza del decreto per nullità della notificazione (…) - deve essere proposta nel termine di dieci giorni dal primo atto d'esecuzione, che essendo normalmente percepito e conosciuto dal debitore, lo immette nell'effettiva condizione di valersi dell'indicato rimedio, non già dalla notifica del precetto, che, di regola, costituisce soltanto l'antecedente necessario per poter procedere all'esecuzione.» (Cass.n.12155/1995), precedente che non si attaglia alla fattispecie in esame. 5. Invero, il primo comma dell’art.650 cod.proc.civ. prevede che «L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore», mentre l’ultimo comma, stabilisce che «L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione»: dalla lettura coordinata dei due commi, risulta palese che il primo comma attribuisce una sorta di remissione in termini “mobile” all’ingiunto, alla ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità prima ricordata sub 2 (irregolarità della notificazione e mancata conoscenza del decreto da parte dell’ingiunto), mentre l’ultimo comma fissa il termine ultimo - anch’esso “mobile” - entro il quale ciò può avvenire (non oltre i dieci giorni dal primo atto di esecuzione), sempre che l’ingiunto non abbia avuto in precedenza conoscenza dell’atto. Ric. 2021 n. 01253 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1253/2021 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 7560/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Riassumendo, in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod.proc.civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (v. p. es. la cit. Cass. n.2608/2018). Del resto, sarebbe paradossale che l’irregolarità della notificazione, in mancanza dell’inizio dell’esecuzione, rendesse l’opposizione proponibile sine die, in difformità del congegno che sta alla base del procedimento monitorio, che sottopone l’introduzione del giudizio di opposizione ad un termine perentorio. Dunque, l’ultimo comma dell’articolo 650 cod.proc.civ. ha da essere inteso nel senso che, indipendentemente dalla fruizione, da parte dell’ingiunto, del termine di quaranta giorni per l’opposizione, essa è inammissibile decorsi dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione, sicché può accadere che l’ingiunto abbia a disposizione per l’opposizione soltanto dieci giorni, ove abbia per la prima volta avuto conoscenza del decreto solo al momento della notificazione del pignoramento. Orbene, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass.n.12155/1995) è palesemente focalizzata solo sul termine ultimo per proporre opposizione tardiva e chiarisce che questo non può essere fatto decorrere dall’atto di precetto, ma dal primo atto di esecuzione. La tesi propugnata dalla ricorrente, secondo la quale il primo atto di esecuzione, indicato dall’ultimo comma, sarebbe, invece, il termine iniziale, a decorrere dal quale avrebbe potuto spiegare l’opposizione non trova alcun conforto, né nella norma in esame, né nel principio di legittimità richiamato, e non considera nemmeno che, nel caso di specie, la Corte di appello ha accertato che l’ingiunta aveva avuto conoscenza del decreto Ric. 2021 n. 01253 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1253/2021 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 7560/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 ingiuntivo anteriormente al primo atto di esecuzione e, segnatamente, quanto meno dalla notifica dell’atto di precetto. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’