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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17371/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Monza ha confermato la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio di ricambi di veicoli applicata nei confronti della società ricorrente, ritenuta responsabile di illecito amministrativo dipendente dal reato di riciclaggio commesso da RESCIA Angelo, ritenuto l'amministratore di fatto della medesima società, il cui capannone l'indagato aveva costantemente utilizzato e le cui quote erano intestate alla compagna e alla figlia dell'indagato medesimo.

2. Propone ricorso per cassazione la società LBJ, articolando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi e al collegamento tra reato presupposto ed ente.

Il ruolo di amministratore di fatto da parte del ricorrente sarebbe circostanza del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale, risultando i contatti richiamati nel provvedimento impugnato coerenti con il ruolo di collaboratore esterno.

Inoltre, la società avrebbe dimostrato di svolgere l'attività di commercio di pezzi di ricambio approvvigionandosi da fonti lecite e senza che sia mai stato possibile riscontrare alcun collegamento tra l'attività della società, i pezzi di ricambio da questa posti in commercio e le condotte illecite, come del resto confermato dall'esito negativo della perquisizione avvenuta presso l'unità operativa di Ornago.

Inoltre, il capannone di [OSCURATO:PERSONA] e l'area di [OSCURATO:PERSONA] non erano nella disponibilità della società perché condotte in locazione da terza persona, il che ulteriormente escluderebbe la responsabilità dell'ente.

In sostanza, i delitti commessi risulterebbero attività esclusivamente personale del RESCIA, che non avrebbe utilizzato in alcun modo lo schermo della società.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa indicazione degli specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione, l'omessa valutazione dei profili di adeguatezza e proporzionalità della misura e la mancata valutazione delle deduzioni difensive.

Secondo il ricorrente, il GIP avrebbe disposto e il Tribunale avrebbe confermato una misura cautelare non corrispondente a sanzione applicabile in via definitiva, non avendo nemmeno verificato la sussistenza di un profitto di rilevante entità e la reiterazione degli illeciti, così violando l'articolo 13 del decreto legislativo 231/2001.

Quanto ai profili di adeguatezza e proporzionalità, il provvedimento impugnato presenterebbe una totale omissione di motivazione.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.

4. Il difensore ha formulato richiesta discussione orale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il collegamento fra delitti presupposti ed ente risulta chiaramente delineato nella motivazione del provvedimento impugnato, in un contesto in cui la sussistenza dei reati presupposti non viene contestata, sia perché tali illeciti risultano essere stati imputati anche alla rappresentante di diritto dell'ente medesimo, sia perché sono state richiamate intercettazioni in cui era proprio il RESCIA a dare direttive e disposizioni in relazione alla attività della società.

Rilevante è stata logicamente ritenuta la incompletezza dei depositi documentali della società, non riguardanti la totalità degli acquisti e delle vendite, il che ha permesso di ritenere che vi fosse un canale "oscuro", corrispondente alla attività che il RESCIA svolgeva nell'interesse della società e d'accordo con la legale rappresentante.

Al proposito, non indifferente è il fatto che nemmeno è stato possibile stabilire una piena corrispondenza tra fatture di acquisto e quelle di vendita.

In sostanza, il fatto che a mancare sia l'intera documentazione relativa alle vendite on-line è elemento sufficiente a riscontrare il pieno coinvolgimento dell'ente nella attività illecita contestata al legale rappresentante e al soggetto che materialmente la gestiva.

Tali considerazioni permettono di superare anche i profili relativi alla intestazione formale della disponibilità del magazzino utilizzato per conservare i pezzi di provenienza furtiva, posto che, da una parte, in tale magazzino sono stati rinvenuti anche pezzi di provenienza apparentemente lecita, il che risulterebbe inspiegabile in ottica difensiva e, dall'altra, i costanti collegamenti tra la società sanzionata e soggetti intranei alla stessa risulta elemento che, unitamente agli altri indicati in sede di motivazione, permette di ritenerne la logicità.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

L'articolo 25 octies del decreto legislativo 231/2001, prevede che in relazione ai delitti presupposti, per come contestati nel presente procedimento, si applichino all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel novero di tali sanzioni è ricompresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Ulteriormente corretta risulta anche la considerazione, contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, per cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni interdittive, è sufficiente che sussista uno dei due presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 13, costituiti dal profitto di rilevante entità ovvero dalla reiterazione degli illeciti.

Quanto ai profili di reiterazione, risulta non solo sussistente, ma anche adeguata, la motivazione che fa leva proprio sul collegamento tra acquisizione di ( pezzi di ricambio di provenienza illecita a basso prezzo e attività commerciale dell'ente stesso.

Quanto, infine, ai profili di adeguatezza e proporzionalità della misura, sussiste motivazione perlomeno implicita che - valorizzando la reiterazione delle condotte e segnalando come l'operatività delittuosa interessasse l'attività online ricollegabile alla società - ricollega la portata della misura - dichiaratamente applicata nella durata massima - alla gravità dei fatti e al grado di "compromissione" della struttura.

3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Monza ha confermato la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio di ricambi di veicoli applicata nei confronti della società ricorrente, ritenuta responsabile di illecito amministrativo dipendente dal reato di riciclaggio commesso da RESCIA Angelo, ritenuto l'amministratore di fatto della medesima società, il cui capannone l'indagato aveva costantemente utilizzato e le cui quote erano intestate alla compagna e alla figlia dell'indagato medesimo. 2. Propone ricorso per cassazione la società LBJ, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi e al collegamento tra reato presupposto ed ente. Il ruolo di amministratore di fatto da parte del ricorrente sarebbe circostanza del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale, risultando i contatti richiamati nel provvedimento impugnato coerenti con il ruolo di collaboratore esterno. Inoltre, la società avrebbe dimostrato di svolgere l'attività di commercio di pezzi di ricambio approvvigionandosi da fonti lecite e senza che sia mai stato possibile riscontrare alcun collegamento tra l'attività della società, i pezzi di ricambio da questa posti in commercio e le condotte illecite, come del resto confermato dall'esito negativo della perquisizione avvenuta presso l'unità operativa di Ornago. Inoltre, il capannone di [OSCURATO:PERSONA] e l'area di [OSCURATO:PERSONA] non erano nella disponibilità della società perché condotte in locazione da terza persona, il che ulteriormente escluderebbe la responsabilità dell'ente. In sostanza, i delitti commessi risulterebbero attività esclusivamente personale del RESCIA, che non avrebbe utilizzato in alcun modo lo schermo della società. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa indicazione degli specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione, l'omessa valutazione dei profili di adeguatezza e proporzionalità della misura e la mancata valutazione delle deduzioni difensive. Secondo il ricorrente, il GIP avrebbe disposto e il Tribunale avrebbe confermato una misura cautelare non corrispondente a sanzione applicabile in via definitiva, non avendo nemmeno verificato la sussistenza di un profitto di rilevante entità e la reiterazione degli illeciti, così violando l'articolo 13 del decreto legislativo 231/2001. Quanto ai profili di adeguatezza e proporzionalità, il provvedimento impugnato presenterebbe una totale omissione di motivazione. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. 4. Il difensore ha formulato richiesta discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il collegamento fra delitti presupposti ed ente risulta chiaramente delineato nella motivazione del provvedimento impugnato, in un contesto in cui la sussistenza dei reati presupposti non viene contestata, sia perché tali illeciti risultano essere stati imputati anche alla rappresentante di diritto dell'ente medesimo, sia perché sono state richiamate intercettazioni in cui era proprio il RESCIA a dare direttive e disposizioni in relazione alla attività della società. Rilevante è stata logicamente ritenuta la incompletezza dei depositi documentali della società, non riguardanti la totalità degli acquisti e delle vendite, il che ha permesso di ritenere che vi fosse un canale "oscuro", corrispondente alla attività che il RESCIA svolgeva nell'interesse della società e d'accordo con la legale rappresentante. Al proposito, non indifferente è il fatto che nemmeno è stato possibile stabilire una piena corrispondenza tra fatture di acquisto e quelle di vendita. In sostanza, il fatto che a mancare sia l'intera documentazione relativa alle vendite on-line è elemento sufficiente a riscontrare il pieno coinvolgimento dell'ente nella attività illecita contestata al legale rappresentante e al soggetto che materialmente la gestiva. Tali considerazioni permettono di superare anche i profili relativi alla intestazione formale della disponibilità del magazzino utilizzato per conservare i pezzi di provenienza furtiva, posto che, da una parte, in tale magazzino sono stati rinvenuti anche pezzi di provenienza apparentemente lecita, il che risulterebbe inspiegabile in ottica difensiva e, dall'altra, i costanti collegamenti tra la società sanzionata e soggetti intranei alla stessa risulta elemento che, unitamente agli altri indicati in sede di motivazione, permette di ritenerne la logicità. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. L'articolo 25 octies del decreto legislativo 231/2001, prevede che in relazione ai delitti presupposti, per come contestati nel presente procedimento, si applichino all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nel novero di tali sanzioni è ricompresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Ulteriormente corretta risulta anche la considerazione, contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, per cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni interdittive, è sufficiente che sussista uno dei due presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 13, costituiti dal profitto di rilevante entità ovvero dalla reiterazione degli illeciti. Quanto ai profili di reiterazione, risulta non solo sussistente, ma anche adeguata, la motivazione che fa leva proprio sul collegamento tra acquisizione di ( pezzi di ricambio di provenienza illecita a basso prezzo e attività commerciale dell'ente stesso. Quanto, infine, ai profili di adeguatezza e proporzionalità della misura, sussiste motivazione perlomeno implicita che - valorizzando la reiterazione delle condotte e segnalando come l'operatività delittuosa interessasse l'attività online ricollegabile alla società - ricollega la portata della misura - dichiaratamente applicata nella durata massima - alla gravità dei fatti e al grado di "compromissione" della struttura. 3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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