CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14462/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECISIONE di CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA n. 14/2022depositata il 14/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione in epigrafe con cui il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha confermato il provvedimento del Collegio di disciplina territoriale n.1 presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Foggia, in data 11 febbraio 2021, irrogativo, nei confronti di lui, della sanzione della censura per violazione del codice deontologico. Il procedimento disciplinare -si legge nel ricorso- aveva tratto origine dalla segnalazione fatta pervenire all’Ordine “dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Poli” per conto di due clienti del ricorrente -Paola e [OSCURATO:PERSONA]- per non avere il ricorrente dato a queste ultime il preventivo dei costi di determinati lavori di ristrutturazione di un immobile, per non aver indicato “gli oneri professionali” e “i dati della polizza assicurativa professionale”, per non aver fatturato importi ricevuti in acconto e per aver indebitamente trattenuto somme da destinarsi alle ditte appaltatrici dei lavori; 2. l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Foggia e la Procura della Repubblica di Foggia sono rimasti intimati; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 r.d. 2537/1925, 24 e 111 Cost., 6 CEDU, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., Deduce il ricorrente che l’atto in data 4 febbraio 2021 con cui era stato citato davanti al Collegio di disciplina territoriale n.1 presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Foggia si riduceva alla elencazione delle norme del codice deontologico di riferimento senza alcuna indicazione dei fatti sottesi all’addebito di violazione di quelle norme essendovi solo un richiamo a addebiti “come segnalati dallo studio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]”; 2. con il secondo motivo vengono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., 5 e 6 CEDU, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per avere il Consiglio Nazionale omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione di indeterminatezza delle contestazioni di cui nell’atto di citazione davanti al collegio di disciplina presso l’Ordine territoriale; 3. con il terzo motivo vengono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.5 c.p.c., per avere il Consiglio Nazionale, “con motivazione apparente e contraddittoria, statuito in merito all’eccepita mancanza di correlazione tra le violazioni contestaste nell’atto di citazione a giudizio e il provvedimento disciplinare dell’11 febbraio 2021 emesso dal Collegio n.1 con riferimento all’art. 19, comma 2, del codice deontologico”; 4. con il quarto motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell'art.360, comma primo, n.5 c.p.c., per avere il Consiglio Nazionale respinto, con motivazione apparente le ragioni del ricorso ex art. 10 r.d. 2537/1925 e successive modifiche aventi ad oggetto l’omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione resa in prima istanza; 5.i primi due motivi di ricorso sono strettamente connessi e per questo possono essere esaminati assieme; 6. i due motivi sono fondati e meritano di essere accolti. La Corte ha avuto modo di precisare, come ricordato dal ricorrente, che nel procedimento disciplinare a carico degli architetti, la contestazione al professionista, dell'addebito e la comunicazione di una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari, deve avvenire non nella fase preliminare (in esito alla quale il consiglio, assunte le informazioni opportune e verificati i fatti che formano oggetto dell'imputazione, dopo avere "udito l'incolpato" "decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare"), ma solo nel procedimento disciplinare vero e proprio» (Cass. n. 12119/2006). Nella decisione impugnata non vi è alcun cenno alla questione sollevata dal ricorrente della nullità del provvedimento sanzionatorio, in quanto recante solo l ’ elencazione delle norme del codice deontologico di riferimento, ma nessuna indicazione dei fatti sottesi all’addebito di violazione di quelle norme: nella decisione si legge soltanto che, nel provvedimento sanzionatorio, vi è l’indicazione della “fonte normativa ovvero il codice deontologico” e che “non è equivocabile la fattispecie di illecito deontologico contestata e poi sanzionata”. Sussiste quindi il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; 6. per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata restando gli altri motivi assorbiti. La causa deve essere rinviata alConsiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in diversa composizione; 7. l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Foggia deve essere condannato a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio; PQM la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in diversa composizione; condanna l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Foggia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, € 200,00 per