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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 16884/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI Gl.a.t-e-awir~aft4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16855/2022 - Rel.

Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, c.p.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613, c.p.p., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI Gl.a.t-e-awir~aft4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16855/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, c.p. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613, c.p.p., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere en
Sentenza Cassazione n. 16884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris