CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05957/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 045N2IF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 04PVZ14 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, senza porre a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Considerato che i ricorsi sono altresì tardivi, in quanto proposti oltre il termine di quindici giorni, in data 10/09/2024, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata con motivazione contestuale in data 25/07/2024. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]