CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ditgil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo uot/i/i /lct Of /Ce — I udito il difensore \ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Velletri, in data 21 marzo 2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. certificato anagrafico in atti, dal quale risulta che l'imputato si chiama [OSCURATO:PERSONA]) riducendo la pena principale irrogata all'imputato, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e patrimoniale, di cui agli artt. 216, n. 1 e 2, 219, 223 legge fall., in quella di anni due di reclusione, riducendo nella stessa misura la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216 ultimo comma Legge fall. 1.1.La pronuncia impugnata riguarda le vicende della AEM Restauri e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 14 giugno 2010, di cui l'imputato era legale rappresentante, che avevano condotto ad accertare, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, la distrazione di un escavatore cingolato, nella disponibilità della società in quanto a questa concesso in leasing, nonché la sottrazione dei libri e delle scritture contabili, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, che Condoluci era stato nominato amministratore della società soltanto dal 7 maggio 2007, mentre il contratto di locazione finanziaria risale al mese di marzo del 2007 e risulta stipulato dalla precedente amministratrice, con consegna a questa del bene che si assume distratto. 2.1. In relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, secondo il ricorrente, mancherebbe del tutto la motivazione sulla diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 Legge fall. e, comunque, non risulterebbe alcun verbale di consegna delle scritture al Condoluci, peraltro privo di ogni cognizione tecnica al riguardo. 2.2.Infine, secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe sommaria quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, essendosi limitata la Corte territoriale, ad escludere detto positivo bilanciamento per il valore dell'escavatore. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione del bene oggetto di leasing, va innanzitutto chiarito che integrano il reato indicato la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di leasing, in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice. Infatti, a fronte della disponibilità di fatto — la sola configurabile in capo all'utilizzatore — dovuta alla consegna del bene oggetto di contratto di leasing, la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione (o la dissipazione) del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore che avrebbe potuto essere conseguito — mediante riscatto al termine del rapporto negoziale — e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469; Sez. 5, n. 19896 del 7/03/2014, Ranon, Rv. 259849; conf. Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi, Sez. 5 n. 9427 del 03/11/2011, dep. 2012, Cannarozzo). Oneri, dunque, che si registrano anche nella odierna fattispecie concreta, a nulla rilevando la circostanza dedotta che, dopo la stipula del contratto di leasing, avvenuta in data 8 marzo 2007, si sia verificato il cambio di amministratore (il 7 maggio dello stesso anno) risultando il bene oggetto del contratto regolarmente consegnato alla società fallita (in data 15 marzo 2007), bene che non risulta, secondo la motivazione dei convergenti provvedimenti di merito, recuperato dagli organi della curatela né risultato oggetto di cessione o vendita a terzi, o di denuncia di sottrazione ed anzi, indicato come oggetto di querela per appropriazione indebita, sporta dalla società locatrice in data 5 marzo 2010. La sentenza di secondo grado, sottolinea, comunque, che la carica di amministratore era stata assunta dall'imputato il 7 maggio 2007, ma che si trattava di soggetto già socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3 gennaio 2007, dunque per tale riscontrata carica ben al corrente delle vicende societarie. 1.1.In relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale si osserva che la sentenza impugnata sottolinea, con motivazione non manifestamente illogica e completa, che non erano stati depositati i libri e le scritture contabili e che non era stato rinvenuto, dalla curatela, alcun documento contabile dell'ente, né risultavano depositati i bilanci per gli anni 2007-2009. Tanto, a fronte di uno stato passivo accertato, in sede fallimentare, per oltre due milioni di euro, in uno al mancato rinvenimento di qualsiasi bene mobile o immobile, di pertinenza della società. Sicché, a fronte di detta motivazione, in uno a quella contenuta nel provvedimento di primo grado, le cui argomentazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, è del tutto inconciliabile la prospettazione difensiva relativa alla diversa qualificazione della condotta, ai sensi dell'art. 217 Legge fall. Ed invero, l'art. 217 Legge fall., punisce l'imprenditore che non tenga le scritture sociali e contabili secondo le norme, senza che sia necessaria la deliberata volontà di violare le disposizioni in materia o di arrecare pregiudizio ai creditori. Si tratta, dunque, di mera negligenza o imperizia dell'imprenditore o amministratore che, invece, non si ravvisa nella specie ove viene descritta, dai convergenti provvedimenti di merito, la diversa condotta di bancarotta fraudolenta documentale, stante la rilevata totale assenza delle scritture contabili obbligatorie in uno ad ogni altro documento utile alla ricostruzione del patrimonio e degli affari, a fronte di parallele condotte distrattive imputate all'amministratore di diritto. La fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, Legge fall., invero, prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 1/02/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 , Rossi, Rv. 271611). Infatti, si sostiene con convincente ragionamento, che la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), Legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Orbene, alcuna censura specifica, rispetto all'elemento soggettivo del reato risulta devoluta. Né rileva assumere, come si legge nel ricorso, di non essere in possesso delle cognizioni necessarie, per non incorrere nell'affermazione di responsabilità, perché l'imprenditore è soggetto tenuto a conoscere le norme e gli obblighi che presiedono all'assunzione della carica e che regolano la tenuta dei libri e delle scritture contabili. La legge, infatti, impone agli amministratori di tenere le scritture sociali proprio per consentire un facile controllo del movimento degli affari. 1.2. Da ultimo si osserva che la censura proposta in ordine al difetto di motivazione circa l'operato bilanciamento è inammissibile perché, da un lato, si prospetta una critica generica in quanto non si spiegano le ragioni per le quali, a fronte dell'espressa motivazione indicata dalla Corte territoriale per l'operato giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza, le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto operare con prevalenza rispetto alla circostanza aggravante. Dall'altro, si rileva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 8/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., considerato il ruolo dell'imputato, le modalità del fatto e le conseguenze della condotta assunta. Sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica. 2. Ne consegue la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/1