CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n.444/2021 depositata il 30/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Emilia-Romagnaaccoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito piùbrevemente anche solo HERA) avverso la sentenza di primo grado che, asua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente con cui era statoimpugnato l’avviso di accertamento catastale dell’Agenzia delle Entrate(ADE) che, nell’ambito di una procedura DOCFA esperita dalla HERA,Numero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/2026aveva confermato la categoria proposta D/1, ma elevato la renditacatastale da Euro 135.590,00 a Euro 170.000,00; il tutto in riferimento adun impianto chimico di depurazione per il trattamento di acque di scarico.2. In particolare, pur confermando la categoria D/1 che l’appellantechiedeva di modificare in E/9 in ragione del pubblico interessedell’impianto, la CTR accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo chel’accertamento in rettifica non fosse sufficientemente motivato in ordine alprocedimento attraverso cui l’ADE fosse giunta alla determinazione dellamaggiore rendita rispetto a quella proposta dalla contribuente.3. Avverso siffatta sentenza propone appello l’ADE che si affida a duemotivi.4. Resiste con controricorso HERA5. In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, la ricorrente lamenta, la nullità dellasentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, comma4 c.p.c., art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61 del D.lgs. n. 546/1992, art. 118disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., nella partein cui la CTR, in parziale accoglimento del ricorso in appello di HERA, haaffermato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e rettificatola rendita catastale attribuita dall’Ufficio, nonché la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c sul riparto dell’onere probatorio in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3).1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ opinione consolidata di questa Corte (vedi Cass.n.23005/2025)che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di normeNumero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/2026di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi difatto intende precisamente rimettere in discussione, o di omessamotivazione, che richiede l’assenza di motivazione (Cass. n. 23005 del2025). In ragione di ciò, risulta chiara l’inammissibilità del motivoprospettato dalla ricorrente perché la ricorrente censura la sentenza permotivazione apparente -e quindi prospetta che non sia individuabile l’iterlogico-giuridico seguito dal giudice di appello- e, allo stesso tempo,deduce la violazione di legge in ordine alla ripartizione dell’onere dellaprova- che invece presuppone che la motivazione sia invece presente eintellegibile.1.3. Il motivo è comunque anche infondato con riferimento alla pretesanullità della sentenza.1.4. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).1.5. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.Numero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/202622748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).1.6. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del merito siatenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, cioèa discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità oconfutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario esufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.,che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della suadecisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gliargomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalentirispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass. 12732/2024; 3108/2022,che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021; 10937/2016).1.7. Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, la motivazione dellaCTR si pone ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale, atteso che daessa si coglie pienamente l’iter-logico giuridico della pronuncia, anche inriferimento all’affermato difetto motivazionale dell’accertamentoimpugnato, considerato che il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficionon avesse motivato in modo sufficiente il procedimento attraverso cuiera giunto a determinare la rendita in misura diversa rispetto a quellacalcolata con la “procedura automatizzata”, imponendosi in tal caso unamotivazione adeguata a spiegarne le ragioni, stante l’assenza diargomentazioni a supporto del ricalcolo, quali prove contrarie.1.8. La piena intellegibilità delle ragioni appena esposte, a prescindere daogni considerazione sulla correttezza della soluzione giuridica data allaquestione, esclude in radice la sussistenza della lamentata nullità dellasentenza per motivazione apparente.2. Con il secondo motivo, l’ADE si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 7, comma 1, Legge n. 212/2000, art.3, legge n.241/1990, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3) c.p.c., assumendo che la [OSCURATO:PERSONA] errato nel ritenere il difetto di motivazione dell’avviso, consideratoNumero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/2026che, secondo indirizzo univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità,da ultimo con Ordinanza n. 29292 del 22/12/2020, in continuità con lerecenti pronunce n. 29018/2020, e n. 28747/2020, laddove gli elementi difatto indicati dalla contribuente non siano disattesi e la rendita catastalesia attribuita sulla base di una diversa valutazione tecnica sul valoreeconomico dei beni, l’obbligo di motivazione è assolto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Prodromica all’esame del motivo è la constatazione, in punto difatto, che la nuova rendita oggetto dell’accertamento impugnato è statamotivata desumendo dalla proposta DOCFA della contribuente laconsistenza e le caratteristiche costruttive dell’immobile oggetto delprocedimento, applicando i valori desunti dalla comparazione con realtàanaloghe poste nella stessa zona, come si evince chiaramente dalle “note”dell’atto di rettifica (a pag.3 dell’avviso di accertamento), dalla sentenzaimpugnata nella ricostruzione in fatto e confermato dalla stessa difesadella controricorrente (vedi in particolare pag.7 e 8 del controricorso).2.3. In altri termini, gli elementi di fatto sottesi alla variazione catastalepresentata dalla contribuente sono rimasti invariati rispetto alla diversastima dell’impianto operata dall’ADE che ha, quindi, condotto l’Ufficio adcontribuente con la procedura DOCFA.2.4. Ciò posto in punto di fatto, occorre richiamare il consolidatoorientamento di legittimità in tema di classamento di immobili per cui,qualora l'attribuzione della rendita avvenga a seguito della proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesidall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la renditaproposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnicaNumero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/2026riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia unadiversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante Cass., Sez. 5°, 31ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass.,Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 7 ottobre 2019,n. 25006; Cass., Sez. 5°, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5°, 2febbraio 2021, n. 2247;3.3 Cass., Sez. 5°, 9 febbraio 2021, nn. 3104,3106 e 3107; Cass., Sez. 6°-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez.6°5,22dicembre 2021,n.41179; Cass.,sez.5°7aprile 2022,n.11281; Cass.,Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449; Cass.,Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).2.5. L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verificafattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiaNumero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/2026catastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente ( Cass., Sez. 5°,9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6°-5, 1 febbraio 2022, n. 3017;Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).2.6. La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, tenuto conto che, come si è sopra constatato in punto di fatto, idati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltantorivalutati dall'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento allaall'attribuzione della rendita. Del resto, qualora, come nel caso di specie,l'attribuzione della rendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, inbase ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (comeaccade, appunto, per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E),tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionaledell'avviso di accertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valoreeconomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazioneal quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini nongià della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e,in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto dellapretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente efacilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in esserenell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, conla conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso diaccertamento catastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra letante Cass., Sez. 5°, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5°, 10novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5°, 14 maggio 2010, n. 11804;Cass., Sez. 6°-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5°, 16 aprile 2020,n. 7854; Cass., Sez. 5°, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. Trib.,25 ottobre 2022, n. 31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303;Numero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/2026Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16359).2.7. In particolare, come già affermato da questa Corte, il riferimentostandardizzato a "i valori unitari applicarti alla consistenza dell’immobiletenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valoririferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghecaratteristiche, anche attraverso la consultazione dei consolidati prontuaridi settore" o ad altre formule similari è sufficiente ai fini della motivazionedell'avviso di accertamento, (vedi Cass.n.11551/2026).2.8. In considerazione di quanto sin qua esposto, la CTR, nel caso dispecie, ha fatto malgoverno di siffatti principi nel momento in cui haritenuto non assolto l’obbligo di motivazione dell’accertamento impugnato,nonostante i dati forniti dalla contribuente attraverso la procedura DOCFAsulla consistenza e sulle caratteristiche costruttive dell’immobile nonfossero stati disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati dall'Ufficio conesclusivo riferimento all'attribuzione della rendita.2.9. Il che esclude in radice il difetto di motivazione dell’accertamentoimpugnato.3. In definitiva, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, e,pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con conseguente rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità .Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 30/4/2026 .Numero registro generale 27117/2021Numero sezionale 3746/2026Numero di raccolta generale 16655/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]