CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma secondo cod. pen. sul rilievo che il furto è stato commesso in relazione ad una dimora disabitata e "vuota", è manifestamente infondato in quanto sotto il profilo giuridico: - secondo ius receptum non è necessaria ad integrare la nozione di "privata dimora" la permanenza continuativa nell'immobile dell'avente diritto, essendo sufficiente un suo utilizzo "stabilmente ricorrente" per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bandì, Rv. 277637); - per la ravvisabilità del delitto di tentato furto non è necessaria l'esistenza della "res furtiva", dovendosi avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa. Pertanto, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile quando la mancanza dell'oggetto cui tende l'agente sia soltanto temporanea ed accidentale (Sez. 4, n. 377 del 18/11/1994, Hodorovic, Rv. 200802 - 01); sotto il profilo fattuale: - è generica l'affermazione per cui l'abitazione sarebbe stata "vuota", dato che molteplici sono gli oggetti che possono asportarsi da una abitazione privata non abitata (porte, finestre, pavimentazione, servizi igienici, prese e cavi elettrici); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così