Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 12667/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17568/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta t o e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL].),in virtù di procura unita alricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 1790/2020 del la CORTE d’APPELLOdell’AQUILA, pubblicata il 16 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 3 febbraio 2024dal Consigliere Paolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1. Il Tribunale di Sulmona accolse parzialmente la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], già Sindaco del Comune di Sulmona, nei confronti del giornalista [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a dieci articoli da questi pubblicati sul quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]” e sul settimanale “Zac”, tra il novembre 2006 e il giugno 2009, da lui ritenuti diffamatori, in quanto diretti, pur senza indicarlo per nome, ad accusarlo falsamente di avere gestito contra legeme secondo logiche clientelari le pratiche relative alla concessione dei contributi statali per la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma del 1984, nonché a riferire che egli era stato sottoposto ad accertamento fiscale per avere approfittatopersonalmente di tali contributi, acquistando un immobile che la Commissioneda lui presiedutaaveva inserito nelle liste dei beni destinatari dei finanziamenti solo dopo la compravendita, così ottenendo, a fronte di un prezzo d’acquisto di Euro 50.000, un contributo di Euro 120.000. Il Tribunale, precisamente, ritenut a incontroversa la circostanza che tra il 2006 e il 2009 erano state svolte dalla Guardia di Finanza indagini sul sistema di assegnazione dei finanziamenti statali agli immobili lesionati dal sisma del 1984 – e ritenuta provata l’ulteriore circostanzadel coinvolgimento in tali indagini di un ex amministratore comunale–, escluse la portata lesiva di otto dei dieci articoli di stampa di cui era stato lamentato il carattere diffamatorio; invece, ritenuta non provata la diversa circostanza delcoinvolgimento nelle indagini del l’ ex [OSCURATO:PERSONA], reputò diffamatori gli articoli pubblicati in data 4 luglio 2008 e 28 febbraio 2009, concernentilo specifico episodio dell’indebito ottenimento, da parte sua, di un contributo superiore al prezzo d’acquisto dell’immobile acquistato per effetto del successivo inserimentodi questo nelle liste de i beni destinatari dei finanziamenti C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pubblici, e condannò il giornalista a pagare all’ex amministratore comunale, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 8.000,00, oltre interessi. 2. La Corte d’appello dell’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la portata lesiva dell’articolo pubblicato il 4 luglio 2008 e – ritenuto che l’unico articolo avente carattere diffamatorio fosse quello pubblicato il 28 febbraio 2009 –ha dimezzato la somma liquidata dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno, riducendola ad Euro 4.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione all’attualità, oltre agli ulteriori interessi nella misura legaledalla pubblicazione della sentenza al saldo. La Corte territoriale ha osservato che il primo articolo , dando la notizia degli accertamentifiscali condotti nei confronti di « non meglio identificato “ex amministratore comunale” » ( per avere quegli acquistatoper la somma di 50.000 Euro un immobile che avrebbe poi ottenutoun contributo di 120.000 Euro ) , sebbene facesse riferimento a «vicende non confortate sul piano probatorio», tuttavia no n era idoneo a far individuarecome autore dell’illecito l’ex [OSCURATO:PERSONA] L a Civita al di fuori del r istretto ambiente lavorativo comunale , gli appartenential quale erano già informati degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza a prescindere dagli articol i pubblicati da [OSCURATO:PERSONA]. Invece, il secondo articolo , facendo specifico riferimento all’ unico amministratoreche, in ragione della sua qualità di S indaco e Presidente della C ommissione incaricata di stabilire i criteri di assegnazione dei contributi statali, avrebbe indebitamente inserito nelle liste dei beni destinatari dei finanziamenti l’immobile da lui acquistato, originariamente escluso dai benefici, oltre a dare conto di una C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. circostanza non vera ( atteso che la predetta commissione era dotata di mere funzioni consultive) consentiva, con ogni evidenza, di individuare la persona dell’ex [OSCURATO:PERSONA] come l’autore dell’illecito ed aveva quindi senz’altro carattere diffamatorio. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di due motivi. Non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA], che resta intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciato « Vizio di motivazione per violazione delle norme di cui agli artt. 132 c.p.c., c. 2 n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché di omessa motivazione sul punto della sollevata illogicità della pronuncia di primo grado in relazione all’art. 360, c. 2, n. 4, c.p.c.» Il motivo si articola in due censure. 1.a.La prima imputa alla sentenza impugnata il vizio di «omessa motivazione», sul presupposto che non vi sarebbe «traccia alcuna, nel corpo della sentenza della Corte d’appello, ma anche nel dispositivo, della motivazione e della statuizione concernenti i profili di illogicità, ergo di nullità, che sono stati sollevati dall’appellante, l’odierno ricorrente, con il primo motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona». 1.a.1.La censura è inammissibile poiché, sebbene rubricata come denuncia di vizio motivazionale, integra in sostanza una denuncia di C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. omessa pronuncia sulle doglianze prospettate con il primo motivo di appello. Orbene, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate (oppure di uno specificomotivo di gravame se l a violazione è imputata al giudice d’appello) e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass.4/07/2014, n. 15367). Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe quindi dovuto riportare nei loroesatti termini le doglianze prospettate al giudice d’appello in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado , eventualmente trascrivendo i corrispondenti brani dell’atto di impugnazione. Non sono invece sufficienti, per ritenere soddisfatto l’onere gravante sul ricorrente, ai fini della deduzione del vizio di omessa C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pronuncia, le indicazioni sull o “ svolgimento del processo in secondo grado”, contenute a p. 8 del ricorso, ove si dà conto dei vizi della sentenza di primo grado asseritamente evidenziati dinanzi alla Corte d’appello, senza, peraltro, riportare, negli esatti termini sopra precisati, il motivo di gravame su cui la Corte stessa avrebbe omesso di pronunciare. In difetto dell’assoluzione di questo onere, la censura fondat a sul dedotto error in procedendonon può ritenersi ammissibile. 1.b.La seconda censura proposta con il primo motivo di ricorso imputa alla sentenza impugnata il vizio di « motivazione illogica e contraddittoria», sul presupposto che, mentre sarebbe stata evidenziata la verità della notizia con riguardo all’articolo del 4 luglio 2008, essa sarebbe stata invece negata con riguardo all’articolo del 28 febbraio 2009. Ciò posto, sarebbe «all’evidenza, illogico e contraddittorio affermare, come fa la Corte dinanzi all’identità della notizia e alla pari anonimia degli articoli scrutinati, che le notizie sono vere, così lasciando intendere al lettore che le indagini sono state espletate, che le stesse hanno coinvolto un ex amministratore comunale intestatario di un immobile che ha, ovvero avrebbe, beneficiato dell’erogazione di fondi pubblici, e che, di conseguenza, ilgiornalista ha legittimamente esercitato il diritto di cronaca, nonché, e contemporaneamente, che le notizie non sono vere, così, nei fatti, lasciando intendere al lettore che le indagini non sono state espletate, che le stesse non hanno coinvolto un ex amministratore comunale intestatario di un immobile che ha, ovvero avrebbe, beneficiato dell’erogazione di fondi pubblici e che, di conseguenza, il giornalista non ha esercitato legittimamente il diritto di cronaca». C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.b.1.La censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, non ha accertatola verità della notizia contenutanell’articolo del 4 luglio 2008 e la falsità di quella contenuta nell’articolo del 28 febbraio 2009, ma ha accertatoil difetto di veridicità complessiva con riguardo ad entrambe le notizie, ove riferite all’ex [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in ordine al primo articolo, che esso facevariferimento a « vicende non confortate sul piano probatorio » e, in relazione alsecondo, che l’attribuzione di condotte illecite (e persino delittuose) allaCommissione da lui presieduta (tra l’altro, dotata di soli poteri consultivi) era stata operata «contrariamenteal vero». L’esclusione del carattere diffamatorio del primo articolo non è dunquedipesa dall’accertato rispetto del canone di verità, bensì dall a ritenuta obiettiva inidoneitàdello scritto , pur irrispettoso del predetto canone, ad individuare [OSCURATO:PERSONA] come autore dell’illecito al di fuori del ristretto ambiente comunale , e quindi d al rilievo dell’incapacità, in concreto, di esso articolo di lederne l’onore e la reputazione. Il primomotivo va dunque complessivamente rigettato. 2. con il secondo motivo viene denunciato «Vizio di erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 c.p., 185 c.p., 595 c.p. e 11, 12 e 13 Legge n. 47 del 1948 sulla Stampa, e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., c. 1, n. 5)». Il ricorrentecontesta il giudizio espresso dal giudice del merito sul caratterediffamatorio dell’articolo del 28 febbraio 2009, per avere la Corte d’appello, sul piano processuale, illegittimamente esercitato il propriopotere di prudente apprezzamento nella valutazione delle prove C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e, sul piano sostanziale, omesso di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, unitamente alla identificabilità della persona asseritamente diffamata al momento dellapubblicazione dello scritto. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.1.a. Deve riaffermarsi, in via generale, il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass.27/07/2015, n.15759; Cass. 30/05/2017, n. 13520). Pertanto, le doglianze veicolate con il motivo in esame, ad onta della loro formale intestazione, non denunciano errori di diritto ma invocano una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale. 2.1.b. Del pari inammissibile è la specifica censura di omesso esame di fatto decisivo e discusso, dovendosi ribadire, al riguardo, che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 2.1.c. Del tutto pretestuose sono, poi, le censure per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (non essendovi alcun elemento da cui possa inferirsi che il giudice abbia violato il principio dispositivo in senso formale) e dell’art. 116 cod. proc. civ. , la quale sussiste, con conseguente vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito abbia disattesoil principio di libera valutazione della prova in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, abbia valut ato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ( Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253). Il secondo motivo va pertantodichiarato inammissibil e . 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensiodell’intimato, [OSCURATO:PERSONA]. 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della C.C. 23.02.2024 N. R.G. 17568/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 12667/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris