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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10571/2026

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o Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026SCORZA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6053/5/24 depositata in data 28 ottobre 2024 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6053/5/24 accoglieva l’appello proposto dalla società ScorzaS.r.l. avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Salerno n. 3216/10/2023 con la quale veniva rigettato il ricorsopresentato dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso perIVA e sanzioni relativamente all'anno di imposta 2019.2.

A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, l’Agenziadelle entrate emetteva nei confronti della contribuente, esercente l’attivitàdi silvicoltura ed ogni altra attività forestale, l’atto impositivo contestandola violazione dell’art. 19 del d.P.R. 633/72 e l’indebita detrazione dell’IVAderivante dalla registrazione di fatture emesse dai fornitori [OSCURATO:SOCIETA] eS.C.L. [OSCURATO:PERSONA] ritenute relative ad operazioni soggettivamenteinesistenti.3.

Ricorreva la società sostenendo l’infondatezza del rilievo, il semplicerichiamo al processo verbale di constatazione e che la motivazionedell’avviso conteneva il rinvio ad un altro atto non conosciuto e contestavaNumero registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’errata applicazione delle sanzioni, doglianze tutte disattese dal giudice diprime cure.4.

Il giudice d’appello riformava tale decisione, richiamando alcuniprecedenti tra le parti per diversi periodi di imposta e dichiarando chel’Agenzia non aveva dimostrato l’elemento soggettivo, prova a suo carico,per la soggettiva inesistenza delle operazioni contestate, con conseguenteannullamento delle riprese ad imposizione.5.

Avverso la sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a due motivi, cui replica la società con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli articoli 19, 21, e 54del d.P.R. 633/1972, degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile inmateria di riparto dell’onere probatori, disciplina della detrazione Iva e dellepresunzioni semplici in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.2.

Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso, in quantonon mira esclusivamente ad una diversa valutazione del quadro probatorioin relazione al quale il giudice di secondo grado si è pronunciato ed hafornito adeguata motivazione, bensì è diretto a censurare la non correttaindividuazione del canone probatorio da parte del giudice, ed è fondato.2.1.

Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzionisemplici, ossia gravi, precise e concordanti è la regola, salvo non valganoper legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia diaccertamento, ed è pacifico il fatto che l’Amministrazione ha contestatoalla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a determinateoperazioni ritenute soggettivamente inesistenti.2.2.

Ciò premesso, in punto di onere della prova in caso di riprese peroperazioni contestate come soggettivamente inesistenti, in tema di IVANumero registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026come pure di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, se contestache la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti,inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare,non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5,ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).3.

Orbene, è pacifica la qualità di cartiere delle danti causa dellacontribuente in rapporto alle operazioni suddette e la contestazione siincentra sul secondo requisito necessario, ossia l’elemento soggettivo.Al proposito il giudice ha affermato che: «L’argomentazione dell’Ufficio siincentra prevalentemente ed unicamente sulla qualifica di cartiere dellesocietà cedenti con cui ha operato la [OSCURATO:SOCIETA], ma tali elementi non(…).

Vero è che i due fornitori rivestono la figura di società filtro, ma èaltrettanto vero che, per quanto sopra esposto, il contribuente non ne fossea conoscenza.

Non può trovare quindi applicazione il recupero iva operatodall’Ufficio, proprio perché non provata la consapevolezza del contribuentedi partecipare ad una frode fiscale» (p.3 sentenza).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/20264.

Tuttavia, tale apprezzamento è compiuto sulla base di un nucleocircostanze fattuali irrilevanti e valorizzando profili meramente formali.Infatti, alla pagina successiva della decisione impugnata si ribadisce: «Nonrisulta alcun indizio, men che meno prova, che il contribuente negoziasseautonomamente gli acquisti con il reale fornitore del pellet acquistato daidue fornitori in contestazione; che il prezzo di acquisto non fosse allineatoa quello di mercato.

Inoltre, l’Ufficio nulla prova circa il coinvolgimento delcontribuente nella frode fiscale, limitandosi a ritenere alquanto improbabileed inverosimile che non abbia avuto la capacità di riconoscerla» (p.4sentenza).4.1.

Inoltre, il ragionamento del giudice è fallace anche perché tralasciaelementi rilevanti ai fini della dimostrazione della consapevolezza dellafrode, a partire dal fatto che la rappresentante legale della società esteraera [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legaledella società contribuente, come riportato a pag. 4 dell’avviso diaccertamento.Ne risulta stravolto il ragionamento presuntivo, con conseguente falsaapplicazione delle richiamate disposizioni di legge.5.

Va infine rammentato il corretto procedimento logico che il giudice dimerito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina dellafondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dallalegge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio nonsebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quellisignificativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contestoarticolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altroin vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga lasufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la provaNumero registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026contraria.

Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto, cui va datacontinuità anche nella presente fattispecie.6.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo,con il quale viene anche denunciato l’omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, che risultano dagli atti di causa, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..7.

La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026SCORZA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6053/5/24 depositata in data 28 ottobre 2024 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6053/5/24 accoglieva l’appello proposto dalla società ScorzaS.r.l. avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Salerno n. 3216/10/2023 con la quale veniva rigettato il ricorsopresentato dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso perIVA e sanzioni relativamente all'anno di imposta 2019.2. A seguito di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, l’Agenziadelle entrate emetteva nei confronti della contribuente, esercente l’attivitàdi silvicoltura ed ogni altra attività forestale, l’atto impositivo contestandola violazione dell’art. 19 del d.P.R. 633/72 e l’indebita detrazione dell’IVAderivante dalla registrazione di fatture emesse dai fornitori [OSCURATO:SOCIETA] eS.C.L. [OSCURATO:PERSONA] ritenute relative ad operazioni soggettivamenteinesistenti.3. Ricorreva la società sostenendo l’infondatezza del rilievo, il semplicerichiamo al processo verbale di constatazione e che la motivazionedell’avviso conteneva il rinvio ad un altro atto non conosciuto e contestavaNumero registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’errata applicazione delle sanzioni, doglianze tutte disattese dal giudice diprime cure.4. Il giudice d’appello riformava tale decisione, richiamando alcuniprecedenti tra le parti per diversi periodi di imposta e dichiarando chel’Agenzia non aveva dimostrato l’elemento soggettivo, prova a suo carico,per la soggettiva inesistenza delle operazioni contestate, con conseguenteannullamento delle riprese ad imposizione.5. Avverso la sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a due motivi, cui replica la società con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli articoli 19, 21, e 54del d.P.R. 633/1972, degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile inmateria di riparto dell’onere probatori, disciplina della detrazione Iva e dellepresunzioni semplici in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.2. Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso, in quantonon mira esclusivamente ad una diversa valutazione del quadro probatorioin relazione al quale il giudice di secondo grado si è pronunciato ed hafornito adeguata motivazione, bensì è diretto a censurare la non correttaindividuazione del canone probatorio da parte del giudice, ed è fondato.2.1. Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzionisemplici, ossia gravi, precise e concordanti è la regola, salvo non valganoper legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia diaccertamento, ed è pacifico il fatto che l’Amministrazione ha contestatoalla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a determinateoperazioni ritenute soggettivamente inesistenti.2.2. Ciò premesso, in punto di onere della prova in caso di riprese peroperazioni contestate come soggettivamente inesistenti, in tema di IVANumero registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026come pure di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, se contestache la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti,inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare,non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5,ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).3. Orbene, è pacifica la qualità di cartiere delle danti causa dellacontribuente in rapporto alle operazioni suddette e la contestazione siincentra sul secondo requisito necessario, ossia l’elemento soggettivo.Al proposito il giudice ha affermato che: «L’argomentazione dell’Ufficio siincentra prevalentemente ed unicamente sulla qualifica di cartiere dellesocietà cedenti con cui ha operato la [OSCURATO:SOCIETA], ma tali elementi non(…). Vero è che i due fornitori rivestono la figura di società filtro, ma èaltrettanto vero che, per quanto sopra esposto, il contribuente non ne fossea conoscenza. Non può trovare quindi applicazione il recupero iva operatodall’Ufficio, proprio perché non provata la consapevolezza del contribuentedi partecipare ad una frode fiscale» (p.3 sentenza).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Tuttavia, tale apprezzamento è compiuto sulla base di un nucleocircostanze fattuali irrilevanti e valorizzando profili meramente formali.Infatti, alla pagina successiva della decisione impugnata si ribadisce: «Nonrisulta alcun indizio, men che meno prova, che il contribuente negoziasseautonomamente gli acquisti con il reale fornitore del pellet acquistato daidue fornitori in contestazione; che il prezzo di acquisto non fosse allineatoa quello di mercato. Inoltre, l’Ufficio nulla prova circa il coinvolgimento delcontribuente nella frode fiscale, limitandosi a ritenere alquanto improbabileed inverosimile che non abbia avuto la capacità di riconoscerla» (p.4sentenza).4.1. Inoltre, il ragionamento del giudice è fallace anche perché tralasciaelementi rilevanti ai fini della dimostrazione della consapevolezza dellafrode, a partire dal fatto che la rappresentante legale della società esteraera [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legaledella società contribuente, come riportato a pag. 4 dell’avviso diaccertamento.Ne risulta stravolto il ragionamento presuntivo, con conseguente falsaapplicazione delle richiamate disposizioni di legge.5. Va infine rammentato il corretto procedimento logico che il giudice dimerito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina dellafondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dallalegge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio nonsebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quellisignificativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contestoarticolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altroin vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga lasufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la provaNumero registro generale 9746/2025Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10571/2026Data pubblicazione 21/04/2026contraria. Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto, cui va datacontinuità anche nella presente fattispecie.6. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo,con il quale viene anche denunciato l’omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, che risultano dagli atti di causa, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..7. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per ilregolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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