Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 12632/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12922-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 52/2020 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.6.2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Avezzano per sentir dichiarare la nullità della donazione eseguita in data 17.12.1992 da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], perché avente ad oggetto cosa altrui, e per sentir accertare che l’oggetto di detto atto apparteneva ad essa attrice.

Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa.

Con sentenza n. 307/2008 il Tribunale dichiarava la nullità dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed accoglieva la domanda riconvenzionale, accertando l’intervenuta usucapione del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata, n. 52/2020, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, accertando la proprietà del bene controverso in capo a quest’ultima e rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione formulata in prime cure dalla parte convenuta.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione degli artt.948 c.c., 115, 116 e 252 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello, riformando la decisione del Tribunale, che aveva accolto la domanda riconvenzionale di usucapione, avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova ex art. 948 c.c., posto a carico del rivendicante, sulla base del rilievo che la parte convenuta aveva provato di aver esercitato il possesso del bene soltanto a partire da un momento successivo all’acquisto dello stesso in capo all’attore in rivendicazione.

La statuizione non è coerente con il più recente insegnamento di questa Corte, secondo cui “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.

Per contro,la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 , Rv.66251).

Il primo motivo è dunque fondato ed il suo accoglimento implica l’assorbimento della seconda doglianza, con la quale la ricorrente contesta l’idoneità del ricorso per reintegrazione nel possesso a costituire atto interruttivo del possesso utile ad usucapionem.

Il giudice del rinvio dovrà procedere al riesame della fattispecie osservando il principio affermato dalla sentenza n. 28865/2021 di questa Corte, secondo cui il mero dato temporale dell’inizio del possesso non è sufficiente ai fini della configurazione del riconoscimento della proprietà del bene in capo al rivendicante, che, solo, importa l’attenuazione del rigore dell’onere probatorio ex art.948 c.c.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviataalla Corte di Appello di L’Aquila , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12922-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 52/2020 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.6.2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Avezzano per sentir dichiarare la nullità della donazione eseguita in data 17.12.1992 da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], perché avente ad oggetto cosa altrui, e per sentir accertare che l’oggetto di detto atto apparteneva ad essa attrice. Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione del bene oggetto di causa. Con sentenza n. 307/2008 il Tribunale dichiarava la nullità dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed accoglieva la domanda riconvenzionale, accertando l’intervenuta usucapione del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 52/2020, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, accertando la proprietà del bene controverso in capo a quest’ultima e rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione formulata in prime cure dalla parte convenuta. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione degli artt.948 c.c., 115, 116 e 252 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello, riformando la decisione del Tribunale, che aveva accolto la domanda riconvenzionale di usucapione, avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova ex art. 948 c.c., posto a carico del rivendicante, sulla base del rilievo che la parte convenuta aveva provato di aver esercitato il possesso del bene soltanto a partire da un momento successivo all’acquisto dello stesso in capo all’attore in rivendicazione. La statuizione non è coerente con il più recente insegnamento di questa Corte, secondo cui “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro,la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 , Rv.66251). Il primo motivo è dunque fondato ed il suo accoglimento implica l’assorbimento della seconda doglianza, con la quale la ricorrente contesta l’idoneità del ricorso per reintegrazione nel possesso a costituire atto interruttivo del possesso utile ad usucapionem. Il giudice del rinvio dovrà procedere al riesame della fattispecie osservando il principio affermato dalla sentenza n. 28865/2021 di questa Corte, secondo cui il mero dato temporale dell’inizio del possesso non è sufficiente ai fini della configurazione del riconoscimento della proprietà del bene in capo al rivendicante, che, solo, importa l’attenuazione del rigore dell’onere probatorio ex art.948 c.c. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviataalla Corte di Appello di L’Aquila , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 12632/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris