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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 38675/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, nomina dichiarata oralmente in udienza,in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 febbraio - 10 marzo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 21 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale -di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti della stessa, indagata per i reati di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato cosca Bellocco (capo 1) e concorso nell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso sino al 23 novembre 2019 (capo 9).

Il compendio probatorio è costituito da captazioni, relative alle conversazioni tra l'indagata e i genitori conviventi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e significative dell'intraneità rispetto alle attività della cosca Bellocco, tanto da interloquire telefonicamente anche con il capo [OSCURATO:PERSONA] classe 1983, pur detenuto.

L'indagata aveva svolto il ruolo di canale comunicativo con il capo cosca, sia consegnando al padre, dopo un colloquio il 7 novembre 2019, un sacchetto di patatine contenente un messaggio scritto dallo zio [OSCURATO:PERSONA] classe 1983, sia attivandosi per far avere allo zio, tramite un detenuto in semilibertà dello stesso carcere, telefoni cellulari destinati ai contatti del capo cosca con i sodali in libertà, sia provvedendo alla decifratura, utilizzando un codice stabilito dai vertici della cosca, dei messaggi inviati dal capo cosca.

Nella vicenda di cui al capo 9, l'indagata aveva sollecitato l'intervento del capo cosca per la risoluzione di un contrasto, avente origine in rapporti di tipo personale, tra soggetti facenti capo alla medesima cosca Bellocco, e il capo cosca era intervenuto imponendo il versamento della somma di C 3.000 direttamente alla cosca.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, con distinti atti, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2.1. L'atto di impugnazione redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto nel giudizio sulla relativa gravità indiziaria non si era considerato che non vi era alcuna emergenza significativa di un ruolo associativo della ricorrente, mentre erano state valorizzate circostanze attestanti un rapporto personale con il capo cosca, senza rilievi ai fini dell'operatività del sodalizio.Con riguardo alla trasmissione di un messaggio dal capo cosca al di lei padre, non vi era prova che l'indagata fosse al corrente della presenza del messaggio all'interno del sacchetto di patatine.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativamente al capo 1, risultando contraddittoria la valutazione della condotta di cui al capo 9, ritenuta non sintomatica della partecipazione associativa e, nel contempo, elemento determinante.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 335 cod. proc. pen. in relazione al capo

9. Era stato accertato che l'indagata era stata iscritta al registro notizie di reato in ordine al fatto di cui al capo 9, dopo che il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 291 cod. proc. pen. in relazione all'episodio concernente la comunicazione al capo cosca del numero di telefono dell'imprenditore Plebani, risultando il compendio probatorio valutato costituito da atti di polizia giudiziaria non trasmessi al giudice dell'ordinanza genetica. •

2.2. L'atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 1, fondata sulla condotta estorsiva di cui al capo 9 senza considerare l'esistenza di stretti rapporti di parentela con i soggetti indicati come sodali.

Non vengono indicati elementi significativi della consapevolezza in capo alla ricorrente del contesto dei rapporti tra il capo cosca e [OSCURATO:PERSONA], né dati che diano riscontro all'assunto relativo all'effettiva intraneità dell'indagata.

La trasmissione del messaggio diretto al di lei padre era avvenuta con la consegna di un sacchetto di patatine, presentato come gesto di attenzione rivolta dal capo cosca al genitore dell'indagata, rimasta ignara del messaggio celato all'interno.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo

9. Rispetto alla fattispecie ascritta, invero, la condotta di aver consentito a [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 di contattare [OSCURATO:PERSONA] classe 1952 e [OSCURATO:PERSONA] risulta neutra, non essendovi elementi significativi di una 3 51t( consapevolezza e condivisione da parte dell'indagata dell'azione estorsiva promossa dal capo cosca.

Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla aggravante mafiosa contestata al capo 9.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Gli atti di impugnazione propongono motivi che, complessivamente considerati, vanno respinti.

1. Con riguardo alla gravità indiziaria relativa alla fattispecie ascritta al capo 1, vanno esaminati i motivi primo, secondo e quarto dell'atto redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] io.

1.1. Innanzitutto, va rilevata la infondatezza del quarto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Viene denunciata la violazione dell'art. 291 cod. proc. pen., in quanto la gravità indiziaria relativa al capo 1 sarebbe stata fondata su un episodio - l'invio a [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 del numero di telefono dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] - risultante da atto di polizia giudiziaria (il primo seguito dell'informativa così detta [OSCURATO:PERSONA]) non messo a disposizione del Giudice per le indagini preliminari.

Il motivo, sul punto, deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe, errando, ritenuto marginale l'episodio ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria relativa alla condotta associativa, quando, invece, la circostanza era stata valutata dal giudice dell'ordinanza genetica.

Il rilievo è infondato, atteso che il Tribunale ha espressamente dichiarato la non utilizzabilità del dato "ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria in riferimento al capo 1 della contestazione".

La censura processuale riguarda elemento probatorio che l'ordinanza impugnata, alla pagina 14, ha già dichiarato non utilizzabile, e dunque non può essere proposta in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria in ordine al capo

1.1.2. Gli altri motivi riguardanti il giudizio sulla gravità indiziaria si risolvono nella prospettazione di argomenti di merito.

Il giudizio dell'ordinanza impugnata si fonda sul contributo concorsuale dato dall'indagata nella vicenda estorsiva rubricata al capo 9, sulla collaborazione prestata per far arrivare al capo cosca [OSCURATO:PERSONA] classe 1983, detenuto a Lanciano, telefoni cellulari, sul contributo dato per veicolare messaggi estorsivi ai proprietari di terreni boschivi.

I motivi di impugnazione risultano, sul punto, generici e con contenuto di merito.

Le difese deducono che le concrete modalità con le quali l'indagata si era rapportata con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 erano rimaste a livello di rapporto personale, senza l'assunzione di un ruolo associativo, senza la realizzazione di un effettivo vantaggio per la cosca e senza una consapevolezza in ordine alla rilevanza associativa della collaborazione prestata al parente.

Argomenti che la difesa aveva già proposto e che il Tribunale ha già valutato, con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici.

Con riguardo all'intervento dell'indagata nella vicenda estorsiva di cui al capo 9, l'ordinanza, con riguardo al tema della consapevolezza in capo all'indagata del contenuto dell'intervento che il capo cosca avrebbe effettuato, ha evidenziato l'interlocuzione nel corso della quale l'indagata aveva mostrato, con espressione figurata, di essere consapevole del fatto che lo zio avrebbe fatto pesare la propria posizione di capo della cosca.

In relazione al procacciamento di due telefoni cellulari per il capo cosca detenuto a Lanciano, il Tribunale ha rilevato che, se è pur vero che non era stata raggiunta la prova che i due cellulari fossero stati effettivamente consegnati al capo cosca, peraltro la documentata disponibilità dell'indagata era significativa dell'esistenza di un solido vincolo associativo.

Le riprese video dei colloqui in carcere avevano documentato la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 di due sacchetti di patatine e salatini all'indagata, venuta al colloquio assieme alla nonna, con l'incarico di consegnarli al di lei padre.

La presenza, nei pacchetti, di un messaggio era poi emersa dalle ca ptazion i.

L'ordinanza impugnata ha rilevato che tali condotte, in sé ed anche lette unitamente a quelle che significano la vicinanza della ricorrente ai soggetti apicali della cosca, dimostrano il consapevole contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] all'operatività del sodalizio, del quale, dunque, era e si considerava parte attiva, coerentemente con l'esegesi della condotta di partecipazione associativa condivisa dalla consolidata giurisprudenza.La difesa, con argomento di merito, sostiene che il gesto del capo cosca poteva essere considerato come un dono per riconoscenza ai parenti, di tal che non poteva essere ritenuto che l'indagata fosse consapevole di consegnare al padre un messaggio del capo cosca.

Si tratta di deduzione che sollecita il collegio ad una rivalutazione del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, e che non articola alcuna censura nei confronti della struttura della motivazione, che risulta, come rilevato, esente da vizi logici o giuridici.

Infine, si deve rilevare che le difese non si confrontano con l'ulteriore rilievo secondo il quale l'indagata aveva anche svolto il compito di decifrare i messaggi pervenuti dal capo cosca, condotta valutata, in termini che non sono censurati, come significativa di un preciso e importante ruolo associativo.

2. In relazione all'imputazione di cui al capo 9 vengono in rilievo il terzo motivo dell'atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e i motivi secondo e terzo del ricorso dell'avvocato Sa ntam brog io.

2.1. L'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, denuncia la violazione dell'art. 335 cod. proc. pen., in quanto la notizia di reato relativa al capo 9 era stata iscritta al registro notizie di reato solo \r6 successivamente alla presentazione, da parte del pubblico ministero, della richiesta di misura cautelare, circostanza significativa della posteriorità del formarsi del compendio probatorio di accusa rispetto alla richiesta cautelare.

Il motivo è infondato.

Con riguardo alla tempestività o meno della iscrizione della notizia di reato, adempimento che il pubblico ministero deve disporre, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., "immediatamente", la giurisprudenza ha precisato che viene in rilievo, al fine di determinare la durata delle indagini preliminari, solo la data in cui l'iscrizione viene effettivamente compiuta (Sez.

U, n. 40538 del 24.9.2009, Lattanzi, Rv. 244378), senza che abbia un rilievo processuale l'individuazione del momento in cui il pubblico ministero aveva avuto contezza della notizia di reato né la conseguente tardività o meno dell'iscrizione.

Si è quindi affermato che l'eventuale tardività dell'iscrizione di una notizia di reato non determina alcuna invalidità processuale né consente di rideterminare la decorrenza del termine delle indagini preliminari e sottoporre alla sanzione dell'inutilizzabilità le prove assunte oltre il termine rideterminato.

Con riguardo, poi, all'utilizzabilità delle prove acquisite prima dell'iscrizione a registro di una notizia di reato, è stato precisato che la tardività dell'iscrizione non determina l'inutilizzabilità delle prove (Sez. u, n. 16 del 21.6.2000, Tammaro, Rv. 216248).

In tale quadro normativo la difesa ha assunto, non tanto che l'iscrizione fosse stata tardiva bensì che, le prove fossero state acquisite al momento dell'iscrizione della notizia di reato e, quindi, dopo la presentazione della richiesta cautelare.

Assunto che risulta, per tabulas, smentito dall'ordinanza impugnata che ha evidenziato un compendio probatorio di origine captativa e risalente al novembre 2019.

2.2. Il secondo motivo dell'atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] articola censura motivazionale in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria.

Peraltro, le argomentazioni svolte rimangono nel perimetro di un giudizio di merito e non sono proponibili in sede di legittimità.

Invero, incontestata la ricostruzione dei dati fattuali inerenti l'intervento effettuato dall'indagata per sensibilizzare il capo cosca, detenuto, in ordine alla situazione che si era creata, la difesa sostiene che, in realtà, non vi erano elementi significativi di una volontà della ricorrente di sollecitare una azione prevaricatrice né estorsiva, ma solo la volontà di far parte allo zio dell'atteggiamento non corretto che alcuni sodali avevano avuto.

L'argomentazione prescinde completamente dalla specifica motivazione data dal Tribunale che, sul punto, ha evidenziato come l'indagata avesse commentato che lo zio, dopo il suo intervento, "li fa cacare addosso", espressione che, inequivocannente, esprime la volontà prevaricatrice della ricorrente.

Motivazione che in termini incensurabili dà conto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato anche in capo alla ricorrente.

2.3. Il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa.

Il motivo è privo di interesse.

La giurisprudenza ha precisato che l'indagato ha interesse a impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame anche con riguardo alla sussistenza di una circostanza aggravante solo se da tale riconoscimento conseguano effetti sull'an e quomodo della misura (Sez. 6, n. 5213 del 11.12.2018, Fucito, Rv. 275028; Sez. 2, n. 17366 del 21.12.2022, Renna, Rv. 284489; Sez. 1, n. 20286 del 17.6.2020, Petitto, Rv. 280123).Nel caso in esame la difesa non ha dedotto alcun specifico interesse, nè, d'altra parte, è stato impugnato, con riguardo alla applicazione della misura in relazione al capo 9, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari né quello sull'adeguatezza della misura custodiale.

3. Va, dunque, considerate complessivamente le ragioni della decisione, pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, nomina dichiarata oralmente in udienza,in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 febbraio - 10 marzo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 21 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale -di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti della stessa, indagata per i reati di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato cosca Bellocco (capo 1) e concorso nell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso sino al 23 novembre 2019 (capo 9). Il compendio probatorio è costituito da captazioni, relative alle conversazioni tra l'indagata e i genitori conviventi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e significative dell'intraneità rispetto alle attività della cosca Bellocco, tanto da interloquire telefonicamente anche con il capo [OSCURATO:PERSONA] classe 1983, pur detenuto. L'indagata aveva svolto il ruolo di canale comunicativo con il capo cosca, sia consegnando al padre, dopo un colloquio il 7 novembre 2019, un sacchetto di patatine contenente un messaggio scritto dallo zio [OSCURATO:PERSONA] classe 1983, sia attivandosi per far avere allo zio, tramite un detenuto in semilibertà dello stesso carcere, telefoni cellulari destinati ai contatti del capo cosca con i sodali in libertà, sia provvedendo alla decifratura, utilizzando un codice stabilito dai vertici della cosca, dei messaggi inviati dal capo cosca. Nella vicenda di cui al capo 9, l'indagata aveva sollecitato l'intervento del capo cosca per la risoluzione di un contrasto, avente origine in rapporti di tipo personale, tra soggetti facenti capo alla medesima cosca Bellocco, e il capo cosca era intervenuto imponendo il versamento della somma di C 3.000 direttamente alla cosca. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, con distinti atti, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. L'atto di impugnazione redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto nel giudizio sulla relativa gravità indiziaria non si era considerato che non vi era alcuna emergenza significativa di un ruolo associativo della ricorrente, mentre erano state valorizzate circostanze attestanti un rapporto personale con il capo cosca, senza rilievi ai fini dell'operatività del sodalizio.Con riguardo alla trasmissione di un messaggio dal capo cosca al di lei padre, non vi era prova che l'indagata fosse al corrente della presenza del messaggio all'interno del sacchetto di patatine. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativamente al capo 1, risultando contraddittoria la valutazione della condotta di cui al capo 9, ritenuta non sintomatica della partecipazione associativa e, nel contempo, elemento determinante. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 335 cod. proc. pen. in relazione al capo 9. Era stato accertato che l'indagata era stata iscritta al registro notizie di reato in ordine al fatto di cui al capo 9, dopo che il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 291 cod. proc. pen. in relazione all'episodio concernente la comunicazione al capo cosca del numero di telefono dell'imprenditore Plebani, risultando il compendio probatorio valutato costituito da atti di polizia giudiziaria non trasmessi al giudice dell'ordinanza genetica. • 2.2. L'atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 1, fondata sulla condotta estorsiva di cui al capo 9 senza considerare l'esistenza di stretti rapporti di parentela con i soggetti indicati come sodali. Non vengono indicati elementi significativi della consapevolezza in capo alla ricorrente del contesto dei rapporti tra il capo cosca e [OSCURATO:PERSONA], né dati che diano riscontro all'assunto relativo all'effettiva intraneità dell'indagata. La trasmissione del messaggio diretto al di lei padre era avvenuta con la consegna di un sacchetto di patatine, presentato come gesto di attenzione rivolta dal capo cosca al genitore dell'indagata, rimasta ignara del messaggio celato all'interno. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 9. Rispetto alla fattispecie ascritta, invero, la condotta di aver consentito a [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 di contattare [OSCURATO:PERSONA] classe 1952 e [OSCURATO:PERSONA] risulta neutra, non essendovi elementi significativi di una 3 51t( consapevolezza e condivisione da parte dell'indagata dell'azione estorsiva promossa dal capo cosca. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla aggravante mafiosa contestata al capo 9. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Gli atti di impugnazione propongono motivi che, complessivamente considerati, vanno respinti. 1. Con riguardo alla gravità indiziaria relativa alla fattispecie ascritta al capo 1, vanno esaminati i motivi primo, secondo e quarto dell'atto redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] io. 1.1. Innanzitutto, va rilevata la infondatezza del quarto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Viene denunciata la violazione dell'art. 291 cod. proc. pen., in quanto la gravità indiziaria relativa al capo 1 sarebbe stata fondata su un episodio - l'invio a [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 del numero di telefono dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] - risultante da atto di polizia giudiziaria (il primo seguito dell'informativa così detta [OSCURATO:PERSONA]) non messo a disposizione del Giudice per le indagini preliminari. Il motivo, sul punto, deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe, errando, ritenuto marginale l'episodio ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria relativa alla condotta associativa, quando, invece, la circostanza era stata valutata dal giudice dell'ordinanza genetica. Il rilievo è infondato, atteso che il Tribunale ha espressamente dichiarato la non utilizzabilità del dato "ai fini della ricostruzione della gravità indiziaria in riferimento al capo 1 della contestazione". La censura processuale riguarda elemento probatorio che l'ordinanza impugnata, alla pagina 14, ha già dichiarato non utilizzabile, e dunque non può essere proposta in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria in ordine al capo 1.1.2. Gli altri motivi riguardanti il giudizio sulla gravità indiziaria si risolvono nella prospettazione di argomenti di merito. Il giudizio dell'ordinanza impugnata si fonda sul contributo concorsuale dato dall'indagata nella vicenda estorsiva rubricata al capo 9, sulla collaborazione prestata per far arrivare al capo cosca [OSCURATO:PERSONA] classe 1983, detenuto a Lanciano, telefoni cellulari, sul contributo dato per veicolare messaggi estorsivi ai proprietari di terreni boschivi. I motivi di impugnazione risultano, sul punto, generici e con contenuto di merito. Le difese deducono che le concrete modalità con le quali l'indagata si era rapportata con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 erano rimaste a livello di rapporto personale, senza l'assunzione di un ruolo associativo, senza la realizzazione di un effettivo vantaggio per la cosca e senza una consapevolezza in ordine alla rilevanza associativa della collaborazione prestata al parente. Argomenti che la difesa aveva già proposto e che il Tribunale ha già valutato, con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici. Con riguardo all'intervento dell'indagata nella vicenda estorsiva di cui al capo 9, l'ordinanza, con riguardo al tema della consapevolezza in capo all'indagata del contenuto dell'intervento che il capo cosca avrebbe effettuato, ha evidenziato l'interlocuzione nel corso della quale l'indagata aveva mostrato, con espressione figurata, di essere consapevole del fatto che lo zio avrebbe fatto pesare la propria posizione di capo della cosca. In relazione al procacciamento di due telefoni cellulari per il capo cosca detenuto a Lanciano, il Tribunale ha rilevato che, se è pur vero che non era stata raggiunta la prova che i due cellulari fossero stati effettivamente consegnati al capo cosca, peraltro la documentata disponibilità dell'indagata era significativa dell'esistenza di un solido vincolo associativo. Le riprese video dei colloqui in carcere avevano documentato la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] classe 1983 di due sacchetti di patatine e salatini all'indagata, venuta al colloquio assieme alla nonna, con l'incarico di consegnarli al di lei padre. La presenza, nei pacchetti, di un messaggio era poi emersa dalle ca ptazion i. L'ordinanza impugnata ha rilevato che tali condotte, in sé ed anche lette unitamente a quelle che significano la vicinanza della ricorrente ai soggetti apicali della cosca, dimostrano il consapevole contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] all'operatività del sodalizio, del quale, dunque, era e si considerava parte attiva, coerentemente con l'esegesi della condotta di partecipazione associativa condivisa dalla consolidata giurisprudenza.La difesa, con argomento di merito, sostiene che il gesto del capo cosca poteva essere considerato come un dono per riconoscenza ai parenti, di tal che non poteva essere ritenuto che l'indagata fosse consapevole di consegnare al padre un messaggio del capo cosca. Si tratta di deduzione che sollecita il collegio ad una rivalutazione del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, e che non articola alcuna censura nei confronti della struttura della motivazione, che risulta, come rilevato, esente da vizi logici o giuridici. Infine, si deve rilevare che le difese non si confrontano con l'ulteriore rilievo secondo il quale l'indagata aveva anche svolto il compito di decifrare i messaggi pervenuti dal capo cosca, condotta valutata, in termini che non sono censurati, come significativa di un preciso e importante ruolo associativo. 2. In relazione all'imputazione di cui al capo 9 vengono in rilievo il terzo motivo dell'atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e i motivi secondo e terzo del ricorso dell'avvocato Sa ntam brog io. 2.1. L'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, denuncia la violazione dell'art. 335 cod. proc. pen., in quanto la notizia di reato relativa al capo 9 era stata iscritta al registro notizie di reato solo \r6 successivamente alla presentazione, da parte del pubblico ministero, della richiesta di misura cautelare, circostanza significativa della posteriorità del formarsi del compendio probatorio di accusa rispetto alla richiesta cautelare. Il motivo è infondato. Con riguardo alla tempestività o meno della iscrizione della notizia di reato, adempimento che il pubblico ministero deve disporre, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., "immediatamente", la giurisprudenza ha precisato che viene in rilievo, al fine di determinare la durata delle indagini preliminari, solo la data in cui l'iscrizione viene effettivamente compiuta (Sez. U, n. 40538 del 24.9.2009, Lattanzi, Rv. 244378), senza che abbia un rilievo processuale l'individuazione del momento in cui il pubblico ministero aveva avuto contezza della notizia di reato né la conseguente tardività o meno dell'iscrizione. Si è quindi affermato che l'eventuale tardività dell'iscrizione di una notizia di reato non determina alcuna invalidità processuale né consente di rideterminare la decorrenza del termine delle indagini preliminari e sottoporre alla sanzione dell'inutilizzabilità le prove assunte oltre il termine rideterminato. Con riguardo, poi, all'utilizzabilità delle prove acquisite prima dell'iscrizione a registro di una notizia di reato, è stato precisato che la tardività dell'iscrizione non determina l'inutilizzabilità delle prove (Sez. u, n. 16 del 21.6.2000, Tammaro, Rv. 216248). In tale quadro normativo la difesa ha assunto, non tanto che l'iscrizione fosse stata tardiva bensì che, le prove fossero state acquisite al momento dell'iscrizione della notizia di reato e, quindi, dopo la presentazione della richiesta cautelare. Assunto che risulta, per tabulas, smentito dall'ordinanza impugnata che ha evidenziato un compendio probatorio di origine captativa e risalente al novembre 2019. 2.2. Il secondo motivo dell'atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] articola censura motivazionale in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria. Peraltro, le argomentazioni svolte rimangono nel perimetro di un giudizio di merito e non sono proponibili in sede di legittimità. Invero, incontestata la ricostruzione dei dati fattuali inerenti l'intervento effettuato dall'indagata per sensibilizzare il capo cosca, detenuto, in ordine alla situazione che si era creata, la difesa sostiene che, in realtà, non vi erano elementi significativi di una volontà della ricorrente di sollecitare una azione prevaricatrice né estorsiva, ma solo la volontà di far parte allo zio dell'atteggiamento non corretto che alcuni sodali avevano avuto. L'argomentazione prescinde completamente dalla specifica motivazione data dal Tribunale che, sul punto, ha evidenziato come l'indagata avesse commentato che lo zio, dopo il suo intervento, "li fa cacare addosso", espressione che, inequivocannente, esprime la volontà prevaricatrice della ricorrente. Motivazione che in termini incensurabili dà conto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato anche in capo alla ricorrente. 2.3. Il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa. Il motivo è privo di interesse. La giurisprudenza ha precisato che l'indagato ha interesse a impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame anche con riguardo alla sussistenza di una circostanza aggravante solo se da tale riconoscimento conseguano effetti sull'an e quomodo della misura (Sez. 6, n. 5213 del 11.12.2018, Fucito, Rv. 275028; Sez. 2, n. 17366 del 21.12.2022, Renna, Rv. 284489; Sez. 1, n. 20286 del 17.6.2020, Petitto, Rv. 280123).Nel caso in esame la difesa non ha dedotto alcun specifico interesse, nè, d'altra parte, è stato impugnato, con riguardo alla applicazione della misura in relazione al capo 9, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari né quello sull'adeguatezza della misura custodiale. 3. Va, dunque, considerate complessivamente le ragioni della decisione, pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pe
Sentenza Cassazione n. 38675/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris