CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27234/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che, in data 20 ottobre 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648bis cod. pen. e la aveva condannata alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore della Russo lamentando violazione di legge ed inesistenza e/o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dibattimentale di alcuni testi della difesa, rispetto ai quali il Tribunale aveva dichiarato decaduta la prova per mancata citazione degli stessi da parte del difensore; 3. la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa ha trasmesso una memoria difensiva e le proprie conclusioni con la richiesta di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese della fase. 4. Il ricorso è inammissibile. A prescindere, infatti, dalla questione concernente la possibilità di dichiarare la decadenza dalla prova quale conseguenza della mancata citazione dei testi per l'udienza, è sufficiente rilevare come il Tribunale avesse provveduto in tal senso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza che non era stata oggetto di eccezione alcuna poiché il difensore, alla chiusura della istruttoria dibattimentale si era limitato a concludere per la assoluzione in via principale e, in subordine, per la riqualificazione del fatto contestato come riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 379 cod. pen.. Ed è invece pacifico che la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assiste e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 42182 del 16/10/2012, Statella ed altri, Rv. 254338 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ed alla rifusione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa che liquida in Euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così de