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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17190/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7501-2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO STELLATOgiusta procura speciale in atti -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 203/34/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 20/9/2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 594/9/2010della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento per imposta di registro 2004; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata, da ultimo, in data 26.5.2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per averaderito alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018 ed ha depositato, in data 6/6/2023, documentazione attestante l’integrale pagamento delle somme dovute; 1.2.va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia;

1.3. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7501-2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO STELLATOgiusta procura speciale in atti -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 203/34/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 20/9/2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 594/9/2010della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento per imposta di registro 2004; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata, da ultimo, in data 26.5.2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per averaderito alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018 ed ha depositato, in data 6/6/2023, documentazione attestante l’integrale pagamento delle somme dovute; 1.2.va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia; 1.3. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte d
Decreto Cassazione n. 17190/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris