CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36716/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che le parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 594 cod. pen., ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abolitio criminis per effetto del d. Igs. n. 7 del 2016; Considerato che le parti civili, che lamentano l'omessa pronuncia sulle conclusioni rassegnate in sede di appello, sono prive di interesse; invero le parti civili non trarrebbero alcun concreto vantaggio dal rilievo della omissione, poiché la pronuncia assolutoria per aboliti° criminis comporta la revoca delle statuizioni civili come insegnano le Sezioni Unite Schirru (sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267884 - 01): "In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile"; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così