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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23316/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Gela, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2022 il Giudice dell'esecuzione di Gela ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di demolizione n. 3027/2014 disposto in data 26 novembre 2021, in esecuzione della sentenza in data 11 gennaio 2013 del Tribunale di Gela, irrevocabile l'11 aprile 2014.

2. Ricorre per cassazione la difesa sulla base di due motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla proporzionalità perché l'intervento demolitorio avrebbe avuto una ripercussione ingiustificata sugli immobili dei terzi.

Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il Tribunale di Gela ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità de plano al di fuori dei casi consentiti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

3. [OSCURATO:PERSONA] di Gela ha dichiarato l'inammissibilità de plano dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione presentata ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale norma, che si applica al caso in esame in cui non si controverte del titolo esecutivo ma dell'esecuzione dell'ordine di demolizione e quindi di una sanzione amministrativa accessoria, stabilisce però che si proceda ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, quindi, sia che la decisione venga presa "de plano" sia che venga presa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, è prevista solo l'opposizione.

Nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", il ricorso per cassazione va qualificato come opposizione.

In caso contrario, l'interessato si vedrebbe inammissibilmente privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione.

Si vedano sul tema Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv 265538-01 e n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] auto S.r.l., Rv 271460-01, che recano ampia motivazione con ricostruzione sistematica della disciplina, e più recentemente Sez. 3, n. 6244 del 11/01/2018, Comune di Capodrise, non mass., n. 1314 del 27/10/2017, dep. 2018, Taormino, non mass.; Sez. 3, n. 42302 del 27/09/2022, Ferlito, non mass.

La qualificazione del ricorso come opposizione comporta che il fascicolo vada restituito al Tribunale di Gela per il relativo esame.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 4 maggio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Gela, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 16 dicembre 2022 il Giudice dell'esecuzione di Gela ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di demolizione n. 3027/2014 disposto in data 26 novembre 2021, in esecuzione della sentenza in data 11 gennaio 2013 del Tribunale di Gela, irrevocabile l'11 aprile 2014. 2. Ricorre per cassazione la difesa sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla proporzionalità perché l'intervento demolitorio avrebbe avuto una ripercussione ingiustificata sugli immobili dei terzi. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il Tribunale di Gela ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità de plano al di fuori dei casi consentiti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] di Gela ha dichiarato l'inammissibilità de plano dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione presentata ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale norma, che si applica al caso in esame in cui non si controverte del titolo esecutivo ma dell'esecuzione dell'ordine di demolizione e quindi di una sanzione amministrativa accessoria, stabilisce però che si proceda ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, quindi, sia che la decisione venga presa "de plano" sia che venga presa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, è prevista solo l'opposizione. Nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", il ricorso per cassazione va qualificato come opposizione. In caso contrario, l'interessato si vedrebbe inammissibilmente privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione. Si vedano sul tema Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv 265538-01 e n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] auto S.r.l., Rv 271460-01, che recano ampia motivazione con ricostruzione sistematica della disciplina, e più recentemente Sez. 3, n. 6244 del 11/01/2018, Comune di Capodrise, non mass., n. 1314 del 27/10/2017, dep. 2018, Taormino, non mass.; Sez. 3, n. 42302 del 27/09/2022, Ferlito, non mass. La qualificazione del ricorso come opposizione comporta che il fascicolo vada restituito al Tribunale di Gela per il relativo esame. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 4 maggio 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 23316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris