CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27027-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 184/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27027 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- RG. 27027/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio determinava, nei confronti del contribuente, un reddito complessivo ai fini ai fini Irpef di 30.350,00€ ai sensi dell'art.41 del DPR 600/1973, con conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, per l'anno di imposta 2008, ha accolto parzialmente l'appello del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto la censura formulata dal contribuente con il primo motivo di appello, in ordine alla ricostruzione del reddito sintetico, ed on particolare per quanto concerne il dato delle disponibilità esistenti nel patrimonio del contribuente alla data del 31 dicembre 2006, elemento essenziale al fine di ricostruire i redditi conseguiti dal contribuente stesso negli anni successivi. [OSCURATO:PERSONA] ha maturato la decisione sulla base della considerazione secondo cui il contribuente non avrebbe mai ammesso, in sede di contraddittorio, che la somma di 177.153,83 euro investita presso la Banca di Roma fosse della disponibilità (al 50 per cento) del padre, sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto contitolare del conto. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la provata contitolarità della somma fosse una circostanza rilevante a sostenere la ricostruzione del contribuente, secondo la quale soltanto la disponibilità liquida risulta cointestata tra l'appellante ed il padre, assunto che porta ad attribuire in via esclusiva al contribuente la somma predetta in modo da giustificare ampiamente gli incrementi patrimoniali dell'anno in esame. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.38 del DPR n.600/1973, in relazione all'art.2697 cc, in relazione all'art.360 comma 1, n.5 cpc., per avere la CTR trascurato di considerare che spettava al contribuente confutare la prova presuntiva fornita dall'Ufficio (prova fondata sulla cointestazione del conto), la quale è stata evidentemente omessa, in quanto il contribuente ha allegato, ma non adeguatamente provato, che le somme giacenti sul conto non erano nella disponibilità del proprio padre, benché il conto fosse cointestato. 2. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione, rispettivamente, all'art.360, comma 1, n.3 e 5, cpc, per non avere la CTR ritenuto che l'onere della prova circa la non disponibilità da parte del padre delle somme immobilizzate gravi sul contribuente, in quanto fatto impeditivo della maggiore pretesa erariale e in contrasto con la contitolarità del conto bancario sul quale i titoli e i fondi d'investimento risultavano confluiti. 3. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni del controricorrente sulla inammissibilità del ricorso, che è autosufficiente, contrariamente a quanto contestato, e contiene motivi enunciati in modo chiaro e specifico. 4. Ciò premesso il ricorso è infondato. 5. Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (ex multis Cass. n. 27811 del 31/10/2018, cfr. Cass., sent. N. 16912/2016; sent. N. 17793/2017). Costituisce altresì principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione cIF prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa. (Sentenza n. 21700 del 2020). 6. Alla luce di tale quadro giurisprudenziale di riferimento, la CTR ha fatto corretta applicazione dei canoni giuridici che presidiano la prova per presunzioni dell'accertamento sintetico. Nel caso di specie la CTR, ha infatti ritenuto parzialmente convincente la ricostruzione dei redditi da parte dell'appellante al fine di vincere la presunzione dell'Ufficio, analizzando partitamente le voci di spesa e le giustificazioni addotte dal contribuente, pervenendo a una ricostruzione del reddito in base a una motivazione conqrua, come tale esente dal vizio denunciato. Una rivalutazione degli elementi di prova, analizzati dal giudice di merito, risulterebbe preclusa a codesta Corte di legittimità. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 4.100, C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma, 23 novembre 2022 Il Presidente, [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA]; 2 7 FE 9n91 [OSCURATO:PERSONA] Dom G CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] ,C0(12:e. -C2iY)AicoAAJL ,Conn ozDe/iAckma- 06/osiziattyAìL 29\ 2_ 31.0'1^-9, 1y41 ,AL [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-t1 A M (09- --- pA:"e 1-clevu,„To "er 2ActwAs(*11Q._ 4 ./tQc),.-t..2oo D, AAA 29, mm.,(illa, twco c3L s c)0 QIC cknap-bc tb vlem chfik . 4- Cz) 061\A m-0v 2ck (L--.(-91K-3-Avit7e <eiti)3('9,, '3 I Aeit EAAA(Lje_ \ro.ciff\m-e,tAX QtiA, toj ZOO yubrt- bikroP)>-‘: ‘k-ei5e_ AAA.- r'nm 291 9e332.1-w-5*- -0, ‘,;,(3.45% ,