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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06170/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Thattrarri3e-M4e-Perte- udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di CUNEO, in data 08/07/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui ali art. 648 C.P Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo ii seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sia con riguardo alla sussistenza del delitto presupposto che al dolo specifico, che - infine - alla sussistenza della responsabilità concorsuaie.

Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivaziorldle.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). kel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, venivano esaminati con motivazione accurata e persuasiva tutti i profili contestati: (a) la disponibilità di un bene che porta i segni distintivi del proprietario indica la condotta di ricettazione in relazione al reato presupposto di furto; si ribasicse al riguardo che Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019, dep, 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01); (b) la assenza di giustificazioni in ordine al possesso; (c) la contestuale disponibilità del bene di provenienza illecita da parte di entrambi i ricorrenti.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021 Il/Consigliere Estensore SkNDRAECelIONE L Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Thattrarri3e-M4e-Perte- udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di CUNEO, in data 08/07/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui ali art. 648 C.P Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo ii seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sia con riguardo alla sussistenza del delitto presupposto che al dolo specifico, che - infine - alla sussistenza della responsabilità concorsuaie. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivaziorldle. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). kel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, venivano esaminati con motivazione accurata e persuasiva tutti i profili contestati: (a) la disponibilità di un bene che porta i segni distintivi del proprietario indica la condotta di ricettazione in relazione al reato presupposto di furto; si ribasicse al riguardo che Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019, dep, 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01); (b) la assenza di giustificazioni in ordine al possesso; (c) la contestuale disponibilità del bene di provenienza illecita da parte di entrambi i ricorrenti. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il/Consigliere Estensore SkNDRAECelIONE L Il P
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