CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 09581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23305/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], TRIOLO VINCENZOe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentat o e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- di 4 avverso sentenzadella Corte d ' A ppello di Napoli n. 8448/2017 depositata il12/02/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha condannato l’INPS, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, a versare a [OSCURATO:PERSONA], socio lavoratore della Coop. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 6.614 a titolo di residuo del t.f.r.; ha accertato che dall’estratto conto assicurativo prodotto dal lavorator e risultava che la cooperativa aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti dall’instaurazione del rapporto di lavoro , in data 1.1.1989 e fino all’entrata in vigore della l. n. 196 del 1997 (art. 24) , la quale aveva esteso , a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , in capo ai soci lavoratori della cooperativa la disciplina del Fondo di Garanzia ai crediti anche maturati precedentemente all’entrata in vigore della legge; quanto all’eccezione formulata dall’INPS, secondo cui i c ontributi versati dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] si riferivano all’assicurazione perl’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e non a quella spe cifica rivolta a finanziare il Fondo di garanzia, la Corte d’appello ne ha disposto il rigetto, sul presupposto che la doglianza si fosse limitata a generiche considerazioni, prive di rilevanza,avendo l’ente previdenziale mancato di allegare documentazione idonea a sostenerne la fondatezza; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col motivo unico di ricorso, l’INPS deduce “V iolazione dell’art. 2697 cod.civ. e 115 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 1, comma primo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e con l’art. 24, co.1 l. n. 196 del 1997 e l’art. 2, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. di 4 297”; sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’onere di provare che i versamenti contributivi della cooperativa siano statispecificamente rivolti al finanziamento del Fondo di Garanzia e non invece alla gestione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti fosse stato posto in capo all’INPS e non al lavoratore; il motivo non merita accoglimento; va innanzitutto rilevatosul punto che proprio attraverso l’art. 24 della l. n. 196 del 1997, il quale ha este so al socio della cooperativa le disposizioni di cui all’art. 2 della l. n. 297 del 1982,così come modificato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992,il legislatore ha inteso sciogliere ogni dubbi o circa la qualificazione subordinata dei rapporti intercorrenti con le cooperative di lavoro, dubbio dal quale inizialmente era derivata l’esclusione dell’applicazione della normativa in tema di Fondo di garanzia ai soci lavoratori; conseguentemente, questa Corte(cfr. recentemente Cass. n. 37246 del 2022) ha coerentemente affermato che i contri buti versati da lle società cooperative in favore dei soci lavoratori per il periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 196 del 1997 restano salvi ai fini dell’erogazione del t.f.r. da parte del Fondo di Garanzia, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati prima della data suddetta; l’estensione retroattiva dell’intervento del Fondo non può, tuttavia, che presupporre che la cooperativa abbia versato i contributi previdenziali per il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione e che della sussistenza di tale condizione,altrimenti ostativa del meccanismo di estensione, chi rivendica il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia abbia puntualmenteofferto la prova in giudizio ; nel caso in esame, diversamente da quanto prospetta l’Istituto ricorrente, in uno specifico passaggio ( pag. 4 ) , la sentenza ha puntualmente accertato che la contribuzione previdenziale versata dalla cooperativa era posta sotto la voce lavoro dipendente, affermando conseguentemente, ed in tal modo rispondendo all’obiezione dell’appellante sul punto controverso, che non vi era motivo di ritenere che la medesima contribuzione fosse stata versata a un titolo diverso da quello diun normale rapporto di lavoro; di 4 deve pertanto ritenersi che la denuncia dell’INPS solo apparentemente deduca una violazione di legge, domandando – inammissibilmentea questa Corte - di rivalutare i fatti di causa in sede di legittimità (ex multis, cfr. Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il rico rso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore dell’avvocato della parte risultata vittoriosa, dichiaratasi anticipataria; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del