CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha disposto il riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in Italia, della sentenza emessa dal Tribunale della Capitale di Budapest (Ungheria) 1'8 giugno 2023, confermata dallaTavola d'appello della Capitale di quella stessa città con sentenza del 30 maggio 2024 e divenuta irrevocabile in pari data, con la quale il cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e all'espulsione dal territorio ungherese per quattro anni, per il delitto di trasporto di sostanza stupefacente del tipo marijuana, previsto e punito dall'art. 176, comma 1, par. 4, codice penale ungherese e dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nell'ordinamento italiano. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, con separati atti dei suoi difensori, essenzialmente per due ragioni. 2.1. La prima, oggetto del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo rassegnato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], consiste nella violazione dell'art. 733, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., dell'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010, dell'art. 111, Cost., e dell'art. 6, CEDU, con la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per la natura soltanto apparente della motivazione in tema di effettiva conoscenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del processo celebrato nei suoi confronti in Ungheria. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, evidenzia come le affermazioni compiute dalla Corte d'appello sulla regolare instaurazione del contraddittorio nel procedimento ungherese si fondino non sui dati oggettivi ricavabili dagli atti di quel processo, ma soltanto sulle attestazioni contenute nei certificati prodotti dall'autorità giudiziaria di quello Stato, non potendo perciò dirsi accertato se e come [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza del processo; quali siano state le modalità ed i contenuti del mandato da lui conferito al difensore ungherese; se egli abbia effettivamente compreso la dichiarazione di rinuncia a partecipare al processo da lui sottoscritta e verosimilmente redatta in lingua ungherese, e comunque se egli intendesse riferirsi a tutte le udienze del processo o solo a quella successiva; se, infine, la sentenza straniera sia stata correttamente dichiarata irrevocabile, in relazione alle norme sulla contumacia di quell'ordinamento. Dal suo canto, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato: che la dichiarazione di rinuncia a comparire e la domiciliazione presso il proprio difensore sono state rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo ungherese di primo grado; che in grado d'appello, invece, il suo difensore fiduciario ha revocato il proprio mandato, egli è stato, quindi, assistito da un difensore d'ufficio e non ha ricevuto notifica della data e del luogo dello svolgimento e, più in generale, notizia della pendenza di esso; che l'art. 13, comma 1, lett. i), cit., nel prevedere il rifiuto del riconoscimento della sentenza straniera emessa all'esito di processo in absentia, salvo che si accerti la piena conoscenza dell'esistenza del giudizio da parte dell'imputato, si riferisce «al processo terminato con la decisione da eseguire» e quindi, nel caso specifico, a 2quello d'appello; che, in caso di assenza dell'imputato, non è sufficiente la semplice presenza di un difensore nel giudizio, perché - a norma dell'art. 13, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. n. 161 del 2010 - occorre che l'imputato medesimo abbia «conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio»; che una diversa lettura normativa si porrebbe in contrasto con i princìpi di ordine pubblico processuale in tema di effettività del diritto di difesa, quali si desumono dal rilievo autonomo alla rituale instaurazione del contraddittorio in appello conferito dall'art. 598-ter, cod. proc. pen.. 2.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dedotto la violazione degli artt. 734, cod. proc. pen., e 12, comma 6, d.lgs. n. 161 del 2010, perché la sentenza impugnata non indica la data di ricezione, da parte della Corte di appello, della richiesta di riconoscimento della sentenza straniera, in tal modo rendendo impossibile la verifica del rispetto dei termini processuali imposti da tali disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile, perché proposta oltre il termine consentito dalla legge. A norma dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 161 del 2010, «della sentenza [della Corte di appello] è data ; al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti (...)». Quindi, il successivo comma 10 stabilisce che la sentenza è soggetta a ricorso per cassazione e che si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, legge n. 69 del 2005, il quale prevede - per quel che qui interessa - che il ricorso debba essere proposto «entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza». Nello specifico, essendo stata la sentenza emessa e pubblicata mediante lettura all'udienza del 26 maggio scorso, presente il difensore (vds. verbale ud. e conclusioni delle parti ivi riportate in epigrafe), mentre i ricorsi sono stati depositati nella cancelleria del giudice d'appello soltanto i successivi 4 e 5 giugno, tale termine, previsto a pena di decadenza, non è stato rispettato. 2. In ogni caso, i motivi dei ricorsi sono inammissibili. Tali sono, anzitutto, le lamentate violazioni dell'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010, poiché manifestamente infondate. 2.1. Tanto vale, anzitutto, per la dedotta assenza di prova delle circostanze sulla base delle quali la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera, nonostante l'avvenuta celebrazione del processo in assenza dell'imputato. 3Non spetta al giudice italiano, a differenza di quanto vorrebbe la difesa, andare a compulsare i singoli atti del processo straniero eventualmente rilevanti, dovendo esso limitarsi a verificare quanto attestato dallo Stato di emissione nel certificato di cui all'art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio: l'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2010, infatti, dà facoltà alla Corte di appello di chiedere a quello Stato la trasmissione di un nuovo certificato o la traduzione in italiano, in tutto o in parte, della sentenza di condanna soltanto in caso di incompletezza del certificato, di sua difformità manifesta rispetto alla sentenza di condanna o, comunque, quando il relativo contenuto sia insufficiente, non consentendo, invece, di dubitare di quanto in esso attestato. Diversamente, verrebbe meno la particolare fiducia reciproca tra gli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici, che è al fondo della decisione quadro (considerando 5). 2.2. Quanto, poi, alla conoscenza del processo ungherese da parte di [OSCURATO:PERSONA], dal certificato risulta che egli non ha partecipato allo stesso, ma che è stato in esso difeso da un avvocato di fiducia in primo grado e da uno d'ufficio in quello d'appello, ed altresì che, con memoria da lui sottoscritta, controfirmata dal suo difensore ed inviata al giudice procedente, egli ha rinunciato a comparire, ha nominato come domiciliatario il suo difensore ed ha espresso il consenso alla prosecuzione del giudizio in sua assenza. Ebbene, a norma dell'art. 9, par. 1, lett. i), decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, lo Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nel caso in cui l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti: che egli sia stato citato personalmente e sia stato perciò informato della data e del luogo fissati per tale giudizio, in modo tale che si possa stabilire inequivocabilmente che ne fosse al corrente e che fosse informato del fatto che una decisione potesse essere emessa in sua assenza; oppure che, essendo al corrente della data fissata, abbia conferito un mandato ad un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio e sia stato da questi in effetti difeso. Tale disposizione è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 13, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), d.lgs. n. 161 del 2010, se non per il fatto che, stando al tenore testuale di questa norma, nei casi appena citati, il rifiuto del riconoscimento sarebbe obbligatorio e non discrezionale. Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia UE, che ha stabilito come l'art. 9, par. 1, cit., osti ad una normativa nazionale che, in tali ipotesi, precluda allo Stato membro di esecuzione la facoltà di riconoscere la sentenza di condanna straniera (Quinta Sezione, 21 maggio 2026, C-95/24, Khuzdar). Principio, questo, ribadito da un'ulteriore decisione di pari data (Quinta Sezione, 21 maggio 2026, C-447/24, Hffidermann), 4con cui la Corte di Lussemburgo - investita di una questione pregiudiziale proprio dalla Corte di appello di Napoli - ha altresì precisato: per un verso, che la condizione di conoscenza del processo è soddisfatta anche qualora una citazione a comparire non sia stata notificata direttamente all'interessato, bensì ad un consulente giuridico, al quale quegli abbia conferito un mandato a difenderlo nel processo e che abbia designato nello Stato membro di emissione per ricevere le notifiche a lui indirizzate; e comunque che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, qualora rilevi che le suddette condizioni di cui all'art. 9 non sono soddisfatte, al fine di decidere se tale esecuzione non implica una violazione dei diritti della difesa dell'interessato, debba tener conto del fatto che è l'interessato ad aver chiesto all'autorità competente dello Stato membro di emissione che la condanna sia eseguita nello Stato membro di cui egli è cittadino e nel quale si trova il centro dei suoi interessi,. Peraltro, tale interpretazione s'impone al giudice nazionale, nonostante la maggiore tutela per i diritti del condannato garantita dall'ordinamento interno. Secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, infatti, per effetto del principio del primato del diritto dell'Unione, uno Stato membro non può invocare disposizioni di diritto nazionale, anche di rango costituzionale, per ridurre l'efficacia del diritto dell'Unione nel suo territorio. L'applicazione di standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali è consentita, purché non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, come interpretata dalla Corte di Giustizia, nonché il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione (sentenza 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Melloni, punti 59 e 60 e, in seguito, ex multis, sentenza 24 luglio 2023, causa C-107/23 PPU, Lin, punto 110). 2.3. Facendo, dunque, applicazione di tali princìpi al caso di specie, non possono residuare dubbi sull'esistenza delle condizioni per il riconoscimento della sentenza, perché [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente rinunciato a comparire; ha nominato un difensore, altresì indicandolo come suo domiciliatario; ha prestato espressamente il consenso alla prosecuzione del giudizio in sua assenza; gli sono state assicurate le garanzie difensive per tutta la durata dello stesso; e, da ultimo ma non per ultimo, perché l'esecuzione della sentenza in Italia è stata disposta su richiesta da lui (o per lui) avanzata all'autorità dello Stato membro di emissione. L'osservazione difensiva per cui il "processo terminato con la decisione da eseguire" fosse quello d'appello - nel corso del quale quegli è stato assistito da un difensore d'ufficio, con cui, peraltro, l'assenza di contatti è semplicemente asserita - e non quello di primo grado non ha, infatti, alcun fondamento, per la semplice ragione che essi non sono due processi distinti, bensì due gradi del medesimo processo: con la conseguenza che la rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado, costituendo quello d'appello un prevedibile sviluppo della procedura 5giurisdizionale già avviata, presuppone la consapevolezza dell'esistenza e dell'evoluzione di essa da parte dell'imputato, perciò onerando quest'ultimo dell'allegazione di specifiche circostanze plausibilmente rivelatrici della sua sopravvenuta "perdita" di conoscenza del processo per causa non ascrivibile a sua colpa. Tutto questo, del resto, in perfetta simmetria con quanto questa Corte costantemente afferma in tema di rescissione del giudicato interno, ovvero che la persona sottoposta alle indagini od imputata versi in colpa, qualora, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informata dello sviluppo di tale procedimento (tra altre, già Sez. 3, n. 38513 del 22/06/2016, Rv. 267947; Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015, Rv. 263084). D'altronde, le stesse ipotesi tipizzate dall'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato, integrano altrettante presunzioni di conoscenza del processo da parte di costui: presunzioni sicuramente relative, come dimostra proprio l'esistenza dell'istituto della rescissione, le quali però comportano necessariamente, appunto, che la prova contraria debba essere offerta dall'interessato. Ciò che l'odierno ricorrente non ha fatto. 3. È generico, poi, il secondo motivo proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata indicazione dei dati da cui verificare il rispetto del termine per la decisione previsto dall'art. 12, comma 6, d.lgs n. 161 del 2010: termine la cui violazione la difesa comunque non deduce, pur potendo agevolmente compiere la relativa verifica, trattandosi di elementi ricavabili dagli atti a sua disposizione. Ciò che rivela la natura puramente esplorativa della censura. Tutto questo, senza contare che, in ogni caso, in tema di riconoscimento di sentenza penale emessa da uno Stato dell'Unione europea, l'inosservanza del termine entro il quale dev'essere emessa la sentenza che decide sull'esistenza delle condizioni per il suo accoglimento non determina nullità della decisione (Sez. 6, n. 37223 del 13/11/2025, Nirta, Rv. 288930; così, pure, sull'analoga disposizione dell'art. 734, cod. proc. pen., Sez. 6, n. 2189 del 11/12/2018, dep. 2019, Benini, Rv. 274927). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta 6somma, considerando la manifesta carenza di diligenza e, comunque, l'assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M