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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27916/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza del 1'11 gennaio 2024 della Seconda Sezione Penale con la quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di rimessione in relazione al proc. pen. n. 8793/2017 non sono deducibili; che, invero, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum" (Sez.

U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza del 1'11 gennaio 2024 della Seconda Sezione Penale con la quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di rimessione in relazione al proc. pen. n. 8793/2017 non sono deducibili; che, invero, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum" (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris