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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 06782/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21072-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21072/2020 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 6782/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 01/03/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 2243/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.11.1997, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio le società SAR [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Roma, per sentirne dichiarare il grave inadempimento al contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 9.1.2007 tra [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di promittente venditrice, e l’attore, in veste di promissario acquirente, avente ad oggetto un box per autovetture, e per sentirle condannare al doppio della caparra costituita dall’attore alla firma del predetto preliminare.

L’attore esponeva che, dopo la firma del richiamato contratto, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato che il saldo prezzo avrebbe dovuto essere eseguito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, nelle more del rapporto, essa promittente venditrice aveva ceduto il suo intero patrimonio immobiliare al [OSCURATO:PERSONA], autorizzato da Banca d’Italia e gestito, per l’appunto, da [OSCURATO:SOCIETA].

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, l’accertamento del grave inadempimento del Romagnoli agli impegni nascenti dal contratto preliminare inter partes.

Si costituiva altresì [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo in limine la propria estraneità al giudizio e contestando, nel merito, la domanda di parte attrice.

Con sentenza n. 9224/2012 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. ed accoglieva la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21072/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1623/2022 domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 6782/2022Data pubblicazione 01/03/2022 quest’ultima al pagamento, in favore del Romagnoli, della somma di € 20.000, pari al doppio della caparra a suo tempo prestata dal promissario acquirente.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA].

Si costituiva inoltre in secondo grado, per aderire alle conclusioni di parte appellante, il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:SOCIETA]. resistevano al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 2243/2020, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] privi di legittimazione passiva.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Non ravvisando l’evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21072-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21072/2020 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1623/2022Numero di raccolta generale 6782/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 01/03/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 2243/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.11.1997, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio le società SAR [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Roma, per sentirne dichiarare il grave inadempimento al contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 9.1.2007 tra [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di promittente venditrice, e l’attore, in veste di promissario acquirente, avente ad oggetto un box per autovetture, e per sentirle condannare al doppio della caparra costituita dall’attore alla firma del predetto preliminare. L’attore esponeva che, dopo la firma del richiamato contratto, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato che il saldo prezzo avrebbe dovuto essere eseguito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, nelle more del rapporto, essa promittente venditrice aveva ceduto il suo intero patrimonio immobiliare al [OSCURATO:PERSONA], autorizzato da Banca d’Italia e gestito, per l’appunto, da [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, l’accertamento del grave inadempimento del Romagnoli agli impegni nascenti dal contratto preliminare inter partes. Si costituiva altresì [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo in limine la propria estraneità al giudizio e contestando, nel merito, la domanda di parte attrice. Con sentenza n. 9224/2012 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. ed accoglieva la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21072/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1623/2022 domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 6782/2022Data pubblicazione 01/03/2022 quest’ultima al pagamento, in favore del Romagnoli, della somma di € 20.000, pari al doppio della caparra a suo tempo prestata dal promissario acquirente. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituiva inoltre in secondo grado, per aderire alle conclusioni di parte appellante, il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:SOCIETA]. resistevano al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 2243/2020, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] privi di legittimazione passiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Non ravvisando l’evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
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