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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02786/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di LOCRIdato av,so allefrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione è stata proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice adito; ritenuto, dunque, che è stato impugnato provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità dei ricorsi, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di LOCRIdato av,so allefrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione è stata proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice adito; ritenuto, dunque, che è stato impugnato provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità dei ricorsi, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 02786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris