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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36187/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 febbraio 2021 dalla Corte d'Appello di Lecce, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 22 gennaio 2008), tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'inosservanza delle norme processuali, in relazione agli artt. 598, 601, 604, 157, 161, 162 e 178 cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello.

Sostiene che l'atto di citazione sarebbe stato notificato - ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. - al difensore, nonostante l'imputato, all'atto della scarcerazione, avesse eletto domicilio in Trani, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8.

La notificazione dell'atto di citazione in appello risulterebbe, pertanto, nulla, non essendo stato rispettato il criterio di prevalenza della consegna presso il domicilio eletto o dichiarato rispetto alle altre modalità di notificazione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., per omessa e contraddittoria motivazione <<in punto di riconoscimento della penale responsabilità».

Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare due elementi importanti: la circostanza che lo Spinelli avrebbe assunto il ruolo di rappresentante legale solo a partire dal dicembre 2005; l'imputato aveva messo a disposizione del curatore tutti i documenti che erano restati dopo lo smarrimento delle scritture, denunciato nel luglio 2007. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., per per omessa e contraddittoria motivazione in punto di riconoscimento dell'elemento soggettivo.

Sostiene che nell'imputazione sarebbe contestata la particolare forma di bancarotta documentale, caratterizzata dal dolo specifico, essendovi specifico riferimento allo «scopo di procurarsi un ingiusto profitto» e al «pregiudizio ai creditori».

La Corte di appello, nel ritenere integrata l'altra ipotesi di bancarotta documentale, caratterizzata dal dolo generico, avrebbe «violato il perimetro di fatto tracciato dalla stessa imputazione».

Sostiene, inoltre, che, in ogni caso, mancherebbe del tutto la prova anche del dolo generico.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sebbene effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., è comunque regolare.

Dagli atti (pienamente consultabili, essendo stato dedotto il vizio di inosservanza di norme processuali), invero, emerge che, in relazione al presente procedimento, l'imputato non aveva dichiarato o eletto domicilio.

L'elezione di domicilio cui fa riferimento il ricorrente, effettuata in sede di scarcerazione, riguardava non questo, ma altro procedimento.

Al riguardo, occorre ricordare che «secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti (Sez. 5, n. 3330 del 09/06/2000, Raffione, Rv. 217246; Sez. 3, n. 36051 del 25/09/2002, 3asarovski, Rv. 223056).

In coerenza con tale principio, deve ritenersi che l'elezione di domicilio fatta, ai sensi dell'art. 161 comma 3 c.p.p., dal detenuto al momento della sua scarcerazione, è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti a procedimenti diversi da quello in relazione al quale è avvenuta la scarcerazione, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).Va, in ogni caso, evidenziato che la sentenza impugnata ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in vizi logici, risultanti dal testo della sentenza.

Con particolare riferimento alla denuncia di smarrimento, la Corte di appello ha rappresentato la sua scarsa rilevanza, per il contenuto generico della stessa, per la data sospetta della sua presentazione (dopo la verifica fiscale della Guardia di Finanza, che dava conto dell'inconsistenza e dell'insufficienza delle scritture contabili) e per l'assenza di qualsiasi riscontro all'esistenza della documentazione mancante prima della denuncia.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Nel capo di imputazione, invero, è chiaramente contestata anche la bancarotta documentale c.d. generica.

Va al riguardo ricordato che <<è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione>> (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572).

Questa Corte ha chiarito che, in tali casi, <<... accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753) Ebbene, nel caso in esame, come detto, era contestata anche la bancarotta documentale generica ed è proprio con riferimento a essa che i giudici di merito hanno ritenuto fondata la penale responsabilità dell'imputato, motivando ampiamente in ordine al dolo generico (sufficiente a integrare tale fattispecie), facendo riferimento, tra l'altro, alla circostanza che l'imputato non aveva integrato le scritture contabili neppure dopo le verifiche fiscali, che avevano evidenziato le notevoli lacune.

Il ricorrente non si è confrontato minimante con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, rendendo così il ricorso inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 febbraio 2021 dalla Corte d'Appello di Lecce, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 22 gennaio 2008), tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'inosservanza delle norme processuali, in relazione agli artt. 598, 601, 604, 157, 161, 162 e 178 cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello. Sostiene che l'atto di citazione sarebbe stato notificato - ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. - al difensore, nonostante l'imputato, all'atto della scarcerazione, avesse eletto domicilio in Trani, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8. La notificazione dell'atto di citazione in appello risulterebbe, pertanto, nulla, non essendo stato rispettato il criterio di prevalenza della consegna presso il domicilio eletto o dichiarato rispetto alle altre modalità di notificazione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., per omessa e contraddittoria motivazione <<in punto di riconoscimento della penale responsabilità». Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare due elementi importanti: la circostanza che lo Spinelli avrebbe assunto il ruolo di rappresentante legale solo a partire dal dicembre 2005; l'imputato aveva messo a disposizione del curatore tutti i documenti che erano restati dopo lo smarrimento delle scritture, denunciato nel luglio 2007. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., per per omessa e contraddittoria motivazione in punto di riconoscimento dell'elemento soggettivo. Sostiene che nell'imputazione sarebbe contestata la particolare forma di bancarotta documentale, caratterizzata dal dolo specifico, essendovi specifico riferimento allo «scopo di procurarsi un ingiusto profitto» e al «pregiudizio ai creditori». La Corte di appello, nel ritenere integrata l'altra ipotesi di bancarotta documentale, caratterizzata dal dolo generico, avrebbe «violato il perimetro di fatto tracciato dalla stessa imputazione». Sostiene, inoltre, che, in ogni caso, mancherebbe del tutto la prova anche del dolo generico.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sebbene effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., è comunque regolare. Dagli atti (pienamente consultabili, essendo stato dedotto il vizio di inosservanza di norme processuali), invero, emerge che, in relazione al presente procedimento, l'imputato non aveva dichiarato o eletto domicilio. L'elezione di domicilio cui fa riferimento il ricorrente, effettuata in sede di scarcerazione, riguardava non questo, ma altro procedimento. Al riguardo, occorre ricordare che «secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti (Sez. 5, n. 3330 del 09/06/2000, Raffione, Rv. 217246; Sez. 3, n. 36051 del 25/09/2002, 3asarovski, Rv. 223056). In coerenza con tale principio, deve ritenersi che l'elezione di domicilio fatta, ai sensi dell'art. 161 comma 3 c.p.p., dal detenuto al momento della sua scarcerazione, è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti a procedimenti diversi da quello in relazione al quale è avvenuta la scarcerazione, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 6, Sentenza n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).Va, in ogni caso, evidenziato che la sentenza impugnata ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in vizi logici, risultanti dal testo della sentenza. Con particolare riferimento alla denuncia di smarrimento, la Corte di appello ha rappresentato la sua scarsa rilevanza, per il contenuto generico della stessa, per la data sospetta della sua presentazione (dopo la verifica fiscale della Guardia di Finanza, che dava conto dell'inconsistenza e dell'insufficienza delle scritture contabili) e per l'assenza di qualsiasi riscontro all'esistenza della documentazione mancante prima della denuncia. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nel capo di imputazione, invero, è chiaramente contestata anche la bancarotta documentale c.d. generica. Va al riguardo ricordato che <<è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione>> (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572). Questa Corte ha chiarito che, in tali casi, <<... accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753) Ebbene, nel caso in esame, come detto, era contestata anche la bancarotta documentale generica ed è proprio con riferimento a essa che i giudici di merito hanno ritenuto fondata la penale responsabilità dell'imputato, motivando ampiamente in ordine al dolo generico (sufficiente a integrare tale fattispecie), facendo riferimento, tra l'altro, alla circostanza che l'imputato non aveva integrato le scritture contabili neppure dopo le verifiche fiscali, che avevano evidenziato le notevoli lacune. Il ricorrente non si è confrontato minimante con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, rendendo così il ricorso inammissibile per difetto di specificità estrinseca. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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