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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04868/2023

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e ORDINANZA sul ricorso 8825-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA] Z ON rappresentato e difeso dall'Avvocato f':rinio TOTARO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 624/2021 del TRIB1JNAIY de L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 624/21, del 21 settembre 2021, del Tribunale de L'Aquila, che — accogliendo il gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 13/17, del 23 gennaio 2017, del Giudice di pace di Lanciano — ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], per conseguire il ristoro dei danni, fisici e materiali, subiti in ragione dell'impatto del proprio autoveicolo con un cinghiale, avvenuto mentre egli percorreva — il 2 dicembre 2014, alle 22:15 circa — la strada provinciale n. 114, alla guida della propria vettura; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando la convenuta a pagare al Lazzaro la somma di f, 4.494,01; - che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva accolto, in relazione al suo secondo motivo, ritenendo il giudice di appello che alla fattispecie della responsabilità per danni da fauna selvatica si applichi l'art. 2043, e non V2052, cod. civ., donde la necessità, in capo all'attore, di provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano, ivi compresa la colpa della Regione, nella specie ritenuta insussistente; - che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il l,azzaro, sulla base — come detto — di due motivi; Ric. 2022 n. 08825 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 2043 e 2052 cod. civ., "in relazione ad alcune specie di animali selvatici, precisamente quelle oggetto di tutela di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157"; - che esso lamenta, in sostanza, la riconduzione della presente fattispecie alla previsione normativa di cui all'art. 2043, e non all'art. 2052, cod. civ.; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., oltre che dell'art. 115 cod. proc. civ.; - che il motivo censura l'affermazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto non provato, da parte di esso l ,azzaro, il comportamento colposo della Regione; - che a tale esito il giudice di appello sarebbe erroneamente pervenuto ignorando, per un verso, la non contestazione da parte della convenuta — valorizzata, invece, dal primo giudice — dei fatti posti dall'allora attore a fondamento della propria domanda (e dunque l'esonero dello stesso dall'onere di provarli), nonché, per altro verso, l'avvenuta dimostrazione, comunque, della mancata apposizione di cartelli che segnalassero il pericolo di attraversamento di animali selvatici; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consigli() per il 13 dicembre 2072; - che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ric. 2022 n. 08825 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -3- Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio di dover disattendere le diverse conclusioni rassegnate nella proposta del Consigliere relatore, nonché i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-b/e, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — con cui è contestata la mancata applicazione dell'art. 2052 cod. civ. — è inammissibile, dovendo accogliersi la preliminare eccezione di giudicato interno, formulata dalla controricorrente, in ordine alla qualificazione dell'azione come diretta a far valere un'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ.; - che il Lazzaro, infatti, ha proposto la propria domanda — come si evince dalla lettura dell'atto di citazione — per far valere la responsabilità aquiliana della Regione, avendo concluso per la sussistenza "nella fatrispecie de qua degli estremi per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.", vedendo accogliere in tali termini, dal primo giudice, la propria pretesa; - che, pertanto, va dato ulteriore seguito a quanto già affermato da questa Corte, ovvero che "non può farsi riferimento all'ambito disegnato dall'art. 2052 cod. civ., in quanto l'azione venne proposta in primo grado con riferimento all'art. 2043 cod. civ.", sicché sulla "qualificazione dell'azione quale proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si è formato giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso detta statuizione del Giudice di Pace, con la conseguenza che rimaneva fissata, per il Tribunale, la necessità di fare riferimento ai soli criteri di cui all'art. 2043 cod. civ." (così, in Ric. 2022 n. 08825 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -4- motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 novembre 2020, n. 25280, non massimata); - che il secondo motivo è, invece, inammissibile; - che esso mira, all'evidenza, a porre in discussione l'accertamento di fatto — non più sindacabile in questa sede — in ordine alla ritenuta mancata prova, da parte dell'allora attore, della colpa della Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che, secondo il ricorrente, i fatti da esso posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria non sarebbero stati contestati dall'allora convenuta, donde l'ipotizzata violazione dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ.; - che siffatta censura è, però, inammissibile a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente — attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte — provveduto sia ad "indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese", sia, ad inserire nel ricorso "la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), nonché, soprattutto, ad "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01); - che altrettanto inammissibile è, infine, la doglianza con cui il ricorrente deduce di avere, comunque, dimostrato la mancata apposizione di cartelli stradali attestanti il pericolo di attraversamento di animali selvatici, e dunque la colpa della Regione; - che, sul punto, deve ribadirsi come l'esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, da parte del giudice di merito, Ric. 2022 n. 08825 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -5- non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che — per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458); - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che in ragione dell'evoluzione conosciuta, nella presente materia dei danni da fauna selvatica, dalla giurisprudenza di questa Corte (della quale sono riflesso gli alterni esiti dei due giudizi di merito), le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti; - che, difatti, ai sensi del vigente testo dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché come risultante all'esito dell'intervento "additivo" operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77, del 19 aprile 2018), le oscillazioni giurisprudenziali in materia integrano taluna di quelle altre "gravi ed eccezionali ragioni", oltre quelle espressamente previste dalla suddetta norma del codice di rito civile, idonee a giustificare la compensazione; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quatei; del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel Ric. 2022 n. 08825 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -6- testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - b s dello stesso art. 13.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 8825-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA] Z ON rappresentato e difeso dall'Avvocato f':rinio TOTARO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 624/2021 del TRIB1JNAIY de L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 624/21, del 21 settembre 2021, del Tribunale de L'Aquila, che — accogliendo il gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 13/17, del 23 gennaio 2017, del Giudice di pace di Lanciano — ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], per conseguire il ristoro dei danni, fisici e materiali, subiti in ragione dell'impatto del proprio autoveicolo con un cinghiale, avvenuto mentre egli percorreva — il 2 dicembre 2014, alle 22:15 circa — la strada provinciale n. 114, alla guida della propria vettura; - che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando la convenuta a pagare al Lazzaro la somma di f, 4.494,01; - che il gravame proposto dalla convenuta soccombente veniva accolto, in relazione al suo secondo motivo, ritenendo il giudice di appello che alla fattispecie della responsabilità per danni da fauna selvatica si applichi l'art. 2043, e non V2052, cod. civ., donde la necessità, in capo all'attore, di provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano, ivi compresa la colpa della Regione, nella specie ritenuta insussistente; - che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il l,azzaro, sulla base — come detto — di due motivi; Ric. 2022 n. 08825 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 2043 e 2052 cod. civ., "in relazione ad alcune specie di animali selvatici, precisamente quelle oggetto di tutela di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157"; - che esso lamenta, in sostanza, la riconduzione della presente fattispecie alla previsione normativa di cui all'art. 2043, e non all'art. 2052, cod. civ.; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., oltre che dell'art. 115 cod. proc. civ.; - che il motivo censura l'affermazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto non provato, da parte di esso l ,azzaro, il comportamento colposo della Regione; - che a tale esito il giudice di appello sarebbe erroneamente pervenuto ignorando, per un verso, la non contestazione da parte della convenuta — valorizzata, invece, dal primo giudice — dei fatti posti dall'allora attore a fondamento della propria domanda (e dunque l'esonero dello stesso dall'onere di provarli), nonché, per altro verso, l'avvenuta dimostrazione, comunque, della mancata apposizione di cartelli che segnalassero il pericolo di attraversamento di animali selvatici; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consigli() per il 13 dicembre 2072; - che entrambe le parti hanno depositato memoria. Ric. 2022 n. 08825 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -3- Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio di dover disattendere le diverse conclusioni rassegnate nella proposta del Consigliere relatore, nonché i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-b/e, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — con cui è contestata la mancata applicazione dell'art. 2052 cod. civ. — è inammissibile, dovendo accogliersi la preliminare eccezione di giudicato interno, formulata dalla controricorrente, in ordine alla qualificazione dell'azione come diretta a far valere un'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ.; - che il Lazzaro, infatti, ha proposto la propria domanda — come si evince dalla lettura dell'atto di citazione — per far valere la responsabilità aquiliana della Regione, avendo concluso per la sussistenza "nella fatrispecie de qua degli estremi per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.", vedendo accogliere in tali termini, dal primo giudice, la propria pretesa; - che, pertanto, va dato ulteriore seguito a quanto già affermato da questa Corte, ovvero che "non può farsi riferimento all'ambito disegnato dall'art. 2052 cod. civ., in quanto l'azione venne proposta in primo grado con riferimento all'art. 2043 cod. civ.", sicché sulla "qualificazione dell'azione quale proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si è formato giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso detta statuizione del Giudice di Pace, con la conseguenza che rimaneva fissata, per il Tribunale, la necessità di fare riferimento ai soli criteri di cui all'art. 2043 cod. civ." (così, in Ric. 2022 n. 08825 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -4- motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 novembre 2020, n. 25280, non massimata); - che il secondo motivo è, invece, inammissibile; - che esso mira, all'evidenza, a porre in discussione l'accertamento di fatto — non più sindacabile in questa sede — in ordine alla ritenuta mancata prova, da parte dell'allora attore, della colpa della Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che, secondo il ricorrente, i fatti da esso posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria non sarebbero stati contestati dall'allora convenuta, donde l'ipotizzata violazione dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ.; - che siffatta censura è, però, inammissibile a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente — attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte — provveduto sia ad "indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese", sia, ad inserire nel ricorso "la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), nonché, soprattutto, ad "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01); - che altrettanto inammissibile è, infine, la doglianza con cui il ricorrente deduce di avere, comunque, dimostrato la mancata apposizione di cartelli stradali attestanti il pericolo di attraversamento di animali selvatici, e dunque la colpa della Regione; - che, sul punto, deve ribadirsi come l'esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, da parte del giudice di merito, Ric. 2022 n. 08825 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -5- non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che — per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458); - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che in ragione dell'evoluzione conosciuta, nella presente materia dei danni da fauna selvatica, dalla giurisprudenza di questa Corte (della quale sono riflesso gli alterni esiti dei due giudizi di merito), le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti; - che, difatti, ai sensi del vigente testo dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché come risultante all'esito dell'intervento "additivo" operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77, del 19 aprile 2018), le oscillazioni giurisprudenziali in materia integrano taluna di quelle altre "gravi ed eccezionali ragioni", oltre quelle espressamente previste dalla suddetta norma del codice di rito civile, idonee a giustificare la compensazione; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quatei; del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel Ric. 2022 n. 08825 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -6- testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - b s dello stesso art. 13. Così deciso in
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