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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14100/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 07/07/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 28/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bogdan, in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate a lui ascritti.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione Il ricorso è inammissibile.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, limitandosi ad enunciazioni generiche e sfornite di effettiva confutazione del percorso argomentativo (al riconoscimento in misura dell'80% si aggiungono le dichiarazioni del teste oculare, le riprese dell'impianto di videosorveglianza, la totale inconsistenza della versione offerta per il possesso del danaro: elementi rimasti privi di effettivo confronto critico).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] lidPe [OSCURATO:PERSONA].,idente VITTORI/ k'[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA] CANC9J-ERIA K-72:/pqa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 07/07/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 28/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bogdan, in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, limitandosi ad enunciazioni generiche e sfornite di effettiva confutazione del percorso argomentativo (al riconoscimento in misura dell'80% si aggiungono le dichiarazioni del teste oculare, le riprese dell'impianto di videosorveglianza, la totale inconsistenza della versione offerta per il possesso del danaro: elementi rimasti privi di effettivo confronto critico). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] lidPe [OSCURATO:PERSONA].,idente VITTORI/ k'[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:PERSONA] CANC9J-ERIA K-72:/pqa
Sentenza Cassazione n. 14100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris