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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 25082/2026

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getto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il27/2/2026 dal P.m. ed avente ad oggetto sette apparecchi cellulari necessari ai fini di prova delreato di tentata truffa aggravata in concorso ascritta all’indagato.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha dedotto la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis inidem cautelare e per mancanza di motivazione circa i presupposti legittimanti la misura.Il difensore, premesso che il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.m. è statoadottato in pendenza del procedimento di riesame avverso altro titolo cautelare avente adoggetto i medesimi beni oltre altri appresi a seguito della perquisizione operata il 13/2/26 pressol’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] in Napoli, sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto cheil decreto di sequestro oggetto di riesame fosse sostitutivo del primo, da intendersiimplicitamente revocato.

Infatti il p.m. all’atto dell’emissione del secondo decreto non avevaprovveduto a revocare il precedente e a disporre la restituzione di quanto appreso, limitandosiad evocarne l’inefficacia perché carente nella motivazione.

Secondo il ricorrente, poiché il primoprovvedimento era costituito da un decreto di convalida del sequestro probatorio effettuato dallaP.g., sottoposto a precisi oneri motivazionali e a rigorosi termini temporali, la ritenutaammissibilità di una sostituzione consentirebbe di aggirare i termini previsti per la convalidacautelare fosse operante già un vincolo sui medesimi beni, volto a salvaguardare la medesimaesigenza probatoria.

Pertanto, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ilsecondo decreto di sequestro avrebbe dovuto essere annullato per violazione del ne bis in idemcautelare non essendo intervenuto alcun dato idoneo a superare la preclusione determinata dallapendenza del primo provvedimento.2.1 Il difensore censura, inoltre, in quanto meramente apparente, la motivazione delTribunale riguardo al fumus, tenuto conto dell’ascrizione all’indagato anche del reato di cui all’art.416 cod.pen. in ordine alla quale il P.m. non ha fornito elementi da cui desumere la configurabilitàdell’illecito.

Inoltre il P.m. non ha reso una motivazione specifica in ordine alla scelta di verificaintegrale del contenuto dei cellulari appresi per un arco temporale di oltre un anno, discostandosidai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità della misurareale con riguardo al sequestro di archivi informatici.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto, alcontrario, ampiamente argomentato il decreto di sequestro sulla base di una motivazioneassertiva che non dà conto del rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem cautelare è infondata.1.1 La elaborazione giurisprudenziale e dottrinale della nozione e dei limiti del c.d. giudicatocautelare - in assenza di previsione normativa - nasce dall'esigenza di garantire la stabilità deiprovvedimenti cautelari, una volta esauriti i vari gradi d'impugnazione, e risponde ad un generaleprincipio di economia processuale che mira ad impedire l'indefinita riproposizione di istanze sullemisure cautelari, fondate sui medesimi presupposti di richieste già vagliate e respinte,esonerando il giudice investito di successive istanze dall'onere di ripetere le stesseargomentazioni ed evitando un inutile dispendio di energie processuali.[OSCURATO:PERSONA].

U, n. 29952 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Romagnoli, Rv. 228117 – 01 ha evidenziato che“il richiamo ai principi riferiti al "giudicato" in senso proprio deve considerarsi per certi aspettifuorviante, in quanto la funzione e la peculiarità dei provvedimenti cautelari impedisce di porlisullo stesso piano delle decisioni giudiziarie definitive.

L'efficacia dei provvedimenti cautelari è,infatti, per sua natura, contingente e subordinata alla presenza ed al perdurare delle condizionigenetiche di applicabilità delle misure stesse, mentre il concetto di giudicato evoca generalmenteuna situazione di immutabilità e definitività.

Appare opportuno, conseguentemente, utilizzare,con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari, il più limitato criterio della"preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi ilmedesimo oggetto.

La preclusione, in questo contesto, assume un'efficacia più ristretta, inquanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quellededucibili, ed opera "allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato dellasituazione di fatto già valutata.

In base a questa ricostruzione l'effetto preclusivo viene ad esseredeterminato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioèi vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumentiprocessuali di controllo” (nello stesso senso Sez.

U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 –01).1.2 Nella specie deve considerarsi che in data 14/2/26 il P.M. provvedeva a convalida delsequestro probatorio effettuato d’iniziativa dalla P.g. e il 27 Febbraio successivo, sulla base diuna valutazione d’inefficacia del provvedimento “perché carente di motivazione”, emetteva nuovotitolo, impugnato dinanzi al Tribunale del riesame con esiti reiettivi.

Anche il primigenio decretoera stato oggetto di procedura di riesame definita all’udienza del 6 Marzo 2026 con pronuncia diinammissibilità per carenza di interesse in ragione dell’intervenuta adozione del secondo titolo enon consta che avverso detta pronuncia sia stato interposto ricorso per Cassazione.1.2.1 Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto assume il difensore,l’emissione del secondo decreto di sequestro da parte del P.m. ha comportato di necessità larevoca del primo provvedimento, stante l’espressa specificazione, a giustificazione dellanovazione del titolo, della rilevata carenza di motivazione che l’esponeva al rischio diannullamento.

Va inoltre chiarito che l’iniziativa dell’organo inquirente è coerente con il principioche informa la materia cautelare che fa obbligo al giudice che procede di valutare costantementela persistenza dei presupposti della misura imposta, anche diversamente valutando quantoemergente già prima dell'applicazione della stessa, secondo quanto espressamente previstodall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.Sez.

U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 – 01 ha al riguardo affermato che la revocadi adeguare la situazione cautelare sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa lasussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successiviall'emissione della misura cautelare stessa.1.3 La preclusione invocata dalla difesa consegue, dunque, esclusivamente all'esistenza diun provvedimento decisorio non più impugnabile, dovendosi, tuttavia, considerare che percostante giurisprudenza la stessa non opera nel caso in cui, annullato il provvedimento originarioper vizi formali, la misura sia nuovamente disposta sulla base dei medesimi elementi (Sez. 4, n.13817 del 28/02/2023, Rv. 284562 – 01; Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804- 01).Si è in particolare affermato che, in tema di sequestro probatorio, preclude la reiterazionedella misura, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, la circostanza chel'annullamento del provvedimento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito dellacontestazione da parte del tribunale del riesame, a meno che non vi siano emergenze nuove sulpiano processuale, mentre il giudicato cautelare non si forma quando in sede di annullamentonon sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del meritoprobatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica faseprocessuale (Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 282776 - 01).

Lapreclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera, pertanto, solonel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materialeprobatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioniche definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (nello stessosenso, Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, Schembri, Rv. 242502 - 01; Sez. 2, n. 35482 del12/07/2007, Lucifora, Rv. 238082 - 01).

Nella specie, poiché il Pm ha ritenuto di agire inautotutela, revocando un decreto che ha stimato annullabile per vizi formali senza attendere ilprovvedimento del Tribunale del riesame investito della questione, ritiene il Collegio che nonsussista la denunziata violazione, tenuto conto che la declaratoria di inammissibilità che haconcluso la prima fase è fondata su ragioni processuali in difetto di qualsivoglia apprezzamentodi merito.2.Il secondo motivo è precluso concernendo le censure formulate profili non prospettati insede di riesame.

Questa Corte ha condivisibilmente affermato in tema di impugnazioni cautelarireali che la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame dellastessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso percassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivicorrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, penal'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo,Rv. 286752 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419 –01; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01).In ogni caso l’ordinanza impugnata ha evidenziato che il decreto del P.m. è ampiamentemotivato quanto al fumus e risultano giustificate le finalità probatorie alla luce delle circostanzedocumentate dagli operanti, i quali nel corso della perquisizione avevano rinvenuto appuntimanoscritti e sette telefoni cellulari dei quali l’indagato aveva tentato di disfarsi.

Quanto allaperimetrazione temporale dei dati da estrarre dagli apparecchi e alle relative modalità esecutiveil P.m. ha ampiamente esposto a pag. 4 i criteri selettivi e il periodo d’interesse in relazione alleimputazioni provvisorie, conformandosi ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza dilegittimità.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la complessiva infondatezzadell’impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con conseguenti statuizioni ex art. 616cod.proc.pen. come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
getto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il27/2/2026 dal P.m. ed avente ad oggetto sette apparecchi cellulari necessari ai fini di prova delreato di tentata truffa aggravata in concorso ascritta all’indagato.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha dedotto la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis inidem cautelare e per mancanza di motivazione circa i presupposti legittimanti la misura.Il difensore, premesso che il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.m. è statoadottato in pendenza del procedimento di riesame avverso altro titolo cautelare avente adoggetto i medesimi beni oltre altri appresi a seguito della perquisizione operata il 13/2/26 pressol’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] in Napoli, sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto cheil decreto di sequestro oggetto di riesame fosse sostitutivo del primo, da intendersiimplicitamente revocato. Infatti il p.m. all’atto dell’emissione del secondo decreto non avevaprovveduto a revocare il precedente e a disporre la restituzione di quanto appreso, limitandosiad evocarne l’inefficacia perché carente nella motivazione. Secondo il ricorrente, poiché il primoprovvedimento era costituito da un decreto di convalida del sequestro probatorio effettuato dallaP.g., sottoposto a precisi oneri motivazionali e a rigorosi termini temporali, la ritenutaammissibilità di una sostituzione consentirebbe di aggirare i termini previsti per la convalidacautelare fosse operante già un vincolo sui medesimi beni, volto a salvaguardare la medesimaesigenza probatoria. Pertanto, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ilsecondo decreto di sequestro avrebbe dovuto essere annullato per violazione del ne bis in idemcautelare non essendo intervenuto alcun dato idoneo a superare la preclusione determinata dallapendenza del primo provvedimento.2.1 Il difensore censura, inoltre, in quanto meramente apparente, la motivazione delTribunale riguardo al fumus, tenuto conto dell’ascrizione all’indagato anche del reato di cui all’art.416 cod.pen. in ordine alla quale il P.m. non ha fornito elementi da cui desumere la configurabilitàdell’illecito. Inoltre il P.m. non ha reso una motivazione specifica in ordine alla scelta di verificaintegrale del contenuto dei cellulari appresi per un arco temporale di oltre un anno, discostandosidai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità della misurareale con riguardo al sequestro di archivi informatici. L’ordinanza impugnata ha ritenuto, alcontrario, ampiamente argomentato il decreto di sequestro sulla base di una motivazioneassertiva che non dà conto del rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem cautelare è infondata.1.1 La elaborazione giurisprudenziale e dottrinale della nozione e dei limiti del c.d. giudicatocautelare - in assenza di previsione normativa - nasce dall'esigenza di garantire la stabilità deiprovvedimenti cautelari, una volta esauriti i vari gradi d'impugnazione, e risponde ad un generaleprincipio di economia processuale che mira ad impedire l'indefinita riproposizione di istanze sullemisure cautelari, fondate sui medesimi presupposti di richieste già vagliate e respinte,esonerando il giudice investito di successive istanze dall'onere di ripetere le stesseargomentazioni ed evitando un inutile dispendio di energie processuali.[OSCURATO:PERSONA]. U, n. 29952 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Romagnoli, Rv. 228117 – 01 ha evidenziato che“il richiamo ai principi riferiti al "giudicato" in senso proprio deve considerarsi per certi aspettifuorviante, in quanto la funzione e la peculiarità dei provvedimenti cautelari impedisce di porlisullo stesso piano delle decisioni giudiziarie definitive. L'efficacia dei provvedimenti cautelari è,infatti, per sua natura, contingente e subordinata alla presenza ed al perdurare delle condizionigenetiche di applicabilità delle misure stesse, mentre il concetto di giudicato evoca generalmenteuna situazione di immutabilità e definitività. Appare opportuno, conseguentemente, utilizzare,con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari, il più limitato criterio della"preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi ilmedesimo oggetto. La preclusione, in questo contesto, assume un'efficacia più ristretta, inquanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quellededucibili, ed opera "allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato dellasituazione di fatto già valutata. In base a questa ricostruzione l'effetto preclusivo viene ad esseredeterminato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioèi vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumentiprocessuali di controllo” (nello stesso senso Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 –01).1.2 Nella specie deve considerarsi che in data 14/2/26 il P.M. provvedeva a convalida delsequestro probatorio effettuato d’iniziativa dalla P.g. e il 27 Febbraio successivo, sulla base diuna valutazione d’inefficacia del provvedimento “perché carente di motivazione”, emetteva nuovotitolo, impugnato dinanzi al Tribunale del riesame con esiti reiettivi. Anche il primigenio decretoera stato oggetto di procedura di riesame definita all’udienza del 6 Marzo 2026 con pronuncia diinammissibilità per carenza di interesse in ragione dell’intervenuta adozione del secondo titolo enon consta che avverso detta pronuncia sia stato interposto ricorso per Cassazione.1.2.1 Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto assume il difensore,l’emissione del secondo decreto di sequestro da parte del P.m. ha comportato di necessità larevoca del primo provvedimento, stante l’espressa specificazione, a giustificazione dellanovazione del titolo, della rilevata carenza di motivazione che l’esponeva al rischio diannullamento. Va inoltre chiarito che l’iniziativa dell’organo inquirente è coerente con il principioche informa la materia cautelare che fa obbligo al giudice che procede di valutare costantementela persistenza dei presupposti della misura imposta, anche diversamente valutando quantoemergente già prima dell'applicazione della stessa, secondo quanto espressamente previstodall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 – 01 ha al riguardo affermato che la revocadi adeguare la situazione cautelare sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa lasussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successiviall'emissione della misura cautelare stessa.1.3 La preclusione invocata dalla difesa consegue, dunque, esclusivamente all'esistenza diun provvedimento decisorio non più impugnabile, dovendosi, tuttavia, considerare che percostante giurisprudenza la stessa non opera nel caso in cui, annullato il provvedimento originarioper vizi formali, la misura sia nuovamente disposta sulla base dei medesimi elementi (Sez. 4, n.13817 del 28/02/2023, Rv. 284562 – 01; Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804- 01).Si è in particolare affermato che, in tema di sequestro probatorio, preclude la reiterazionedella misura, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, la circostanza chel'annullamento del provvedimento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito dellacontestazione da parte del tribunale del riesame, a meno che non vi siano emergenze nuove sulpiano processuale, mentre il giudicato cautelare non si forma quando in sede di annullamentonon sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del meritoprobatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica faseprocessuale (Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 282776 - 01). Lapreclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera, pertanto, solonel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materialeprobatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioniche definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (nello stessosenso, Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, Schembri, Rv. 242502 - 01; Sez. 2, n. 35482 del12/07/2007, Lucifora, Rv. 238082 - 01). Nella specie, poiché il Pm ha ritenuto di agire inautotutela, revocando un decreto che ha stimato annullabile per vizi formali senza attendere ilprovvedimento del Tribunale del riesame investito della questione, ritiene il Collegio che nonsussista la denunziata violazione, tenuto conto che la declaratoria di inammissibilità che haconcluso la prima fase è fondata su ragioni processuali in difetto di qualsivoglia apprezzamentodi merito.2.Il secondo motivo è precluso concernendo le censure formulate profili non prospettati insede di riesame. Questa Corte ha condivisibilmente affermato in tema di impugnazioni cautelarireali che la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame dellastessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso percassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivicorrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, penal'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo,Rv. 286752 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419 –01; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01).In ogni caso l’ordinanza impugnata ha evidenziato che il decreto del P.m. è ampiamentemotivato quanto al fumus e risultano giustificate le finalità probatorie alla luce delle circostanzedocumentate dagli operanti, i quali nel corso della perquisizione avevano rinvenuto appuntimanoscritti e sette telefoni cellulari dei quali l’indagato aveva tentato di disfarsi. Quanto allaperimetrazione temporale dei dati da estrarre dagli apparecchi e alle relative modalità esecutiveil P.m. ha ampiamente esposto a pag. 4 i criteri selettivi e il periodo d’interesse in relazione alleimputazioni provvisorie, conformandosi ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza dilegittimità.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la complessiva infondatezzadell’impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con conseguenti statuizioni ex art. 616cod.proc.pen. come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25082/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris