CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante, nonché inproprio [OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], quale socio,rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caliceti, come da procura speciale a margine del ricorso;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026avversola sentenza n. 952/2018 pronunciata il 20/4/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 7 gennaio 2026 e, all’esito della riconvocazione, in data 26marzo 2026;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;udito per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;udita per l’Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per ilrigetto del ricorso.1. La società R.F.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneed il socio in proprio ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,che deposita controricorso, avverso la sentenza n. 952/01/2018, resadalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in data 20aprile 2017 e depositata il 5 aprile 2018.2. La vicenda trae origine da un controllo fiscale eseguito dallaGuardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna a carico dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di commercio all'ingrosso dirottami ferrosi e non ferrosi per il periodo di imposta compreso tral'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 09/02/2011, sia ai fini delle imposte sui redditi che aifini Iva.Più in particolare, all’esito delle risultanze delle attività di indaginedelegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monzaalla compagnia della Guardia di finanza di [OSCURATO:PERSONA] e delle[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva redatto processo verbale di constatazione.Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026Secondo la prospettazione dell'Ufficio, l’attività istruttoria svolta,consistita nell'esame della situazione fiscale patrimonialeimprenditoriale delle società fornitrici, nell'espletamento diintercettazioni, nell'esecuzione di appostamenti e controlli enell'assunzione di sommarie informazioni, consentiva di riscontrare unsistema nel quale le società c.d. cartiere emettevano fatture edocumenti di trasporto per operazioni inesistenti e le società clienti, trale quali si riteneva rientrasse anche la R.E.M., documentavano acquistiin realtà mai effettuati o effettuati senza documenti al fine di ridurre ilreddito imponibile, in virtù della creazione fittizia di componentinegativi del reddito.3. L’Ufficio notificava alla società, per ciascun anno d’imposta dal2006 al 2011, separati avvisi di accertamento con i quali contestava aisensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 600/1973 maggioriredditi d’impresa ai fini IRES e determinava maggiori valori dellaproduzione ai fini IVA, con conseguente recupero delle imposte.Di seguito, con altrettanti distinti avvisi di accertamento per imedesimi anni di imposta, l’Ufficio imputava, ai sensi dell’art. 38 deld.P.R. 600/1973, al socio unico, che aveva presentato dichiarazionifraudolente mediante l’utilizzo di fatture per operazioni in tutto o inparte inesistenti, i maggiori redditi conseguiti dalla società sulla basedella presunzione di occulta distribuzione degli utili al socio nellesocietà a ristretta base partecipativa.4. Con le sentenze indicate in atti rese nei confronti della società enei confronti del socio unico, la [OSCURATO:PERSONA] diBologna rigettava i ricorsi, ritenendo che per il raddoppio dei terminiprevisti per la notifica dell’avviso di accertamento fossero sufficienti iseri indizi di reato e, quindi, l’esistenza del solo obbligo di denunciapenale, indipendentemente dal momento di effettiva presentazionedella stessa.Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/20265. Avverso le sentenze di primo grado sia la società che il sociounico proponevano appello e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, con sentenza n. 952/2018,rigettava gli appelli in relazione ai seguenti atti impositivi:-nei confronti della società avviso di accertamento n.THB03BB03301/2013 per l’anno di imposta 2009;-nei confronti del socio unico avviso di accertamento n.THB01BB00968/2014 per l’anno di imposta 2009;-nei confronti della società avviso di accertamento n.THB03BB03318/2013 per l’anno di imposta 2010;-nei confronti del socio unico avviso di accertamento n.THB01BB00970/2014 per l’anno di imposta 2010;-nei confronti della società avviso di accertamento n.THB03BB03097/2013 per l’anno di imposta 2011;-nei confronti del socio unico avviso di accertamento n.THB01BB00971/2014 per l’anno di imposta 2011;-nei confronti della società avviso di accertamento n.THB03BB02972/2013 per l’anno di imposta 2008;-nei confronti del socio unico avviso di accertamento n.THB01BB00965/2014 per l’anno di imposta 2008;-nei confronti della società avviso di accertamento n.THB03BB02516/2013 per l’anno di imposta 2007;-nei confronti del socio unico avviso di accertamento n.THB01BB00963/2014 per l’anno di imposta 2007;-nei confronti della società avviso di accertamento n.THB03BB02514/2013 per l’anno di imposta 2006;-nei confronti del socio unico avviso di accertamento n.THB01BB00962/2014 per l’anno di imposta 2006.6. La società ed il socio unico ricorrono per cassazione affidandosia nove motivi. L’Agenzia deposita controricorso.Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/20267. La Corte, con ordinanza interlocutoria n.5916/2023 ha sospesoil giudizio avendo i ricorrenti formulato la relativa istanza, in virtùdell’art. 1, comma 197, della legge 197/2022, dichiarando di volersiavvalere della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensidell’art. 1, comma 186 e ss., della citata legge, alla quale il ProcuratoreGenerale presso la Corte ha dichiarato di voler aderire.8. In data 1/7/2024 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanzadi fissazione dell’udienza, non risultando presentata alcuna domandadi definizione della lite.9. La difesa dei ricorrenti in data 29/10/2024 ed in data22/12/2025 ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.8. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti ha concluso per l’accoglimento del ricorso;il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e l’AvvocaturaGenerale dello Stato hanno concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, in relazione alle memorie da ultimo depositatedalla difesa della società e del socio unico, deve osservarsi che, conl’ordinanza n. 33215/2024 del 18/12/2024 per IRES e IRAP anno 2005e con l’ordinanza n. 33214/2024 del 18/12/2024 per IRES ed IRAPanno 2006, la Corte ha accolto il quarto motivo di censura propostodalla società, fondato sull’omessa pronuncia circa la questione dellaindeducibilità dei costi, ed ha accolto il settimo motivo di ricorsorelativo alla motivazione apparente della sentenza impugnata in ordinealla misura delle sanzioni applicabili, rinviando al giudice di merito perun nuovo esame sui dedotti profili che, dunque, non possono ritenersivalutati in senso favorevole della società.Quanto poi alle sentenze richiamate, le pronunce n. 34975/2024del 27/12/2024 per IRES ed IRAP anno 2009 e n. 34680/2024 delNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/202627/12/2024 per IRES ed IRAP ed IVA anno 2008 sono relative aspecifiche operazioni di acquisto di materiale ferroso tra la societàverificata e la società ADF Metal, rispetto alle quali l’Agenzia delleEntrate riteneva non riscontrati l’intervento di alcun vettore per iltrasporto e l’esistenza di un fornitore effettivo alla cedente ADFconcludendo, quindi, per l’inesistenza delle operazioni in questione inquanto oggettivamente inesistenti, mentre per l’importo di euro148.736,98 e di euro 168.714,90, rispettivamente indicati nella primae nella seconda sentenza, l’Agenzia riteneva gli acquisti comesoggettivamente inesistenti.La Corte, nelle predette sentenze, con riferimento alle operazionicontestate per gli anni di imposta 2008 e 2009, rigettava il primomotivo di censura proposto dall’Agenzia delle Entrate fondato sultravisamento della prova, in quanto, così come articolato, nondenunciabile nel giudizio di cassazione, e rigettava il secondo motivodi ricorso relativo all’omesso esame di fatti decisivi, non sussistendo ilvizio denunciato poiché i giudici di appello avevano preso inconsiderazione gli elementi probatori di interesse compiendo unavalutazione diversa rispetto a quella oggetto della ricostruzione operatadall’Ufficio, valutazione di merito che non poteva essere sottoposta alsindacato di legittimità proprio del giudizio innanzi alla Corte.La difesa dei ricorrenti ha ritenuto che con le decisioni richiamatela Corte abbia riconosciuto l’esistenza delle operazioni commercialisvolte dalla società RFM [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ma se dettaprospettazione non può condividersi in relazione alle ordinanze di cuiinnanzi, in virtù del rinvio al giudice del merito che dovrà provvederead una rivalutazione dei fatti di causa, con riguardo alle sentenze deveosservarsi che esse si riferiscono a specifiche e distinte operazioni,oggetto di diversi avvisi di accertamento per i quali la valutazione dellaCorte in ordine ai vizi denunciati, dei quali si è dato conto, non può inNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026alcun modo essere considerata preclusiva o dirimente rispetto algiudizio a compiersi in questa sede in relazione ai diversi avvisi diaccertamento oggetto di esame.1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360, primocomma, num.4 c.p.c., denunciano la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., degli artt.36 e 53 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 109 t.u.i.r., nonché dell’art. 14,comma 4 bis, della legge 537/1993, degli artt. 19, 21 e 74 del d.P.R.633/1972, dell’art. 6, comma 9 bis, del d.lgs. 471/1997, dell’art. 20del d.lgs. 74/2000, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360,primo comma, num.5 c.p.c., denunciano l’omesso e, comunque,insufficiente esame circa fatti decisivi per il giudizio in base agli artt.112, 113 e 115 c.p.c., agli artt. 36 e 53 del d.lgs. 546/1992, all’art.109 t.u.i.r., nonché all’art. 14, comma 4 bis, della legge 537/1993, agliartt. 19, 21 e 74 del d.P.R. 633/1972, all’art. 6, comma 9 bis, del d.lgs.471/1997, all’art. 20 del d.lgs. 74/2000, e agli artt. 2697, 2727 e 2729c.c.1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360, primocomma, num.3 c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 39 deld.P.R.600/1973, dell’art. 109 t.u.i.r., nonché dell’art. 14, comma 4 bis,della legge 537/1993, degli artt. 19, 21 e 74 del d.P.R. 633/1972,dell’art. 6, comma 9 bis, del d.lgs. 471/1997, dell’art. 20 del d.lgs.74/2000, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360, primocomma, num.4 c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 36 e 53 del d.lgs.546/1992, dell’art. 109 t.u.i.r., nonché dell’art. 14, comma 4 bis, dellalegge 537/1993, degli artt. 19, 21 e 74 del d.P.R. 633/1972, dell’art.Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/20266, comma 9 bis, del d.lgs. 471/1997, dell’art. 20 del d.lgs. 74/2000, edegli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.1.5. Con il quinto motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360, primocomma, num.3 c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazionedell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 14, comma 4 bis, della legge 537/1993,degli artt. 19, 21 e 74 del d.P.R. 633/1972, dell’art. 6, comma 9 bis,del d.lgs. 471/1997, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.1.6. Con il sesto motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360, primocomma, num.3, c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 19, comma 1 e comma 2, 21, comma 7, e 74 del d.P.R.633/1972, dell’art. 6, comma 9 bis, del d.lgs. 471/1997, e dell’art. 115c.p.c.1.7. Con il settimo motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360,primo comma, num.3 c.p.c., denunciano la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 3, 5, 6 del d.lgs. 472/1997, nonché dell’art. 10della legge 212/2000, degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 471/1997.1.8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360, primocomma, num.3 c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 1, 39, 41 e 43del d.lgs. 546/1992.1.9. Con il nono motivo i ricorrenti, in relazione all’art. 360, primocomma, num.3 c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazionedell’art. 53 Cost., degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 600/1973, dell’art. 116c.p.c., nonché degli artt. 2727 e ss c.c., e dell’art. 2697 c.c.2. Per ragioni di priorità logica deve essere innanzitutto esaminatol’ottavo motivo di ricorso.2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice del gravameavrebbe dovuto disporre la sospensione del processo avente ad oggettol’accertamento degli utili extracontabili in capo al socio essendoNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026pendenti i giudizi a carico della società per le medesime annualità diimposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.2.2. Il motivo è infondato.In ordine all’applicabilità dell’art. 295 c.p.c., questa Corte, a sezioniunite, nella sentenza n. 21763 del 29/07/2021, ha stabilito il seguenteprincipio di diritto: “in tema di sospensione del giudizio perpregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da unadisposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronunciacon efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra duegiudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quellopregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato,la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoriaai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subitoistanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, invia facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.,applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tragiudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (Principioenunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).La Corte ha, quindi, affermato che, per effetto dell’applicabilità dell’art.336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltreche agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) - che verrebbe adassumere il ruolo di "norma di chiusura" (esplicante, cioè, la funzionedi una sorta di "valvola di sicurezza") - la sentenza (già eventualmente)passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso inforza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o allacassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale,ristabilendosi - ancorché ex post - l'armonia tra i giudicati (già Cass. n.12999/2014; Cass. n. 5229/2016, Cass. SU, ordinanza n. 14060/2004;da ultimo Cass. sez. 5, 28/12/2025, 34314). In ogni caso, il socio nonpotrà subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in unNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado dipartecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre lasospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudiziorelativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definitocon sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialitàtecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza deipresupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi delgiudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativoal socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenutoun conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..(Cass.sez.5, 12/11/2025, n. 29900).Si è dunque giunti a restringere l'ambito di operatività dellasospensione necessaria e si è confermata la soluzione prospettata diconsentire, una volta decisa con sentenza impugnata la causapregiudicante, una rivalutazione della permanenza delle esigenze disospensione della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2,c.p.c. (Cass. sez. 5, 28/12/2025, 34314).In definitiva, come anche da ultimo affermato, la sospensionenecessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche alprocesso tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi,procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale chela definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedentevenga postulato con effetto di giudicato, in modo che possaastrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (Cass.,20/09/2017, n. 21765, v. anche Cass., 31/01/2024, n. 2942; Cass.sez. 5, 2/12/2025, 31455).La sospensione del giudizio, però, non ha valenza di atto necessario(Cass. sez.5, del 10/12/2025, n. 32067).Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026Ed infatti, salvi i casi in cui la sospensione sia imposta da unadisposizione normativa specifica, quando fra due giudizi esista unrapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia statodefinito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione delgiudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295c.p.c. ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337,secondo comma, c.p.c. come innanzi detto.2.3. Nel caso di specie non poteva prefigurarsi, nemmeno inastratto, alcun pregiudizio per la parte ed in ogni caso non potevaverificarsi alcun conflitto di giudicati, per cui non trova alcunfondamento la censura rispetto alla mancata sospensione del giudizio,quelli concernenti l’avviso di accertamento rivolto al socio unico.[OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che i giudici diprimo grado avevano di fatto escluso la possibilità di un contrasto tragiudicato trattando tutti i ricorsi nella medesima udienza anche se nonriunendoli in un’unica sentenza.Dall’epigrafe della sentenza di appello si evince, poi, chel’impugnativa riguardava le sentenze di primo grado ivi indicate e gliavvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta compresi tra il 2006ed il 2011 notificati al socio unico ed alla società.[OSCURATO:PERSONA], con l’unica sentenzaimpugnata, quindi, ha deciso tutti gli appelli riuniti e relativi allesentenze pronunciate in primo grado nei riguardi della società e neiconfronti del socio unico in relazione agli avvisi di accertamenti riportatinella parte assertiva del presente provvedimento al punto n. 5.Non doveva disporsi, pertanto, alcuna sospensione non sussistendonemmeno il presupposto della diversità dei giudizi, attesa la trattazioneunitaria (sia in primo grado, con la trattazione separata dei giudizi maNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026nell’unica udienza, sia in grado di appello, con l’unica decisione relativaa tutti i giudizi instaurati dalla società e dal socio).3. Con il nono motivo i ricorrenti censurano la CommissioneTributaria Regionale nella parte in cui ha ritenuto che la ristretta basesociale della società di capitali fosse di per sé sufficiente a farpresumere l’avvenuta distribuzione al socio del maggior redditoaccertato per la società e laddove ha ritenuto valida la contestazionerivolta al socio indipendentemente dalla definitività dell’accertamentocondotto nei confronti della società.3.1. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che nellacompagine societaria vi era un socio unico e che la società ed il sociosono stati attinti dagli avvisi di accertamento impugnati per lemedesime annualità.Con ogni evidenza trattasi di società a ristretta base.Va premesso che, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi disocietà di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzioneai soci di maggiori utili opera sia nel caso in cui vi sia una limitatapartecipazione sociale di persone fisiche, sia nel caso in cui lacompagine societaria si componga esclusivamente di società (sia dipersone sia di capitali), senza che ciò si ponga in contrasto con il divietodi presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è dato dallaristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo deisoci nella gestione sociale, con conseguente vincolo di solidarietà(Cass. Sez. 5, 09/06/2025, n. 15274).In ogni caso, la presunzione di attribuzione ai soci degli utiliextracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della base; non ènemmeno necessario che tra i soci sussista un legame di parentela,essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale poiché di regolaimplica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, laNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utileextrabilancio (Cass. Sez. 5, 24/03/2025, n. 7815).Resta ferma la possibilità per i soci di fornire la prova contraria,mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utiliovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione dellasocietà, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che icorrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale deisoci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili nonregistrati nella contabilità (Cass. Sez. 5, 09/09/2025, n. 24907, Cass.Sez. 5, 16/04/2025 n. 10004).3.2. La presunzione della distribuzione degli utili vale tanto più nelcaso di specie dove la società aveva un unico socio, rappresentantelegale e, poi, liquidatore, necessariamente compartecipe di tuttal’attività svolta e dell’eventuale utile extrabilancio.L’unico socio non ha fornito alcuna prova contraria, nemmenoprospettando alcuna delle circostanze che avrebbero consentito diritenere superata la presunzione.4. Con riferimento al primo ed al quarto motivo i ricorrentideducono la violazione dell’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., conriferimento al vizio di motivazione apparente, poiché la CommissioneTributaria Regionale nella sentenza impugnata si è limitata atrascrivere l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Monza senza esaminare le eccezioni e gli elementi di provaofferti dalla parte, non fornendo adeguata spiegazione della naturadelle operazioni contestate con riferimento al profilo della oggettivainesistenza o della soggettiva inesistenza.4.1. I motivi sono fondati sotto il profilo della contraddittorietà dellamotivazione in ordine alla natura delle operazioni contestate.I ricorrenti, nel riportare numerosi passaggi della motivazione dellasentenza di appello, hanno evidenziato che i giudici di appello nonNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026avevano valutato la documentazione prodotta a riprova dellaoperatività delle imprese considerate invece mere cartiere, quali levisure storiche ed i bilanci, non avevano compiutamente rilevato che,per ammissione degli stessi verificatori, nella fattispecie in esame siera in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, omettendo divalutare fatti non contestati nel giudizio e cioè le cessioni alle acciaieriedegli stessi metalli precedentemente acquistati dalla società, lacontabilità di magazzino, dalla quale era facile desumere i quantitatividi merce acquistati e poi venduti, il regolare pagamento delleoperazioni con mezzi tracciabili e l’oggetto esclusivo della società cheera la commercializzazione e la lavorazione dei metalli oggetto dellefatture contestate senza adeguata motivazione.4.2. Il vizio di motivazione, prospettato dai ricorrenti ai sensidell’art. 360, comma 1, num.4 c.p.c., può essere rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente,debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale allaricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura delprovvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo esserecensurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errataapplicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomaliamotivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in seguitoalla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num.5, c.p.c., dispostaNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla lege n. 134del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplicedifetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziarinon si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111,sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondocomma, num.4 c.p.c., dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale(cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez. 1, 3/3/2022, n. 7090,Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).4.3. Dalla lettura della pronuncia impugnata non si evince unautonomo processo deliberativo, bensì un mero rinvio alle risultanzedelle indagini penali, senza peraltro dar conto degli esiti delle stesse,pur a fronte della dedotta assoluzione dal reato associativo per il sociolegale rappresentante della società con la sentenza del Tribunale diMonza n. 1813/14 del 10/06/2016, come rappresentato da partericorrente, ed in assenza di qualsivoglia elemento concreto circa lacontestazione di cui all’art. 2 del d.lg. 74/2000, di utilizzazione difatture per operazioni inesistenti, pur menzionata in sentenza.In particolare, se la [OSCURATO:PERSONA] haprovveduto a ricostruire il sistema illecito disvelato nelle diverse fasisecondo la prospettazione investigativa, non ha poi approfonditol’esame del materiale istruttorio, limitandosi alla generica asserzionecirca la restituzione di parte del compenso per la dedotta emissioneillecita delle fatture, ed ha contraddittoriamente motivato in ordine allanatura delle operazioni contestate.Ed infatti, a tale ultimo riguardo, nella sentenza impugnata laCommissione ha svolto generiche affermazioni circa la qualificazionedelle operazioni contestate nei plurimi avvisi di accertamento comeoggettivamente inesistenti, per poi soffermarsi sulla naturasoggettivamente inesistente delle operazioni commerciali in esame alNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026fine di rispondere al terzo motivo di doglianza articolato dagliappellanti, non escludendole con chiara ed approfondita analisi delmateriale probatorio in atti, né chiarendo le ragioni di una possibilecoesistenza di diverse tipologie di fatture correlate alle diverseoperazioni che non ha però in alcun modo esaminato.Anzi, nell’affermare che deve ritenersi pienamente assolto l’oneredell’[OSCURATO:PERSONA] di provare anche mediantepresunzioni semplici che le operazioni non sono state effettuate, laCommissione ha anche aggiunto che, con riferimento alle operazionisoggettivamente inesistenti, è stata raggiunta la prova dellaconsapevolezza da parte del contribuente di partecipare ad operazionifraudolente poste in esse da altri soggetti, evidenziando anche che laprova della consapevolezza può fondarsi anche su verbali relativi adispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.La ambigua e contraddittoria motivazione, fondata su affermazioni chenon si conciliano e che risultano apoditticamente esposte, risulta tantopiù rilevante ove si consideri il diverso regime fiscale che interessa leoperazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, l. n.537/1993, come novellato a termini dell’art. 8, comma 1, d.l. n.16/2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi a operazionisoggettivamente inesistenti nel caso in cui si tratti di costi non utilizzatidirettamente per commettere il reato, ciò anche nel caso in cui ilcontribuente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni,purché si tratti di costi che non siano in contrasto con il principio diinerenza, certezza, determinatezza o determinabilità di cui all’art. 109t.u.i.r. (Cass. Sez. 5 , 15/10/2024, n. 26786; Cass., Sez. 5, 5 aprile2022, n. 11020; Cass., Sez. 5 30 ottobre 2013, n. 24426).In sostanza, in tema di imposte sui redditi l’acquirente dei beni puòdedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti ancheNumero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi ilimiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi dieffettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costidelle operazioni oggettivamente inesistenti.In tema di Iva, l'onere della prova relativa alla presenza di operazionioggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziariae può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza diuna idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze),mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e delladeduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto conl'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essivengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024).In tema di detrazione dell'IVA in caso di operazioni soggettivamenteinesistenti, invece, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare,anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma ancheche il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porresull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, chel'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendosostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sulcontribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza diconsapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto (Cass. n.24471/2022).Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026Da ciò deriva la rilevanza della contraddittorietà della motivazione aifini della correttezza della decisione, dovendosi trarre diverseconseguenze ove si tratti di operazioni oggettivamente inesistenti osoggettivamente inesistenti, essendo comunque necessario precisarese le diverse tipologie coesistano nella vicenda in esame e conriferimento a quali operazioni in particolare e per quali importi.Né si dà conto nella motivazione del percorso logico seguito perqualificare le operazioni in un senso o nell’altro, anche a fronte dellaindividuazione da parte della Guardia di Finanza di operazionisoggettivamente inesistenti, come riportato dalla difesa dei ricorrenti,sebbene da tale inquadramento l’[OSCURATO:PERSONA] benavrebbe potuto discostarsi, atteso che l’avviso di accertamento è untutto o in parte le conclusioni della Guardia di Finanza. Ma di tanto nonvi è contezza nella decisione impugnata.In definitiva la motivazione appare generica e contraddittoria inordine alle operazioni contestate, con conseguente nullità dellasentenza in quanto fondata su una motivazione apparente e, pertanto,del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare leragioni della decisione, in contrasto con il c.d. minimo costituzionale.13. I restanti motivi devono ritenersi assorbiti a seguitodell’accoglimento del primo e del quarto motivo.14. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo edal quarto motivo, mentre l’ottavo ed il nono motivo vanno rigettati egli altri dichiarati assorbiti, con conseguente cassazione della sentenzadi appello in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, che provvederà al nuovo esame di merito svolgendocongrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese anchedel giudizio di legittimità.Numero registro generale 30170/2018Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 8483/2026Data pubblicazione 04/04/2026La Corte, P.Q.MIn accoglimento del primo e del quarto motivo, rigettati l’ottavo ed ilnono motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnatalimitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia di secondogrado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma all’esito dell’udienza pubblica del 7 gennaio e dellacamera di consiglio del 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSabrina [OSCURATO:PERSONA]