CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 51208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 1:37, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 09/06/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 09/02/2022 cori la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di sostituzione di persona (perché, si sostituiva illegittimamente all'amministratore di una società e lo induceva in errore, al fine di procurarsi il vantaggio derivante dall'utilizzo di un'autovettura vendutagli dal rivenditore [OSCURATO:PERSONA]) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia l'omessa traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, per l'udienza di celebrazione del giudizio di appello, posto che, nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato viene indicato come "libero/assente", ma il giudice non considera il suo assoluto impedimento a comparire, noto alla Corte di appello in quanto il decreto di citazione veniva regolarmente notificato all'imputato detenuto per altra causa. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'accertamento dei fatti, fondato sulla testimonianza del rivenditore [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, non è legittimato ad effettuare dichiarazioni al P.R.A., sicché non può configurarsi la responsabilità dell'imputato, tanto più che Vasile non si presentò con il nome dell'amministratore della società. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto. Premesso che - diversamente da quanto sostenuto dal P.G. nella sua requisitoria - il giudizio di appello, come verificato dal Ccllegio, si è svolto, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], "in presenza" su richiesta del difensore (non comparso e sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.), mentre l'imputato - al quale la citazione in giudizio era stata notificata presso il carcere ove ristretto - risulta, dalla stessa intestazione della sentenza impugnata, detenuto per altra causa e assente. Rilevato dunque che lo status detentionis dell'imputato era noto al giudice di appello, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito c:he «l'assenza può costituire [...] chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non registra la volontà dell'imputato di rinunciare a presenziare all'udienza (che il suo difensore aveva chiesto svolgersi in forma non cartolare), sicché l'assenza - già dichiarata in primo grado - è stata ribadita in appello. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione