CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, per quanto qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del 17/06/2019 del Tribunale di Roma, qualificava il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 81, 648 cod. pen., rideterminando di conseguenza la pena allo stesso inflitta. 2. Ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si ,ziportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di norme processuali in relazione agli art. 533, comma 1, 192 cod. proc. pen.; ricorre un evidente travisamento della prova conseguente all'avere la Corte di appello desunto la riferibilítà della condotta di ricettazione al ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dall'agente operante Sava, che ha semplicemente dichiarato che l'autovettura si trovava nei pressi del bar dove era stato posto in essere un tentativo di furto, senza che tuttavia fosse emerso alcun reale elemento di collegamento tra tale vettura e il [OSCURATO:PERSONA]; non è inoltre stato in alcun modo riscontrata l'effettiva ricorrenza del dolo di ricettazione e dunque la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della provenienza delittuosa della cosa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.; la motivazione quanto all'applicazione della recidiva è una motivazione di fatto apparente, che non evidenzia in alcun modo la correlazione tra la gravità dell'illecito commesso e la maggiore attitudine a delinquere manifestata dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché illogica in relazione all'art. 81 cod. pen. quanto alla richiesta di porre in continuazione con il reato accertato in questa sede la condanna n. 3716/2015 emessa dalla Corte di appello di Roma in data 03/05/2016; la motivazione relativa all'intangibilità del giudicato con conseguente competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. è errata in diritto, poiché è consentito applicare la disciplina della continuazione anche nel caso in cui il reato più grave sia ancora sub iudice. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati quanto al primo e al secondo motivo di ricorso. È invece fondato quanto al terzo motivo di ricorso; sul punto la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte dì appello di Roma. 2. Quanto al primo motivo di ricorso occorre considerare che il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronti compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limiti, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già proposti con i motivi di appello (con particolare riferimento alla testimonianza dell'agente scelto Sava e alla portata delle stesse per poter ritenere il [OSCURATO:PERSONA] responsabile), senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa come lamentato dalla ricorrente. Ricorre, dunque, una mera ripetizione del motivo di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità del motivo. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 3. Nel proporre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).4. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). Né ricorre il dedotto travisamento della prova tenuto conto delle dichiarazioni del teste Sava. In tal senso appare opportuno ricordare che ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv., 264481-01; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 258774-01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente la Corte di appello con una motivazione logica e persuasiva ha ricostruito, anche ma non solo sulla base delle dichiarazioni del Sava, il contesto nell'ambito del quale maturava la condotta oggetto di contestazione, la presenza di tre soggetti tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] che cercavano di porre in essere un furto, impedito dalle forze dell'ordine, la riferibilità ai tre soggetti della vettura parcheggiata nei pressi del bar, le condizioni della vettura, la forzatura del blocchetto di accesso e delle portiere e sicure, l'apposizione di una targa falsa, la presenza della targa originale all'interno della vettura, la mancanza di qualsiasi valida giustificazione in ordine a tale mezzo da parte dei tre soggetti fermati. In tal senso venivano anche richiamate le dichiarazioni rese dal Vinci nell'immediatezza dell'arresto insieme al [OSCURATO:PERSONA] e la correlazione strumentale tra la disponibilità della vettura, evidentemente di provenienza illecita, e la refurtiva che si voleva acquisire ponendo in essere il furto che non veniva consumato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, essendo volto ad ottenere una diversa lettura degli elementi ampiamente esplicativi riportati dalla motivazione del giudice di appello quanto al riconoscimento della recidiva. Il giudice di appello ha difatti evidenziato, con una motivazione logica e del tutto priva di aporie, nel rispetto della disciplina di riferimento, gli elementi che caratterizzano la personalità del [OSCURATO:PERSONA], la portata dei plurimi precedenti penali allo stesso riferibili, il giudizio di maggiore pericolosità conseguente. Con tale motivazione esplicita, approfondita e logica il ricorrente non si confronta. 6. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso. Nel valutare la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione la Corte di appello ha richiamato in modo parziale e non corretto una parte della decisione della seconda sezione penale in realtà relativa ad un caso del tutto diverso da quello sottoposto con il motivo di appello, quanto al divieto dì reformatio in pejus e sue caratteristiche in caso dì giudizio volto a riconoscere la continuazione esterna. Nel richiamare la competenza del giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale il giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, non può sottrarsi alla decisione o demandarla al giudice dell'esecuzione, anche a fronte dell'omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati (Sez. 3, n. 30272 del 08/08/2021, Albanese, Rv. 282475-01). Il giudice di appello non può infatti esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n.990 del 13/12/2019, Fusco, Rv. 278678-01). Ricorre dunque un'omessa pronuncia sul punto. Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238-01; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014, Varrica, Rv. 262679-01) ha già chiarito che, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame dì esamìnare e decìdere sulle richieste dell'impugnante. Ne consegue che, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Dunque, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta applicazione di continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà alla dovuta valutazione. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad al