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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00489/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e furto consumato di capi d'abbigliamento (capi A e B della rubrica).

Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al capo B) della rubrica, lamentando carenza di motivazione sul punto.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo: i giudici di merito, con argomentare logico, hanno posto in evidenza come l'imputato fosse stato sorpreso in possesso della refurtiva, riconosciuta dal proprietario e allo stesso restituita, desumendo da ciò la sua colpevolezza in ordine al reato contestato.

Considerato che le doglianze difensive risultano del tutto generiche, in quanto manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e furto consumato di capi d'abbigliamento (capi A e B della rubrica). Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al capo B) della rubrica, lamentando carenza di motivazione sul punto. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo: i giudici di merito, con argomentare logico, hanno posto in evidenza come l'imputato fosse stato sorpreso in possesso della refurtiva, riconosciuta dal proprietario e allo stesso restituita, desumendo da ciò la sua colpevolezza in ordine al reato contestato. Considerato che le doglianze difensive risultano del tutto generiche, in quanto manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris