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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23119/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624- bis, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dell'imputato in data 21 giugno 2022, al verbale redatto dai Carabiniere il 20 giugno 2022 e al fascicolo fotografico in atti -, il secondo motivo di ricorso - che lamenta la mancanza totale di motivazione in ordine alla dedotta impossibilità per lo [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi della bicicletta -,il terzo motivo - che denuncia la mancanza totale di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dello [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa - e il quarto motivo di ricorso - che assume il vizio della motivazione in ordine alla dedotta incompatibilità dell'orario (erroneamente indicato) del furto attribuito al ricorrente con la sua presenza in loco lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un alternativo apprezzamento della prova e hanno perorato una diversaricostruzione qui non consentita, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere dedotto mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lfp ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] G e 40%th,4(4 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624- bis, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dell'imputato in data 21 giugno 2022, al verbale redatto dai Carabiniere il 20 giugno 2022 e al fascicolo fotografico in atti -, il secondo motivo di ricorso - che lamenta la mancanza totale di motivazione in ordine alla dedotta impossibilità per lo [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi della bicicletta -,il terzo motivo - che denuncia la mancanza totale di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dello [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa - e il quarto motivo di ricorso - che assume il vizio della motivazione in ordine alla dedotta incompatibilità dell'orario (erroneamente indicato) del furto attribuito al ricorrente con la sua presenza in loco lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un alternativo apprezzamento della prova e hanno perorato una diversaricostruzione qui non consentita, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere dedotto mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lfp ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] G e 40%th,4(4 2
Sentenza Cassazione n. 23119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris