CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono manifestamente infondati poiché prospettano tesi del tutto disancorate dal caso concreto: - il concorso nella falsificazione viene tratto dalla circostanza che il documento reca la fotografia dell'imputata; - l'imputata, in sede di identificazione, ha esibito una carta di identità recante generalità diverse dalle proprie; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si appunta sull'insussistenza del reato nel caso di falsificazione di una carta di identità straniera, è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i