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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08583/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 15 maggio 2023 che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Gup Tribunale di Roma di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e a plurimi reati scopo di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309/90 ( capi 13, 25, 31, 34, 38 45, 46), ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90 in relazione ai reati di cui ai capi 31 e 38, ha rideterminato la pena in anni 5 mesi 9 giorni 10 di reclusione.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato al capo 13 in quello di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

La Corte ha spiegato che la contestazione in esame aveva riguardo all'acquisto di hashish in quantitativo significativo, per un controvalore di 5000 euro, e che dalle intercettazioni era emerso che tale operazione si inseriva in un contesto di acquisti reiterati.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in oma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 15 maggio 2023 che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Gup Tribunale di Roma di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e a plurimi reati scopo di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309/90 ( capi 13, 25, 31, 34, 38 45, 46), ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90 in relazione ai reati di cui ai capi 31 e 38, ha rideterminato la pena in anni 5 mesi 9 giorni 10 di reclusione. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato al capo 13 in quello di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte ha spiegato che la contestazione in esame aveva riguardo all'acquisto di hashish in quantitativo significativo, per un controvalore di 5000 euro, e che dalle intercettazioni era emerso che tale operazione si inseriva in un contesto di acquisti reiterati. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08583/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris