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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47480/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 53 e ss.

I. n. 689 del 1981 è manifestamente infondato ravendone la Corte di appello adeguatamente motivato il rigetto sulla base dei numerosi precedenti penali ed esperienze detentive, tali da far ritenere la sostituzione della pena inidonea a garantire un adeguato effetto deterrente e rieducativo, tenuto conto della reiterata manifestata insofferenza al rispetto dei precetti e delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva ex art. 53 e ss. I. n. 689 del 1981 è manifestamente infondato ravendone la Corte di appello adeguatamente motivato il rigetto sulla base dei numerosi precedenti penali ed esperienze detentive, tali da far ritenere la sostituzione della pena inidonea a garantire un adeguato effetto deterrente e rieducativo, tenuto conto della reiterata manifestata insofferenza al rispetto dei precetti e delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1
Sentenza Cassazione n. 47480/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris