CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4/2O22 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando, in punto di pena, la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna dei predetti in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. 2. Entrambi i ricorrenti, con il medesimo difensore di fiducia e con unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo, violazione di legge ed i vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex artt. 61, primo comma, n. 5, c.p., osservando che in ragione della intervenuta remissione di querela esclusa detta aggravante doveva disporsi il non luogo a procedere. 3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte territoriale facendo corretta applicazione dei principi fissati da Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02) ha, con congrue argomentazione, disatteso le doglianze difensive oggi reiterate riconoscendo l'aggravante contestata per la concreta vulnerabilità della persona offesa, desunta dall'età avanzata e dal particolare stato di confusione e spavento risultante dalle dichiarazioni testimoniali indicate e dagli ulteriori elementi oggettivi sottolineati. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data