CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 22214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/01/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. e 4 d.l. n. 159 del 2011 ed in particolare l'esclusa possibilità di richiedere la fungibilità 'tra la custodia cautelare in precedenza patita e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è manifestamente infondato avendo correttamente rilevato il Tribunale come, in disparte la genericità della richiesta dalla quale non si traeva la pur prospettata erroneità del calcolo effettuato da parte della Procura generale, come l'art. 657 cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento alla possibilità di dichiarare la fungibilità della sola pena detentiva con la custodia cautelare patita, evenienza non assimilabile alla misura di prevenzione (in tal senso depone ormai lontana giurisprudenza di legittimità secondo cui il periodo di carcerazione preventiva sofferta per un reato in ordine al quale vi e stata pronuncia di proscioglimento non puo essere computato nella durata di una misura di prevenzione anteriormente applicata, Sez. 1, n. 1461 del 29/10/1969, Russo, Rv. 113509); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/