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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 37521/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17547-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 612, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2180/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata 11 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi (nella specie, trentatré), ciascuno per la somma di euro 2,80, nell'ambito di un contenzioso seriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativi alla debenza o meno del compenso per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

A sostegno del ricorso rilevò che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, rimettendogli poi la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), con obbligo di versamento del relativo importo, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riteneva non essere da lui dovuto, e perciò indebito.

Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l'opposizione limitatamente all'addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento della somma portata da ciascun decreto ingiuntivo, e condannò Poste italiane s.p.a. al pagamento delle spese, liquidate in euro 181,50 per ogni singolo decreto ingiuntivo.

2. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 21 novembre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha accolto l'opposizione, ha revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti, ha rigettato le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Ric. 2020 n. 17547 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -2- Ha osservato il Tribunale che, a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, la spedizione della lettera raccomandata (CAN) di cui si discute è obbligatoria tanto nel caso in cui la notifica sia diretta ad una persona fisica quanto che sia diretta ad una persona giuridica.

In quest'ultima ipotesi, se la notifica è eseguita a mani del legale rappresentante, la CAN non è necessaria, mentre lo è in caso di notifica a persona diversa dal legale rappresentante.

All'agente postale, quindi, non poteva, secondo il Tribunale, essere imputato alcun comportamento tale da determinare un indebito arricchimento a carico della società Poste italiane.

Da tanto conseguiva che l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere accolta, con revoca di tutti i decreti emessi.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (rectius: del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella legge n. 31 del 2008).

Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l'art. 145 cod. proc. civ., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio Ric. 2020 n. 17547 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -3- del destinatario.

Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l'agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l'altro, il precedente costituito dall'ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878, di questa Corte.

1.1. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 3) e n. 6), cod. proc. civ.; il ricorso, infatti, da un lato non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall'altro, fa riferimento ad atti — in particolare l'asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche — senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell'accaduto.

Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile perché non considera, alla luce della precedente giurisprudenza di questa Corte, che in caso di notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo (sentenze 18 febbraio 2015, n. 3261, e ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3292).

Ne consegue che la domanda non poteva essere proposta nei confronti della società Poste italiane.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Ric. 2020 n. 17547 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -4- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.100, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17547-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 612, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2180/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata 11 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi (nella specie, trentatré), ciascuno per la somma di euro 2,80, nell'ambito di un contenzioso seriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativi alla debenza o meno del compenso per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno del ricorso rilevò che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, rimettendogli poi la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), con obbligo di versamento del relativo importo, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] riteneva non essere da lui dovuto, e perciò indebito. Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l'opposizione limitatamente all'addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento della somma portata da ciascun decreto ingiuntivo, e condannò Poste italiane s.p.a. al pagamento delle spese, liquidate in euro 181,50 per ogni singolo decreto ingiuntivo. 2. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 21 novembre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha accolto l'opposizione, ha revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti, ha rigettato le domande dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Ric. 2020 n. 17547 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- Ha osservato il Tribunale che, a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, la spedizione della lettera raccomandata (CAN) di cui si discute è obbligatoria tanto nel caso in cui la notifica sia diretta ad una persona fisica quanto che sia diretta ad una persona giuridica. In quest'ultima ipotesi, se la notifica è eseguita a mani del legale rappresentante, la CAN non è necessaria, mentre lo è in caso di notifica a persona diversa dal legale rappresentante. All'agente postale, quindi, non poteva, secondo il Tribunale, essere imputato alcun comportamento tale da determinare un indebito arricchimento a carico della società Poste italiane. Da tanto conseguiva che l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere accolta, con revoca di tutti i decreti emessi. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un motivo. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2-quater, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (rectius: del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella legge n. 31 del 2008). Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l'art. 145 cod. proc. civ., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio Ric. 2020 n. 17547 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -3- del destinatario. Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l'agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l'altro, il precedente costituito dall'ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878, di questa Corte. 1.1. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 3) e n. 6), cod. proc. civ.; il ricorso, infatti, da un lato non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall'altro, fa riferimento ad atti — in particolare l'asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche — senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell'accaduto. Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile perché non considera, alla luce della precedente giurisprudenza di questa Corte, che in caso di notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest'ultimo (sentenze 18 febbraio 2015, n. 3261, e ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3292). Ne consegue che la domanda non poteva essere proposta nei confronti della società Poste italiane. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2020 n. 17547 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -4- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.100, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,
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