CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 19 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Torino il 29 febbraio 2024, ha sostituito la pena detentiva di mesi 8 di reclusione nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per mesi 8 e giorni 10 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Nichelino l'11 gennaio 2024. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti di RG., da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di circa 90 grammi di hashish, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata, in ragione del numero di dosi medie singole ricavabili, 601, delle modalità di occultamento della sostanza e del ritrovamento di due coltelli e di un bilancino di precisione (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa ha richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen. ad opera della sentenza della Consulta n. 90 del 2025, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare in proposito che la richiesta di messa alla prova non era stata formulata dall'imputato nel giudizio di merito, per cui la doglianza risulta finalizzata a ottenere un vantaggio prospettato in termini meramente esplorativi. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M