CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 01423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 26983/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO,in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5 3 38 / 6 /2022, depositata il 12 luglio2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il17 aprile2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]