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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12783/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERTA' di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLAche ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari inrelazione al reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per averecoltivato 356 piante di marijuana di altezza compresa tra 30 e 50 cm, nonchéulteriori 26 piante con altezza variabile tra 180 e 200 centimetri.

Il Tribunale delriesame ha confermato la misura cautelare.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo del propriodifensore, l’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi,sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che la presenza del Catania nel luogodella coltivazione sarebbe stata riscontrata una sola volta, esclusivamenteall’interno del casolare e non nell’area della piantagione, sicché appariva plausibilela versione fornita dall’indagato, il quale aveva riferito di trovarsi sul posto al solofine di prestare ausilio ai fratelli Macrì nelle operazioni di bonifica del casolare diproprietà del nonno;b) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle massime diesperienza utilizzate nella valutazione del quadro indiziario, avendo il giudicedesunto il concorso nella coltivazione dalla mera permanenza sul luogo;c) violazione di legge per carenza di una puntuale individualizzazione dellacondotta attribuita al ricorrente;d) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari;e) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla scelta dellamisura applicata.3.

Con successiva memoria depositata il 24 febbraio 2026, il difensoredell’indagato, ha formulato i seguenti motivi aggiunti, relativi a tre principali profilidi illegittimità dell’ordinanza impugnata.a.

Violazione del principio di offensività in concreto.

Si censura la violazionedegli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 49 c.p., nonché la manifesta illogicità dellamotivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria sullabase della sola riconducibilità botanica delle piante al tipo “cannabis”, pur inassenza di accertamenti sulla qualità, quantità ed effettiva capacità drogante dellasostanza.

L’unico narcotest, eseguito su un campione minimo e nonrappresentativo, è stato illegittimamente esteso all’intera coltivazione.

Ne derivaun giudizio fondato su una presunzione astratta di pericolosità, in contrasto con lanecessaria verifica dell’offensività in concreto e tale da escludere la sussistenza digravi indizi ex art. 273 c.p.p.b.

Vizi nella valutazione indiziaria.

Si denuncia la violazione degli artt. 192 e273 cod.proc.pen., per avere il Tribunale fatto ricorso a mere congetture,impropriamente qualificate come massime di esperienza, e per avere svolto unavalutazione atomistica degli indizi.

L’unico elemento a carico del ricorrente (la suapresenza occasionale nel casolare) è stato isolato dal contesto e caricato di valenzaindiziante senza una valutazione globale, omettendo di considerare dati contrari euna spiegazione alternativa plausibile.

La motivazione risulta quindimanifestamente illogica.c.

Violazione dell’art. 275 cod.prov.pen. sulla scelta della misura.

Si contestala motivazione apparente e stereotipata circa l’adeguatezza della misura cautelareapplicata e l’inidoneità di misure meno afflittive.

Il Tribunale non ha valorizzatoelementi decisivi quali l’incensuratezza, la stabile attività lavorativa e la condottacollaborativa dell’indagato, limitandosi a formule di stile.

La misura detentivarisulta sproporzionata, anche in considerazione del probabile esito del giudizio dimerito (pena sospesa), e in contrasto con la funzione strumentale della cautela.5.

Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.6.

All’udienza odierna, presente il solo Pubblico ministero, lo stesso si èriportato alle medesime conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, considerati tutti i motivi proposti, è inammissibile, poichéconnotato da genericità e manifesta infondatezza.2.

In linea generale, deve ribadirsi che, in materia di provvedimenti limitatividella libertà personale, la Corte di cassazione non è investita di alcun potere diriesame degli elementi fattuali e materiali delle vicende oggetto di indagine –compresa la consistenza degli indizi – né di rivalutazione delle condizioni personalidell’indagato in rapporto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura,trattandosi in entrambi i casi di valutazioni riservate al giudice di merito.Il controllo di legittimità è, pertanto, circoscritto all’esame del contenuto delprovvedimento impugnato, al fine di verificare, da un lato, la correttezza delleragioni giuridiche poste a fondamento della decisione e, allo stato degli atti, dellaqualificazione giuridica dei fatti e, dall’altro, l’assenza di manifeste illogicità nelleargomentazioni addotte a sostegno del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4,n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885).3.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione deve esserefinalizzato a verificare che la stessa: a) sia reale ed effettiva, cioè concretamenteidonea a esplicitare le ragioni poste a base della decisione; b) non siamanifestamente illogica, risultando sorretta, nei passaggi essenziali, daargomentazioni conformi alle regole della logica; c) non presenti contraddizioniinterne, ossia incongruenze insanabili tra le diverse parti della motivazione; d) nonrisulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, specificamente indicatidal ricorrente, in misura tale da comprometterne la tenuta argomentativa (Sez. 1,n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv.237012).4.

Ne consegue che, in ambito cautelare, il ricorso per cassazione èammissibile soltanto quando deduca la violazione di puntuali disposizioninormative ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i criteri dellalogica e dei principi di diritto, ma non anche quando prospetti doglianze inerentialla ricostruzione del fatto o si risolva nella richiesta di una diversa valutazionedegli elementi già scrutinati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 6,n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178).5.

L’assenza o la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.)e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è dunque sindacabile in sede dilegittimità esclusivamente ove si traduca nella violazione di specifiche norme dilegge o nella manifesta illogicità della motivazione, restando preclusa ognirivalutazione della ricostruzione fattuale (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv.276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Rv. 255460).6.

Alla luce dei limiti così tracciati del controllo di legittimità, deve rilevarsiche il ricorrente, in realtà, sollecita una rilettura alternativa del materialeprobatorio, sia con riferimento alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza(così i primi tre motivi riferiti ai gravi indizi di colpevolezza) sia in relazione alleesigenze cautelari (a cui si riferiscono i successivi), peraltro in termini generici,poiché le censure non si confrontano puntualmente con la motivazione articolatadel Tribunale del riesame.7.

L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo dettagliato la sequenza deglieventi verificatisi tra il 9 e il 13 agosto 2025, anche mediante l’inserimento didocumentazione fotografica; descrive lo stato dei luoghi del casolare, che nonpoteva qualificarsi come abbandonato; dà conto della presenza di una piantagioneaccuratamente occultata a breve distanza dall’edificio; illustra, infine, l’attivitàsvolta dagli indagati, tra cui il Catania, fornendo adeguata dimostrazione delleoperazioni di coltivazione ed essiccazione delle piante.Il coinvolgimento del Catania, ripreso mentre usciva dal casolare con 14 sacchineri, verosimilmente contenenti marijuana, è motivato con argomentazioni linearie coerenti, prive di contraddizioni logiche, con conseguente manifesta infondatezzadel terzo motivo di ricorso.8.

Con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, oggetto delquarto e del quinto motivo, il giudizio prognostico sfavorevole è stato desunto dalcontesto ambientale di realizzazione del fatto, nonché dalle concrete modalitàesecutive, ritenute indicative di un’attività illecita strutturata e non episodica.In particolare, la disponibilità di un quantitativo rilevante di sostanzastupefacente, derivante dalle operazioni di essiccazione e di trasporto dellamarijuana, unitamente all’estensione della piantagione – rimasta rigogliosa anchedopo il raccolto – è stata valorizzata quale indice di collegamenti con ambienticriminali, consentendo di escludere, in modo logicamente coerente, l’ipotesi di unacondotta occasionale e sporadica.9.

La scelta della misura applicata risulta adeguatamente motivata, atteso chela valutazione degli elementi di favore ha condotto all’adozione degli arrestidomiciliari senza strumenti di controllo, misura di minore afflittività, anche inconsiderazione del significativo quantitativo di marijuana che risultava comunquenella disponibilità degli indagati.10.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLAche ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari inrelazione al reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per averecoltivato 356 piante di marijuana di altezza compresa tra 30 e 50 cm, nonchéulteriori 26 piante con altezza variabile tra 180 e 200 centimetri. Il Tribunale delriesame ha confermato la misura cautelare.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo del propriodifensore, l’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi,sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che la presenza del Catania nel luogodella coltivazione sarebbe stata riscontrata una sola volta, esclusivamenteall’interno del casolare e non nell’area della piantagione, sicché appariva plausibilela versione fornita dall’indagato, il quale aveva riferito di trovarsi sul posto al solofine di prestare ausilio ai fratelli Macrì nelle operazioni di bonifica del casolare diproprietà del nonno;b) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle massime diesperienza utilizzate nella valutazione del quadro indiziario, avendo il giudicedesunto il concorso nella coltivazione dalla mera permanenza sul luogo;c) violazione di legge per carenza di una puntuale individualizzazione dellacondotta attribuita al ricorrente;d) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari;e) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla scelta dellamisura applicata.3. Con successiva memoria depositata il 24 febbraio 2026, il difensoredell’indagato, ha formulato i seguenti motivi aggiunti, relativi a tre principali profilidi illegittimità dell’ordinanza impugnata.a. Violazione del principio di offensività in concreto. Si censura la violazionedegli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 49 c.p., nonché la manifesta illogicità dellamotivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria sullabase della sola riconducibilità botanica delle piante al tipo “cannabis”, pur inassenza di accertamenti sulla qualità, quantità ed effettiva capacità drogante dellasostanza. L’unico narcotest, eseguito su un campione minimo e nonrappresentativo, è stato illegittimamente esteso all’intera coltivazione. Ne derivaun giudizio fondato su una presunzione astratta di pericolosità, in contrasto con lanecessaria verifica dell’offensività in concreto e tale da escludere la sussistenza digravi indizi ex art. 273 c.p.p.b. Vizi nella valutazione indiziaria. Si denuncia la violazione degli artt. 192 e273 cod.proc.pen., per avere il Tribunale fatto ricorso a mere congetture,impropriamente qualificate come massime di esperienza, e per avere svolto unavalutazione atomistica degli indizi. L’unico elemento a carico del ricorrente (la suapresenza occasionale nel casolare) è stato isolato dal contesto e caricato di valenzaindiziante senza una valutazione globale, omettendo di considerare dati contrari euna spiegazione alternativa plausibile. La motivazione risulta quindimanifestamente illogica.c. Violazione dell’art. 275 cod.prov.pen. sulla scelta della misura. Si contestala motivazione apparente e stereotipata circa l’adeguatezza della misura cautelareapplicata e l’inidoneità di misure meno afflittive. Il Tribunale non ha valorizzatoelementi decisivi quali l’incensuratezza, la stabile attività lavorativa e la condottacollaborativa dell’indagato, limitandosi a formule di stile. La misura detentivarisulta sproporzionata, anche in considerazione del probabile esito del giudizio dimerito (pena sospesa), e in contrasto con la funzione strumentale della cautela.5. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.6. All’udienza odierna, presente il solo Pubblico ministero, lo stesso si èriportato alle medesime conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, considerati tutti i motivi proposti, è inammissibile, poichéconnotato da genericità e manifesta infondatezza.2. In linea generale, deve ribadirsi che, in materia di provvedimenti limitatividella libertà personale, la Corte di cassazione non è investita di alcun potere diriesame degli elementi fattuali e materiali delle vicende oggetto di indagine –compresa la consistenza degli indizi – né di rivalutazione delle condizioni personalidell’indagato in rapporto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura,trattandosi in entrambi i casi di valutazioni riservate al giudice di merito.Il controllo di legittimità è, pertanto, circoscritto all’esame del contenuto delprovvedimento impugnato, al fine di verificare, da un lato, la correttezza delleragioni giuridiche poste a fondamento della decisione e, allo stato degli atti, dellaqualificazione giuridica dei fatti e, dall’altro, l’assenza di manifeste illogicità nelleargomentazioni addotte a sostegno del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4,n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885).3. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione deve esserefinalizzato a verificare che la stessa: a) sia reale ed effettiva, cioè concretamenteidonea a esplicitare le ragioni poste a base della decisione; b) non siamanifestamente illogica, risultando sorretta, nei passaggi essenziali, daargomentazioni conformi alle regole della logica; c) non presenti contraddizioniinterne, ossia incongruenze insanabili tra le diverse parti della motivazione; d) nonrisulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, specificamente indicatidal ricorrente, in misura tale da comprometterne la tenuta argomentativa (Sez. 1,n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv.237012).4. Ne consegue che, in ambito cautelare, il ricorso per cassazione èammissibile soltanto quando deduca la violazione di puntuali disposizioninormative ovvero la manifesta illogicità della motivazione secondo i criteri dellalogica e dei principi di diritto, ma non anche quando prospetti doglianze inerentialla ricostruzione del fatto o si risolva nella richiesta di una diversa valutazionedegli elementi già scrutinati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 6,n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178).5. L’assenza o la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.)e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è dunque sindacabile in sede dilegittimità esclusivamente ove si traduca nella violazione di specifiche norme dilegge o nella manifesta illogicità della motivazione, restando preclusa ognirivalutazione della ricostruzione fattuale (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv.276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Rv. 269885; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Rv. 255460).6. Alla luce dei limiti così tracciati del controllo di legittimità, deve rilevarsiche il ricorrente, in realtà, sollecita una rilettura alternativa del materialeprobatorio, sia con riferimento alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza(così i primi tre motivi riferiti ai gravi indizi di colpevolezza) sia in relazione alleesigenze cautelari (a cui si riferiscono i successivi), peraltro in termini generici,poiché le censure non si confrontano puntualmente con la motivazione articolatadel Tribunale del riesame.7. L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo dettagliato la sequenza deglieventi verificatisi tra il 9 e il 13 agosto 2025, anche mediante l’inserimento didocumentazione fotografica; descrive lo stato dei luoghi del casolare, che nonpoteva qualificarsi come abbandonato; dà conto della presenza di una piantagioneaccuratamente occultata a breve distanza dall’edificio; illustra, infine, l’attivitàsvolta dagli indagati, tra cui il Catania, fornendo adeguata dimostrazione delleoperazioni di coltivazione ed essiccazione delle piante.Il coinvolgimento del Catania, ripreso mentre usciva dal casolare con 14 sacchineri, verosimilmente contenenti marijuana, è motivato con argomentazioni linearie coerenti, prive di contraddizioni logiche, con conseguente manifesta infondatezzadel terzo motivo di ricorso.8. Con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, oggetto delquarto e del quinto motivo, il giudizio prognostico sfavorevole è stato desunto dalcontesto ambientale di realizzazione del fatto, nonché dalle concrete modalitàesecutive, ritenute indicative di un’attività illecita strutturata e non episodica.In particolare, la disponibilità di un quantitativo rilevante di sostanzastupefacente, derivante dalle operazioni di essiccazione e di trasporto dellamarijuana, unitamente all’estensione della piantagione – rimasta rigogliosa anchedopo il raccolto – è stata valorizzata quale indice di collegamenti con ambienticriminali, consentendo di escludere, in modo logicamente coerente, l’ipotesi di unacondotta occasionale e sporadica.9. La scelta della misura applicata risulta adeguatamente motivata, atteso chela valutazione degli elementi di favore ha condotto all’adozione degli arrestidomiciliari senza strumenti di controllo, misura di minore afflittività, anche inconsiderazione del significativo quantitativo di marijuana che risultava comunquenella disponibilità degli indagati.10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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