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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09874/2022

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ORDINANZA sul ricorso 14514/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]9 s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] G Paisiello 5 Pec.

Avv.giorgiostoduto@legalmaiLit -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] N 11 Pec. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e resistente in via incidentale - avverso la sentenza n. 146/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.Banca per il [OSCURATO:PERSONA] SpA concesse in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA] un immobile sito in Roma con la previsione di indicizzazione dei canoni al tasso di 4,0379%, soggetto ad indicizzazione periodica.

Il contratto prevedeva altresì l'obbligo di corrispondere interessi di mora da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente al tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di sei punti percentuali.

A seguito di inadempimento della utilizzatrice all'obbligazione di pagamento dei canoni periodici, la concedente si avvalse di una clausola risolutiva espressa prevista dal contratto e chiese, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la restituzione dell'immobile.

La utilizzatrice si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, assunto che si era verificata una applicazione sistematica e reiterata di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/96, chiese di accertare che le somme pagate a titolo di interessi in misura superiore al dovuto fossero imputate ai canoni di locazione, di guisa che alcun inadempimento era rilevabile da parte della utilizzatrice e che il contratto era ancora in essere tra le parti.

Nelle more del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] conferì il ramo d'azienda comprendente anche il contratto di leasing alla società [OSCURATO:PERSONA] srl che assunse la denominazione [OSCURATO:SOCIETA] e poi, a seguire, fu istituita la società [OSCURATO:SOCIETA] cui venne conferito il ramo d'azienda comprendente il contratto. 2.11 Tribunale adito accertò l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ritenendo che non potesse essere accolta la tesi della utilizzatrice di applicazione della disciplina del cd. tasso soglia agli interessi moratori e condannò la utilizzatrice alla immediata restituzione dell'immobile.

3. La Corte d'Appello di Milano, adita dalla utilizzatrice, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarò che il contratto prevedeva un tasso per interessi moratori superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 legge n. 109 del 1996 aderendo espressamente al più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che, ritenuta l'applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi moratori, ha dichiarato la nullità del patto sugli interessi eccedenti la suddetta soglia (Cass., 6- 1, n. 5598 del 6/3/2017; Cass., 3, n. 27442 del 30/10/2018).

La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto non accoglibile la tesi dell'appellante secondo la quale alla declaratoria di nullità del patto circa il tasso degli interessi moratori doveva seguire anche l'inapplicabilità degli interessi corrispettivi ed ha ribadito, invece, la naturale produzione di interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1284, primo co. c.c.

4. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso contenente anche ricorso incidentale.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA].

Parte resistente ha depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce "art. 360, co. 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, co. 2° c.c. in caso di interessi moratori usurari -violazione del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 da parte della concedente in ordine al tasso mora - usurarietà degli interessi moratori applicati - la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia travolge anche la clausola, che fissa gli interessi corrispettivi determinando così la gratuità del mutuo".

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui - una volta constatato che il tasso di mora era usurario ab origine - non ne ha tratto le conclusioni circa la gratuità del contratto, e circa la non produttività di qualunque tipo di interesse.

Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe da cassare nella parte in cui ha ritenuto che fossero comunque dovuti gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1284 c.c. perché la finalità della normativa antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996 e all'art. 1, co. 1 D.L. n. 394/2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sarebbe garantita solo laddove l'usura- che determina una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore - fosse scongiurata in radice, con la negazione della debenza di qualunque somma a titolo di interessi. 1.1 II motivo è infondato.

Il richiamo contenuto nell'art. 1815, secondo co. c.c. alla non debenza di interessi deve ritenersi relativo ai soli interessi moratori usurari mentre, anche in ragione della diversità di funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, non si può escludere che, essendo nulla la clausola relativa agli interessi moratori, il contratto resti comunque soggetto alla produzione degli interessi legali (corrispettivi).

In tal senso si esprime Cass., n. 27442 del 2018 e, testualmente, anche Cass., S.U., n. 19597 del 18/9/2020 secondo cui "Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c." (in termini anche Cass., 3 n. 22890 del 2019) Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

Sul motivo di ricorso incidentale: 1.Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce "art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 c.c. e 1224 c.c. nonché dell'art. 1382 c.c.

Gli interessi moratori non possono essere oggetto di valutazione comparativa con il cd.

"tasso soglia" giacché non costituiscono componente del TEGM periodicamente rilevati secondo i criteri disposti da Banca d'Italia e, dunque, difetta il necessario ed inscindibile presupposto di simmetria ed omogeneità dei termini di raffronto (Cass., n. 22270 del 3/11/2016 e, più recentemente, Cass., S.U. n. 16303 del 20/6/2018).

In quanto costituenti la predeterminata quantificazione del danno derivante dall'inadempimento, essi rientrano nell'alveo della previsione di cui all'art. 1382 c.c. e, pertanto, possono essere oggetto di valutazione di eventuale (manifesta) eccessività ai sensi dell'art. 1384 c.c." AL-( La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha accomunato interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'applicazione della normativa antiusura mentre le due categorie di interessi avrebbero natura e finalità del tutto distinte.

I corrispettivi avrebbero funzione di corrispettivo per il godimento di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre gli interessi moratori non avrebbero alcun ruolo nella concessione del credito ma rappresenterebbero la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dall'eventuale ritardo o dal mancato pagamento dell'obbligazione pecuniaria.

Le due categorie si differenzierebbero anche sul piano della disciplina applicabile in quanto i moratori sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito e sono introdotti coattivamente per legge, in caso di inadempimento anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, data la loro natura latamente punitiva.

Dovrebbero allora assumere rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni, spese diverse da quelle connesse a imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla cd. mora debendi. 1.1 n motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo sottolineato che, al di là della diversità e della differenza di presupposti, entrambe le categorie di interessi sono soggette all'applicazione della normativa antiusura.

Né è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del tasso effettivo globale medio che costituisce la base sulla quale determinare "il tasso soglia": non è preclusa infatti l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, co. 1 della

I. n. 108 del 1996.

Ad opinare diversamente, si porrebbe nel nulla la disciplina antiusura la cui unica tutela è rimessa all'applicazione del controllo dei tassi.

La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso di prevedere la nullità del patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia di cui all'art. 2 della

I. n. 108 del 1996 (Cass., 3, n. 27442 del 30/10/2018) ed è altresì consolidata nel senso di ritenere che la normativa antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applichi anche agli interessi moratori (Cass., S.U., n. 19597 del 18/9/2020. 2.Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati e le spese del giudizio di cassazione sono compensate.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti di un importo pari a quello versato per ciascun ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per ciascuno dei ricorsi, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14514/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]9 s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] G Paisiello 5 Pec. Avv.giorgiostoduto@legalmaiLit -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] N 11 Pec. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e resistente in via incidentale - avverso la sentenza n. 146/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.Banca per il [OSCURATO:PERSONA] SpA concesse in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA] un immobile sito in Roma con la previsione di indicizzazione dei canoni al tasso di 4,0379%, soggetto ad indicizzazione periodica. Il contratto prevedeva altresì l'obbligo di corrispondere interessi di mora da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente al tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di sei punti percentuali. A seguito di inadempimento della utilizzatrice all'obbligazione di pagamento dei canoni periodici, la concedente si avvalse di una clausola risolutiva espressa prevista dal contratto e chiese, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la restituzione dell'immobile. La utilizzatrice si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, assunto che si era verificata una applicazione sistematica e reiterata di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/96, chiese di accertare che le somme pagate a titolo di interessi in misura superiore al dovuto fossero imputate ai canoni di locazione, di guisa che alcun inadempimento era rilevabile da parte della utilizzatrice e che il contratto era ancora in essere tra le parti. Nelle more del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] conferì il ramo d'azienda comprendente anche il contratto di leasing alla società [OSCURATO:PERSONA] srl che assunse la denominazione [OSCURATO:SOCIETA] e poi, a seguire, fu istituita la società [OSCURATO:SOCIETA] cui venne conferito il ramo d'azienda comprendente il contratto. 2.11 Tribunale adito accertò l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ritenendo che non potesse essere accolta la tesi della utilizzatrice di applicazione della disciplina del cd. tasso soglia agli interessi moratori e condannò la utilizzatrice alla immediata restituzione dell'immobile. 3. La Corte d'Appello di Milano, adita dalla utilizzatrice, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarò che il contratto prevedeva un tasso per interessi moratori superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 legge n. 109 del 1996 aderendo espressamente al più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che, ritenuta l'applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi moratori, ha dichiarato la nullità del patto sugli interessi eccedenti la suddetta soglia (Cass., 6- 1, n. 5598 del 6/3/2017; Cass., 3, n. 27442 del 30/10/2018). La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto non accoglibile la tesi dell'appellante secondo la quale alla declaratoria di nullità del patto circa il tasso degli interessi moratori doveva seguire anche l'inapplicabilità degli interessi corrispettivi ed ha ribadito, invece, la naturale produzione di interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1284, primo co. c.c. 4. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso contenente anche ricorso incidentale.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA]. Parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce "art. 360, co. 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, co. 2° c.c. in caso di interessi moratori usurari -violazione del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 da parte della concedente in ordine al tasso mora - usurarietà degli interessi moratori applicati - la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia travolge anche la clausola, che fissa gli interessi corrispettivi determinando così la gratuità del mutuo". La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui - una volta constatato che il tasso di mora era usurario ab origine - non ne ha tratto le conclusioni circa la gratuità del contratto, e circa la non produttività di qualunque tipo di interesse. Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe da cassare nella parte in cui ha ritenuto che fossero comunque dovuti gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1284 c.c. perché la finalità della normativa antiusura di cui alla legge n. 108 del 1996 e all'art. 1, co. 1 D.L. n. 394/2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sarebbe garantita solo laddove l'usura- che determina una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore - fosse scongiurata in radice, con la negazione della debenza di qualunque somma a titolo di interessi. 1.1 II motivo è infondato. Il richiamo contenuto nell'art. 1815, secondo co. c.c. alla non debenza di interessi deve ritenersi relativo ai soli interessi moratori usurari mentre, anche in ragione della diversità di funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, non si può escludere che, essendo nulla la clausola relativa agli interessi moratori, il contratto resti comunque soggetto alla produzione degli interessi legali (corrispettivi). In tal senso si esprime Cass., n. 27442 del 2018 e, testualmente, anche Cass., S.U., n. 19597 del 18/9/2020 secondo cui "Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c." (in termini anche Cass., 3 n. 22890 del 2019) Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Sul motivo di ricorso incidentale: 1.Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce "art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 c.c. e 1224 c.c. nonché dell'art. 1382 c.c. Gli interessi moratori non possono essere oggetto di valutazione comparativa con il cd. "tasso soglia" giacché non costituiscono componente del TEGM periodicamente rilevati secondo i criteri disposti da Banca d'Italia e, dunque, difetta il necessario ed inscindibile presupposto di simmetria ed omogeneità dei termini di raffronto (Cass., n. 22270 del 3/11/2016 e, più recentemente, Cass., S.U. n. 16303 del 20/6/2018). In quanto costituenti la predeterminata quantificazione del danno derivante dall'inadempimento, essi rientrano nell'alveo della previsione di cui all'art. 1382 c.c. e, pertanto, possono essere oggetto di valutazione di eventuale (manifesta) eccessività ai sensi dell'art. 1384 c.c." AL-( La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha accomunato interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'applicazione della normativa antiusura mentre le due categorie di interessi avrebbero natura e finalità del tutto distinte. I corrispettivi avrebbero funzione di corrispettivo per il godimento di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre gli interessi moratori non avrebbero alcun ruolo nella concessione del credito ma rappresenterebbero la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dall'eventuale ritardo o dal mancato pagamento dell'obbligazione pecuniaria. Le due categorie si differenzierebbero anche sul piano della disciplina applicabile in quanto i moratori sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito e sono introdotti coattivamente per legge, in caso di inadempimento anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, data la loro natura latamente punitiva. Dovrebbero allora assumere rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni, spese diverse da quelle connesse a imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla cd. mora debendi. 1.1 n motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo sottolineato che, al di là della diversità e della differenza di presupposti, entrambe le categorie di interessi sono soggette all'applicazione della normativa antiusura. Né è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del tasso effettivo globale medio che costituisce la base sulla quale determinare "il tasso soglia": non è preclusa infatti l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, co. 1 della I. n. 108 del 1996. Ad opinare diversamente, si porrebbe nel nulla la disciplina antiusura la cui unica tutela è rimessa all'applicazione del controllo dei tassi. La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso di prevedere la nullità del patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. n. 108 del 1996 (Cass., 3, n. 27442 del 30/10/2018) ed è altresì consolidata nel senso di ritenere che la normativa antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applichi anche agli interessi moratori (Cass., S.U., n. 19597 del 18/9/2020. 2.Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati e le spese del giudizio di cassazione sono compensate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti di un importo pari a quello versato per ciascun ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per ciascuno dei ricorsi, se dovuto. Così de
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