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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 44225/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dei riesame, in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2022 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto in data 03 marzo 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro sui beni mobili, immobili, complessi aziendali e quote societarie in sua disponibilità.

La Corte di appello di Catanzaro, con decreto emesso in data 03 marzo 2021, ha disposto il sequestro preventivo su detti beni, ai sensi degli artt. 321 comma 2, cod.proc.pen., 240-bis e 416-bis, comma 7, cod.pen., in relazione alla condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado, per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. ed altri. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una prima istanza di riesame e il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato il provvedimento ablatorio; tale provvedimento era stato però annullato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3610 emessa il 01/12/2021, e il Tribunale del riesame, in data 17 febbraio 2022, aveva disposto il dissequestro di alcuni beni.

Anche quest'ultimo provvedimento era stato oggetto di ricorso presso la Corte di cassazione, con riferimento alla reiezione delle istanze non accolte, e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 44221 emessa il 29/09/2022, ha nuovamente annullato l'ordinanza disponendo un nuovo giudizio, in particolare in ordine al sequestro di tre imprese, la [OSCURATO:SOCIETA], l'impresa individuale della moglie dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] srl, quanto alla natura del sequestro disposto, alla 'mafiosità' delle imprese per giustificare il sequestro ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod.pen., alla proporzionalità del sequestro, e al periculum in mora, richiesto dall'art. 321 cod.proc.pen.

Il Tribunale del riesame, richiamati i presupposti di applicabilità dei diversi sequestri previsti dall'art. 416-bis, comma 7, cod.pen, e dall'art. 240-bis cod.pen., ha in primo luogo ritenuto sussistente a carico del Poerio il fumus del delitto di cui 416-bis cod.pen., stante la condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 09 giugno 2021, che lo ha ritenuto un esponente di spicco del clan Arena, nonché sussistente la riferibilità a questo imputato e a sua moglie [OSCURATO:PERSONA] delle tre imprese sequestrate, e il loro carattere di 'mafiosità', essendo stati gli ingenti introiti della [OSCURATO:SOCIETA] destinati alle casse del clan ed essendo state le altre due imprese costituite con denaro proveniente dal medesimo clan, come ha ritenuto dimostrato dalla notevole sproporzione tra i loro capitali o i loro investimenti e i redditi dei predetti coniugi, anche tenendo conto della loro asserita evasione fiscale.

Le medesime valutazioni sono state estese al sequestro, finalizzato alla confisca ai sensi delle norme predette, dei beni immobili e mobili registrati elencati nel provvedimento oggetto di riesame, e delle somme depositate sui conti correnti.

Il sequestro di tali beni e denari è stato ritenuto legittimo in quanto finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen. combinato con l'art. 416-bis, commi 1 e 7, cod.pen., costituendo essi il prodotto o profitto dei reati commessi dall'associazione criminosa, o comunque di beni che costituiscono impiego dei proventi del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., come dimostrato dalla rilevante sproporzione tra il loro valore e i redditi leciti del nucleo familiare.

Quanto al periculum in mora, il giudice del rinvio lo ha ritenuto ampiamente provato dalla caratura criminale del Poerio, che insieme alla moglie ha amministrato per quasi venti anni ingenti risorse di natura illecita, affinando metodi sofisticati di dissimulazione e reinvestimento dei cespiti stessi, e che ha infine riportato una pesante condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.

Per tali ragioni ha ritenuto sussistente il pericolo che i vari beni vengano alienati, trasformati o reimpiegati, e ha ritenuto altresì necessario evitare che imprese 'mafiose' continuino ad operare utilizzando metodi e capitali illeciti, così alterando la libera concorrenza e l'iniziativa economica privata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi

2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., e agli artt. 240-bis e 416-bis, comma 7, cod.pen.

La motivazione del provvedimento impugnato contiene un vizio così radicale da consentire di qualificare sussistente la violazione di legge.

In particolare, il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro sulle imprese limitandosi a prendere atto della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., peraltro non ancora definitiva, trascurando il fatto che essa non è sufficiente per far ritenere che i beni amministrati dal ricorrente siano provento di delitti o siano finanziati con provviste illecite, ed ha omesso di valutare se sia provato un collegamento tra questi e il delitto sopra indicato, attribuito al ricorrente.

La natura 'mafiosa' di un'impresa, poi, non può essere dedotta dalla pericolosità sociale del presunto titolare, dovendo invece essere accertato che essa abbia avuto un'origine illecita o che l'associazione criminosa l'abbia agevolata, mentre il Tribunale del riesame non ha accertato se il patrimonio del ricorrente si sia formato mediante lo sfruttamento della sua partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo di fatto illecito il suo arricchimento solo perché egli apparterrebbe ad una tale consorteria, ed ha attribuito natura 'mafiosa' alle imprese amministrate da lui o da sua moglie solo perché gestite da un soggetto accusato di partecipare ad essa.

Alle imprese gestite dalla moglie, poi, la natura 'mafiosa' è stata attribuita per derivazione dalla natura attribuita alla [OSCURATO:SOCIETA], asserendo che esse sarebbero state costituite con i proventi illeciti erogati da quest'ultima al clan Arena.

Non è stato risposto neppure alla censura contenuta nella sentenza rescindente, circa il mancato chiarimento della natura del sequestro disposto sulle varie imprese, se si tratti di sequestro finalizzato ad impedire la reiterazione criminosa, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., se di sequestro funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen., se di sequestro prodromico alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod.pen.

L'omissione è particolarmente rilevante per le imprese di cui è titolare o amministratrice la Cozza, che è stata assolta dal reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e per la quale è stata anche esclusa l'aggravante della finalità mafiosa.

Non si è, infine, tenuto conto della consulenza depositata dalla difesa, che ha dimostrato non solo un accumulo di redditi derivante da evasione fiscale ma anche il possesso, in origine, di una provvista economica lecita, impiegata per avviare le varie attività.

La motivazione omette anche di valutare il requisito del periculum in mora, in quanto esso viene dedotto dal fumus del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, senza indicare i motivi per cui esso sarebbe concreto ed effettivo.

2.1. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., in relazione all'art. 627 cod.proc.pen..

Il Tribunale del riesame non ha ottemperato all'onere motivazionale circa il requisito della proporzionalità, perché si è limitato ad affermare che la difesa non ha fornito elementi che consentano di ritenere sussistenti redditi idonei per supportare gli acquisti delle quote societarie compiuti dal Poerio e dalla moglie dal 2002 in poi, ed ha del tutto disatteso la consulenza sopra già indicata, dalla quale deriva la prova che il reddito familiare era congruo con il loro tenore di vita e gli investimenti immobiliari realizzati, né ha tenuto conto della notevole entità dell'evasione fiscale commessa negli anni, con la quale è stata formata la provvista necessaria per gli investimenti.

La valutazione della sproporzione effettuata dal Tribunale del riesame solo sulla base dei redditi dichiarati al fisco non dimostra, quindi, l'effettiva condizione della disponibilità patrimoniale del nucleo familiare.

La sproporzione, poi, non è stata riferita al momento dell'acquisto di ciascun bene, essendo state alcune delle imprese sequestrate costituite negli anni '90, quindi prima della decorrenza delle ipotesi criminose contestate, che risale al 2002, e che l'immobile adibito a casa coniugale è stato costruito abusivamente dal padre del ricorrente anteriormente a tale data.

3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, da valere come memoria, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio, e ad essa si è riportato nella discussione orale.

4. In data 19 giugno 2023 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno inviato copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 22 febbraio 2023 in relazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro avverso il ricorrente, chiedendo di valutare l'incidenza, sul provvedimento impugnato, di tale decisione, parzialmente assolutoria per alcuni dei reati a lui contestati.

5. All'udienza del 21 giugno 2023 le parti hanno concluso come riportato nel verbale di udienza, ma la Corte ha disposto il rinvio della deliberazione all'udienza del 20 settembre 202, stante la molteplicità e complessità delle questioni da decidere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more della presente procedura, il procedimento in corso a carico del ricorrente davanti alla Corte di appello di Catanzaro, nell'ambito del quale i giudici hanno emesso, in data 03 marzo 2021, il provvedimento di sequestro preventivo del quale si discute, è stato definito con la sentenza di questa Corte n. 24950, emessa in data 22 febbraio 2023 e depositata in data 09 giugno 2023.

Con essa, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di malversazione, perché il fatto non sussiste, e con rinvio per le aggravanti di cui all'art. 461-bis, comma 4 e comma 6, cod.pen., ma ha rigettato nel resto il ricorso, confermando così la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., inflitta dalle due sentenze di merito.

Nessuna decisione è stata pronunciata con riferimento alla confisca dei beni del condannato [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro l'aveva disposta, con la sentenza emessa in data 18 giugno 2019, sui beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] in base al decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero in data 15 maggio 2017 e convalidato dal g.i.p. distrettuale in data 25 maggio 2017, che è stato dichiarato inefficace dalla Corte di cassazione solo in data 23 febbraio 2021.

La Corte di appello di Catanzaro, in data 03 marzo 2021, ha disposto nuovamente il sequestro preventivo sui medesimi beni, con decreto che è stato solo in parte modificato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza emessa il 17 febbraio 2022, e con la dichiarazione di conferma della sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato anche la confisca disposta nella sentenza di primo grado, che egli aveva impugnato.

1.2. La declaratoria di conferma della confisca non è stata oggetto di ricorso, per quanto risulta dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 24950/2023, sopra citata, ed è pertanto divenuta definitiva, in quanto relativa ai reati per i quali la condanna è stata confermata, in particolare al delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen.

Infatti l'annullamento, con rinvio o meno, solo delle aggravanti di detto reato e dei reati di malversazione, in ordine ai quali il g.u.p. non aveva disposto la confisca dei beni, avendone assolto l'imputato, non incide sulla definitività della confisca, né il giudice di rinvio potrà valutarne la sussistenza, non essendo tale punto oggetto del provvedimento di rinvio.

2. Deve pertanto applicarsi il principio stabilito da questa Corte, secondo cui: «In caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponga anche la confisca per equivalente di somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, in quanto a seguito del provvedimento ablatorio, divenuto definitivo, è preclusa la possibilità di ottenere la restituzione di quanto confiscato. (In motivazione la Corte ha escluso che a differente conclusione possa indurre la disposizione di cui all'art. 323,comma 3, cod. proc. pen., che è riferibile all'ipotesi di confisca disposta con sentenza di condanna non irrevocabile)» (Sez. 6, n. 10095 del 24/02/2021, Rv. 280843).

La sopravvenuta definitività del provvedimento di confisca fa dunque venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sulla legittimità o meno del decreto di sequestro preventivo, perché essa non potrebbe avere un riflesso sulla disponibilità dei beni in sequestro, divenuti vincolati in base ad un diverso titolo.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen., per carenza di interesse La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente.

Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dei riesame, in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2022 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto in data 03 marzo 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro sui beni mobili, immobili, complessi aziendali e quote societarie in sua disponibilità. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto emesso in data 03 marzo 2021, ha disposto il sequestro preventivo su detti beni, ai sensi degli artt. 321 comma 2, cod.proc.pen., 240-bis e 416-bis, comma 7, cod.pen., in relazione alla condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di primo grado, per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. ed altri. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto una prima istanza di riesame e il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato il provvedimento ablatorio; tale provvedimento era stato però annullato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3610 emessa il 01/12/2021, e il Tribunale del riesame, in data 17 febbraio 2022, aveva disposto il dissequestro di alcuni beni. Anche quest'ultimo provvedimento era stato oggetto di ricorso presso la Corte di cassazione, con riferimento alla reiezione delle istanze non accolte, e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 44221 emessa il 29/09/2022, ha nuovamente annullato l'ordinanza disponendo un nuovo giudizio, in particolare in ordine al sequestro di tre imprese, la [OSCURATO:SOCIETA], l'impresa individuale della moglie dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] srl, quanto alla natura del sequestro disposto, alla 'mafiosità' delle imprese per giustificare il sequestro ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod.pen., alla proporzionalità del sequestro, e al periculum in mora, richiesto dall'art. 321 cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame, richiamati i presupposti di applicabilità dei diversi sequestri previsti dall'art. 416-bis, comma 7, cod.pen, e dall'art. 240-bis cod.pen., ha in primo luogo ritenuto sussistente a carico del Poerio il fumus del delitto di cui 416-bis cod.pen., stante la condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 09 giugno 2021, che lo ha ritenuto un esponente di spicco del clan Arena, nonché sussistente la riferibilità a questo imputato e a sua moglie [OSCURATO:PERSONA] delle tre imprese sequestrate, e il loro carattere di 'mafiosità', essendo stati gli ingenti introiti della [OSCURATO:SOCIETA] destinati alle casse del clan ed essendo state le altre due imprese costituite con denaro proveniente dal medesimo clan, come ha ritenuto dimostrato dalla notevole sproporzione tra i loro capitali o i loro investimenti e i redditi dei predetti coniugi, anche tenendo conto della loro asserita evasione fiscale. Le medesime valutazioni sono state estese al sequestro, finalizzato alla confisca ai sensi delle norme predette, dei beni immobili e mobili registrati elencati nel provvedimento oggetto di riesame, e delle somme depositate sui conti correnti. Il sequestro di tali beni e denari è stato ritenuto legittimo in quanto finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen. combinato con l'art. 416-bis, commi 1 e 7, cod.pen., costituendo essi il prodotto o profitto dei reati commessi dall'associazione criminosa, o comunque di beni che costituiscono impiego dei proventi del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., come dimostrato dalla rilevante sproporzione tra il loro valore e i redditi leciti del nucleo familiare. Quanto al periculum in mora, il giudice del rinvio lo ha ritenuto ampiamente provato dalla caratura criminale del Poerio, che insieme alla moglie ha amministrato per quasi venti anni ingenti risorse di natura illecita, affinando metodi sofisticati di dissimulazione e reinvestimento dei cespiti stessi, e che ha infine riportato una pesante condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. Per tali ragioni ha ritenuto sussistente il pericolo che i vari beni vengano alienati, trasformati o reimpiegati, e ha ritenuto altresì necessario evitare che imprese 'mafiose' continuino ad operare utilizzando metodi e capitali illeciti, così alterando la libera concorrenza e l'iniziativa economica privata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi 2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., e agli artt. 240-bis e 416-bis, comma 7, cod.pen. La motivazione del provvedimento impugnato contiene un vizio così radicale da consentire di qualificare sussistente la violazione di legge. In particolare, il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro sulle imprese limitandosi a prendere atto della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., peraltro non ancora definitiva, trascurando il fatto che essa non è sufficiente per far ritenere che i beni amministrati dal ricorrente siano provento di delitti o siano finanziati con provviste illecite, ed ha omesso di valutare se sia provato un collegamento tra questi e il delitto sopra indicato, attribuito al ricorrente. La natura 'mafiosa' di un'impresa, poi, non può essere dedotta dalla pericolosità sociale del presunto titolare, dovendo invece essere accertato che essa abbia avuto un'origine illecita o che l'associazione criminosa l'abbia agevolata, mentre il Tribunale del riesame non ha accertato se il patrimonio del ricorrente si sia formato mediante lo sfruttamento della sua partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo di fatto illecito il suo arricchimento solo perché egli apparterrebbe ad una tale consorteria, ed ha attribuito natura 'mafiosa' alle imprese amministrate da lui o da sua moglie solo perché gestite da un soggetto accusato di partecipare ad essa. Alle imprese gestite dalla moglie, poi, la natura 'mafiosa' è stata attribuita per derivazione dalla natura attribuita alla [OSCURATO:SOCIETA], asserendo che esse sarebbero state costituite con i proventi illeciti erogati da quest'ultima al clan Arena. Non è stato risposto neppure alla censura contenuta nella sentenza rescindente, circa il mancato chiarimento della natura del sequestro disposto sulle varie imprese, se si tratti di sequestro finalizzato ad impedire la reiterazione criminosa, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod.proc.pen., se di sequestro funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen., se di sequestro prodromico alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod.pen. L'omissione è particolarmente rilevante per le imprese di cui è titolare o amministratrice la Cozza, che è stata assolta dal reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e per la quale è stata anche esclusa l'aggravante della finalità mafiosa. Non si è, infine, tenuto conto della consulenza depositata dalla difesa, che ha dimostrato non solo un accumulo di redditi derivante da evasione fiscale ma anche il possesso, in origine, di una provvista economica lecita, impiegata per avviare le varie attività. La motivazione omette anche di valutare il requisito del periculum in mora, in quanto esso viene dedotto dal fumus del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, senza indicare i motivi per cui esso sarebbe concreto ed effettivo. 2.1. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., in relazione all'art. 627 cod.proc.pen.. Il Tribunale del riesame non ha ottemperato all'onere motivazionale circa il requisito della proporzionalità, perché si è limitato ad affermare che la difesa non ha fornito elementi che consentano di ritenere sussistenti redditi idonei per supportare gli acquisti delle quote societarie compiuti dal Poerio e dalla moglie dal 2002 in poi, ed ha del tutto disatteso la consulenza sopra già indicata, dalla quale deriva la prova che il reddito familiare era congruo con il loro tenore di vita e gli investimenti immobiliari realizzati, né ha tenuto conto della notevole entità dell'evasione fiscale commessa negli anni, con la quale è stata formata la provvista necessaria per gli investimenti. La valutazione della sproporzione effettuata dal Tribunale del riesame solo sulla base dei redditi dichiarati al fisco non dimostra, quindi, l'effettiva condizione della disponibilità patrimoniale del nucleo familiare. La sproporzione, poi, non è stata riferita al momento dell'acquisto di ciascun bene, essendo state alcune delle imprese sequestrate costituite negli anni '90, quindi prima della decorrenza delle ipotesi criminose contestate, che risale al 2002, e che l'immobile adibito a casa coniugale è stato costruito abusivamente dal padre del ricorrente anteriormente a tale data. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, da valere come memoria, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio, e ad essa si è riportato nella discussione orale. 4. In data 19 giugno 2023 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno inviato copia del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 22 febbraio 2023 in relazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro avverso il ricorrente, chiedendo di valutare l'incidenza, sul provvedimento impugnato, di tale decisione, parzialmente assolutoria per alcuni dei reati a lui contestati. 5. All'udienza del 21 giugno 2023 le parti hanno concluso come riportato nel verbale di udienza, ma la Corte ha disposto il rinvio della deliberazione all'udienza del 20 settembre 202, stante la molteplicità e complessità delle questioni da decidere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more della presente procedura, il procedimento in corso a carico del ricorrente davanti alla Corte di appello di Catanzaro, nell'ambito del quale i giudici hanno emesso, in data 03 marzo 2021, il provvedimento di sequestro preventivo del quale si discute, è stato definito con la sentenza di questa Corte n. 24950, emessa in data 22 febbraio 2023 e depositata in data 09 giugno 2023. Con essa, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di malversazione, perché il fatto non sussiste, e con rinvio per le aggravanti di cui all'art. 461-bis, comma 4 e comma 6, cod.pen., ma ha rigettato nel resto il ricorso, confermando così la condanna del predetto per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., inflitta dalle due sentenze di merito. Nessuna decisione è stata pronunciata con riferimento alla confisca dei beni del condannato [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro l'aveva disposta, con la sentenza emessa in data 18 giugno 2019, sui beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] in base al decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero in data 15 maggio 2017 e convalidato dal g.i.p. distrettuale in data 25 maggio 2017, che è stato dichiarato inefficace dalla Corte di cassazione solo in data 23 febbraio 2021. La Corte di appello di Catanzaro, in data 03 marzo 2021, ha disposto nuovamente il sequestro preventivo sui medesimi beni, con decreto che è stato solo in parte modificato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza emessa il 17 febbraio 2022, e con la dichiarazione di conferma della sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato anche la confisca disposta nella sentenza di primo grado, che egli aveva impugnato. 1.2. La declaratoria di conferma della confisca non è stata oggetto di ricorso, per quanto risulta dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 24950/2023, sopra citata, ed è pertanto divenuta definitiva, in quanto relativa ai reati per i quali la condanna è stata confermata, in particolare al delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. Infatti l'annullamento, con rinvio o meno, solo delle aggravanti di detto reato e dei reati di malversazione, in ordine ai quali il g.u.p. non aveva disposto la confisca dei beni, avendone assolto l'imputato, non incide sulla definitività della confisca, né il giudice di rinvio potrà valutarne la sussistenza, non essendo tale punto oggetto del provvedimento di rinvio. 2. Deve pertanto applicarsi il principio stabilito da questa Corte, secondo cui: «In caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponga anche la confisca per equivalente di somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, in quanto a seguito del provvedimento ablatorio, divenuto definitivo, è preclusa la possibilità di ottenere la restituzione di quanto confiscato. (In motivazione la Corte ha escluso che a differente conclusione possa indurre la disposizione di cui all'art. 323,comma 3, cod. proc. pen., che è riferibile all'ipotesi di confisca disposta con sentenza di condanna non irrevocabile)» (Sez. 6, n. 10095 del 24/02/2021, Rv. 280843). La sopravvenuta definitività del provvedimento di confisca fa dunque venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sulla legittimità o meno del decreto di sequestro preventivo, perché essa non potrebbe avere un riflesso sulla disponibilità dei beni in sequestro, divenuti vincolati in base ad un diverso titolo. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen., per carenza di interesse La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282
Decreto Cassazione n. 44225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris