CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 18636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9512/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do mi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (SUISSE) SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] in liqui- dazione, in persona dei liquidatori p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.A. [già [OSCURATO:PERSONA] (Suisse) S.a., già [OSCURATO:PERSONA] (Suisse) Morval S.a.], in persona dei legali rappresen- tanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] di Valgiurata e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo, n. 149; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Napoli n. 664/23, depositata il 16 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] (Suisse),Società anonima di diritto svizzero in liquidazione,e l'[OSCURATO:PERSONA] (Suisse) S.a., per sentir accertare l'invalidità di due contratti d'investimento finanziariosottoscritti rispettivamente nel mese di maggio 2003 e nel mese di dicembre 2005, con la condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate, ed in subordine per sentirne accertare la responsabilità con- trattuale, con la condanna al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda, riferì che le Banche, avvalendosi dell'operato di due sedicenti intermediari, successivamente sottoposti a procedimento pe- nale proprio a causa della condotta tenuta nei confronti di essa attrice e di numerosi altri investitori, avevano raccolto consistenti somme, andate poi disperse a causad'investimenti non autorizzati effettuati dai medesimi inter- mediari, i quali avevano potuto agire indisturbati grazie alle clausole contrat- tuali imposte dalle Banche ed all'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulle stesse. Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA], sostenendo di non essere legata da alcun rapporto ai cosiddetti intermediari Palumbo e Campagna , i quali avevano agito in qualità di consulenti dell'attrice, e chiedendo quindi il rigetto della domanda. Si costituì inoltre la Bipielle, ed eccepì il difetto di giurisdizione dell'Auto- rità giudiziaria italiana, nonché, in via subordinata, l'infondatezza della do- manda. 1.1. Con sentenza del 3 marzo 2017, il Tribunale di Napoli dichiarò il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, per essere la contro- versia riservata a quella della Svizzera. 2. L'impugnazione proposta dalla Dotoliè stata rigettata dalla Corte d'Ap- pello di Napoli con sentenza del 16 febbraio 2023. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non pertinenti le cen- sure riflettenti la nullità dei contratti d'investimento e della clausola di ele- zione della giurisdizione straniera, rilevando che il difetto di giurisdizione era stato dichiarato in applicazione non già della predetta clausola, ma delcriterio generale di cui all'art. 2 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. Premesso inoltre che la giurisdizione si determina in base alla domanda, da individuarsi con riferimento al petitumsostanziale, ha confermato che, ai sensi dell'art. 2 cit., la giurisdizione spettava al Giudice svizzero, nel cui ter- ritorio avevano domicilio entrambe le Banche. Ha ribadito inoltre l'inapplica- bilità dell'art. 16 della Convenzione, osservando che, sebbene la Dotoli rive- stisse la qualità di consumatore, non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative previste dall'art. 15, ed in particolare quella di cui alla lett. c), giacché le attività in cui rientravano i contratti d'investimento stipulati dall'attrice non erano svolte dalle convenute in Italia,né dirette verso l'Italia. Precisato infatti che la direzione dell'attività verso lo Stato in cui è domi- ciliato il consumatore presuppone l'intenzione del professionista di offrire le sue prestazioni alla potenziale clientela di quello Stato, direttamente o avva- lendosi di mandatari o di società strettamente collegate, la Corte ha rilevato che l'attrice non aveva allegato alcun convincente elemento di collegamento tra l'attività contrattuale svolta dalle Banche convenute e l'Italia. Pur osser- vando che il primo contratto, avente ad oggetto un prodotto estero denomi- nato Travel point, era stato stipulato a seguito dell'apertura di un conto in Svizzera,cointestato al Palumbo ed al marito della Dotoli presso la Bipielle, il cui direttore aveva presentato il Campagna come ideatore e gestore del pro- dotto, nonché esperto finanziario e gestore di fiducia della Banca, ha infatti evidenziato che il contratto era stato stipulato in Svizzera, il Palumbo non era un mandatario o un impiegato della Banca, ma un conoscente di famiglia, e il Campagna non aveva operato in qualità d'intermediario finanziario, ma quale mandatario dell'attrice. In ordine al secondo contratto, avente ad oggetto il prodotto Talete A e B, anch'esso gestito dal Campagna, purrilevando che la sottoscrizione dell'at- trice era stata apposta nella sede di Napoli della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e raccolta dal Palumbo, munito di delega dell'[OSCURATO:PERSONA] (Suisse), ha osservato che il contratto si era perfezionato in Svizzera con l'accettazione della proposta da parte della filiale di Lugano, la stipulazione aveva avuto luogo su suggerimento del Palumbo, che aveva agito in qualità di consulente finanziario dell'attrice, e il Campagna aveva agito in qualità di procuratore della stessa. Relativamente ad entrambi i contratti, la Corte ha rilevato infine che l'at- trice non aveva allegato che le prestazioni in questione fossero offerte anche sul territorio italiano dalle convenute o da società ad essecollegate, ritenendo inconferente il richiamo al fatto notorio, il quale dispensa la parte dall'onere della prova, ma non da quello dell'allegazione. 3. Avverso la predetta sentenza la Dotoli ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. Hanno resi- stito con controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] S.a. [già [OSCURATO:PERSONA] (Suisse) S.a., già [OSCURATO:PERSONA] (Suisse) Morval S.a.] e la Bipielle, che ha depositato anche una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unicomotivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15, par. 1, lett. c), della Convenzione di Lu- gano, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver escluso la direzione dell'attività delle convenute verso l'Italia, senza considerare che tale presupposto può consi- stere anche nello svolgimento di attività serventi o strumentali o di sollecita- zione al pubblico attraverso soggetti appartenenti allo stesso gruppo impren- ditoriale o aventi una ragione sociale in gran parte comune. Premesso che la riconducibilità del contratto a una siffatta attività può essere desunta sia dallo avvio di contatti o dalla prenotazione di beni o servizi o dalla conclusione di un contratto a distanza, non richiedendosi che l'attività sia diretta intenzio- nalmente verso altri Stati, osserva cheper il contratto stipulato con la Bipielle la sussistenza del predetto presupposto emergeva dalla scelta della legge e della giurisdizione svizzera, dall'autorizzazione dellaBanca a ricevere ordini tramite qualsiasi mezzo, dall'utilizzazione da parte della Banca di una deno- minazione riferibile alla capogruppo italiana e dalla sua notoria appartenenza al medesimo Gruppo bancario; per il contratto stipulato con l'[OSCURATO:PERSONA]- paolo, venivano inoltre in considerazione la sottoscrizione presso la filiale di Napoli della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, richiesta dal direttore della filiale sviz- zera, e quella di documenti recanti richiami alla legislazione fiscale italiana ed agli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, nonché l'appartenenza dell'In- tesa [OSCURATO:PERSONA] (Suisse) al Gruppo bancario Intesa. Nessun rilievo potevano invece assumere, in contrario, la sottoscrizione in Svizzera del con- tratto concluso con la Bipielle e l'assenza di un rapporto di mandato con il Palumbo ed il Campagna, essendo stati questi ultimi presentati dalla Bipielle come soggetti ad essa collegati, ed avendo l'[OSCURATO:PERSONA] formalizzato il mandato dopo la fase precontrattuale. La sentenza impugnata ha infine tra- scurato la circostanza che il Palumbo ed il Graziano avevano truffato numerosi altri soggetti italiani, avvalendosi dell'opera delle convenute. 2. Il ricorso è fondato. A sostegno della domanda di risarcimento, l'attrice ha infatti allegato in via principale l'invalidità dei contratti d'investimento finanziario da lei stipulati su suggerimento o comunque con l'intervento del Palumbo e del Campagna, asseritamente accreditati dalle Banche convenute come persone di loro fidu- cia ovvero operanti per loro conto,ed in subordine il danno cagionato dagl'in- vestimenti finanziari effettuati a mezzo dei predetti soggetti, che avevano potuto agire senza autorizzazione di essa ricorrente, gestendo liberamente le somme versate sui conti correnti a lei intestati, in virtù delle clausole contrat- tuali imposte dalle medesime convenute e dell'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulle stesse. Tale prospettazione della vicenda è stata ritenuta dalla sentenza impugnata inidonea a giustificare l'attribuzione della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, in ragione della collocazione della sede delle società convenute inSvizzera, dove sono stati stipulati anche i contratti di investimento, e dell'inapplicabilità delle disposi- zioni della Convenzione di Lugano che,per i contratti conclusi dai consuma- tori,attribuiscono la giurisdizione, in via alternativa, ai giudici del luogo dove è domiciliato il consumatore. Nel censurare tale decisione, la ricorrente ha quindi insistito da un lato sul rapporto intercorrente tra le società convenute ed i soggetti che hanno agito in qualità d'intermediari,e dall'altro sull'appar- tenenza delle medesime società a gruppi bancari operanti in Italia o sullo svolgimento da parte delle stesse di un'attività diretta anche verso l'Italia. Non merita consenso, al riguardo, l'eccezione sollevata dalla difesa della Bipielle, secondo cui queste ultime circostanze sono state fatte valere soltanto in sededi legittimità, essendosi la ricorrente limitata, nel giudizio di merito , a dedurre la nullità dei contratti di conto corrente e della clausola, negli stessi contenuta, che devolveva le relative controversie alla giurisdizione svizzera. Premesso infatti che l'appartenenza delle convenute rispettivamente al grup- po Bipielle ed al gruppo [OSCURATO:PERSONA] è stataallegata fin dall'atto di cita- zione in primo grado, si osserva che nella risoluzione delle questioni di giuri- sdizione queste Sezioni Unite sono chiamate ad operare come giudice anche del fatto, e possono quindi procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone le conseguenze in piena autonomia e indi- pendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito, a condizione che nel ricorso siano stati specificati gli errori addebitati alla pronuncia impugnata e i fatti processuali posti a base della censura(cfr. Cass., Sez. Un., 5/11/2019, n. 28332; 21/04/2015, n. 8074; 2/04/2007, n. 8095). 2.1. La tesi sostenuta dalla ricorrente trova fondamento nel richiamo allo art. 15, par. 1, lett. c),della Convenzione di Lugano, che, in materia di con- tratti conclusi dal consumatore per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale, deroga al criterio generale pre- visto dall'art. 2 della medesima Convenzione ed a quellospeciale previst o in via alternativa dall'art. 5, n. 1, lett. a)per la materia contrattuale, dichiarando applicabili, per la determinazione del giudice competente, i criteri previsti dal- la Sezione IV della Convenzione, a condizione che il contratto sia stato con- cluso «con una persona che esercita attività commerciali o professionali nello Stato vincolato dalla Convenzione in cui è domiciliato il consumatore o, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso detto Stato o verso più Stati tra cui detto Stato, e il contratto rientra nell'ambito di tali attività». In tale ipotesi, così come in quelle previste dalle lettere a) e b) del medesimo articolo, la competenza si determina ai sensi dell'art. 16, secondo cui «l’azione del con- sumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorioè domiciliata tale parte, o davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore» (par. 1), mentre «l’azione della controparte contrattuale av- verso il consumatore può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consu- matore»(par. 2). In assenza delle condizioni previste dall'art. 15, tornano invece applicabili il foro generale previsto dall'art. 2, secondo cui «le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente Convenzione sono convenute davanti ai giudici di tale Stato, qualunque sia la loro nazio- nalità», e ilforo special e alternativo previst o dall'art. 5, n. 1, lett. a) , secondo cui «la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:[…] in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita»(c.d. forum destinatae solutionis).I criteri previsti dagli artt. 15 e 16 per i contratti con- clusi dai consumatori sono poi derogabili, ai sensi dell'art. 17, solo mediante accordo stipulato successivamente al sorgere della controversia, o che con- senta al consumatore di agire dinanzi a giudici diversi da quelli indicati, op- pure concluso tra un consumatore e una controparte entrambi domiciliati o abitualmente residenti al momento della conclusione del contrattonello stes- so Stato vincolato dalla Convenzione, e che attribuisca la competenza ai giu- dici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte con- venzioni. 2.2. Tale disciplina corrisponde a quella dettata dalla Sezione IV del Re- golamento UE n. 44/2001(poi sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012, che agli artt. 17-19detta una disciplina pressocché identica ) , in riferimento alla quale la giurisprudenza unionale ha affermato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 15, devono ricorrere cumulativamente tre presupposti: a)una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, b)il contratto tra un simile consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso, e c)un siffatto contratto rientri in una delle categorie di cui al par. 1, lett. da a)a c) dell'art. 15 (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 28/01/2015, in causa C - 375/13, Kolassa; sent. 14/03/2013, in causa C-419/11, Česká spořitelna a.s.). In ordine a tali categorie, ed in particolare a quella di cui alla lett. c), si è rilevato che il testo dell'art. 15, par. 1, del Regolamento n. 44/2001, pur ricalcandosostanzialmente quello dell'art. 13, par. 1, della Convenzione di Bruxelles, non coincide integralmente con esso, giacché le nozioni di «propo- sta specifica» e «pubblicità» sono sostituite dal riferimento ad una gamma più ampia di attività, in modo tale da rafforzare la tutela dei consumatori, la cui vulnerabilità rispetto alle offerte dei professionisti deve ritenersi accre- sciuta, anche a causa della diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione e dello sviluppo del commercio elettronico (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 14/05/ 2009, in causa C-180/06, Ilsinger).Si è quindi affermato che, ai fini dell'ap- plicazione del criterio di cui all'art. 15, lett. c), del Regolamento UE, può es- sere utile accertare se prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore esistessero indizi tali da evidenziare l'intento del professionista di trattare con consumatori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso di essere disponibile a concludere un contratto con tali consumatori(cfr. Corte di Giu- stizia UE, sent. 7/12/2010, in cause riunite C-585/98 e C-144/09, Pammer). E' stato inoltre chiarito che «l'art.15, par. 1, lett. c) , del R egolamento n. 44/ 2001, nella parte in cui riguarda il contratto concluso nell'ambito di un'attività commerciale o professionale "diretta" da un professionista " verso " lo Stato membro del domicilio del consumatore, in combinato disposto con l'art.16, par.1, del medesimo Regolamento, dev'essere interpretato nel senso che può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professio- nista,che non rientra in quanto tale nell'ambito dell'attività commerciale o professionale "diretta"da tale professionista "verso" lo Stato membro del do- micilio del consumatore, ma che presenta un collegamento stretto con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di una attività siffatta»: tale presupposto è stato ritenuto configurabile anche in un contratto di mandato, qualificato come «prolungamento diretto»dell'attività principale e ad essa «complementare..., essendo volto a consentire di rag- giungere l'obiettivo economico perseguito attraverso quest'ultimo contratto» (cfr. Corte di Giustizia UE, sent.23/12/2015, in causa C-297/14, Hobohm). E' stato infine affermato che, ai fini dell'applicabilità dei criteri di collegamento previsti per i contratti del consumatore, non si richiede che il contratto tra quest'ultimo e il professionista sia stato concluso a distanza, risultando altri- menti frustrato l'obiettivo del rafforzamento della tutela del consumatore, perseguito attraverso la formulazione meno restrittiva dell'art. 15, par. 1, lett. c): nel contempo, è stato tuttavia precisato che sia l’avvio di contatti a distanza che la prenotazione di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore, pos- sono costituire indizi di riconducibilità del contratto ad un’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato di residenza del consumatore(cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 6/09/2012, in causa C-190/11, Mühlleitner). 2.3. I principienunciati dalla giurisprudenza unionale hanno trovato ac- coglimento e sviluppo anche nella giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo essersi in un primo momento limitata a distinguere, tra i contratti conclusi dal consumatore, quelli di cui alle lett. a)e b) dell'art. 15 del Regolamento UE n. 44/2001, che ricadono sic et simpliciter nell'ambito di applicazione della di- sciplina dettata dall'art. 16 (vendita a rate di mobili; prestiti con rimborso rateizzato o altre operazione di credito connesse con il finanziamento di ven- dite di mobili) da quelli per i quali è ulteriormente richiesta l'ulteriore condi- zione di cui alla lett. c) dell'art. 15 (cfr. Cass., Sez. Un., 19/05/2009, n. 11532; v. anche, in riferimento alla Convenzione di Lugano, Cass., Sez. Un., 4/03/2021, n. 6001), ha successivamente affermato, proprio con riguardo agli artt. 15 e 16 della Convenzione di Lugano,che «la direzione dell'attività verso lo Stato membro del domicilio del consumatore può consistere anche in attività serventi o strumentali, di sollecitazione al pubblico attraverso agen- ti o mediatori (beninteso, anche solo prospettati come tali ed impregiudicato l'accertamento dell'effettività di tale presupposto, riservato però - intuitiva- mente -al merito devoluto al giudice munito di giurisdizione) o perfino attra- verso quella di soggetti (come società appartenenti allo stesso gruppo e con- trollate dalla stessa holding di quella convenuta, con la quale questa abbia perfino coincidenti gli organi gestionali) che, appartenendo allo stesso gruppo imprenditoriale e finanche spendendone una ragione sociale in gran parte comune ad evidente sottolineatura nel pubblico della riferibilità ad un unitario centro di interessi, la promuovano o la esercitino anche in proprio»: si è infatti osservato che «tutte tali attività (da un lato, sollecitazione e stipula di con- tratti attraverso agenti o mediatori; dall'altro lato, induzione di affidamento sull'unitarietà del centro di interessi di riferimento mediante l'operato di so- cietà dello stesso gruppo e comunque avvinte da stretti legami) presentano […] un collegamento adeguatamente stretto -quanto meno nel senso econo- mico e non formalmente giuridico di cui alla sentenza CGUE Hobohm citata e siccome all'altra, nel primo caso, finalizzate ovvero, nel secondo, di evidente sostegno indiretto o promozione quale mezzo di induzione di affidamento nella collegata -con l'attività abituale svolta dal soggetto non consumatore, cui invece si riconduce la stipula del contratto del cui inadempimento o im- perfetto adempimento è causa; ed anzi si può dire che tali attività siano lo strumento mediante il quale l'attività economica del professionista si sia di- retta appunto, se non altro nella specie, verso un altro degli Stati contraenti dellaConvenzione e - in particolare - verso l'Italia, donde la giurisdizione dei giudici di questa» (cfr. Cass., Sez. Un., 4/03/2019, n. 6280; v. anche Cass., Sez. Un., 12/04/2023, n. 9782). 2.4. Tali principi, pur essendo stati in gran parte richiamati dalla sentenza impugnata, non possono ritenersi correttamente applicati nel caso in esame, essendosi la Corte territoriale limitata, nell'accertamento della direzione della attività svolta dalle convenute, a prendere atto del dato formale costituito dalla collocazione della loro sede in Svizzera, dove si svolge la loro attività e dove sono stati anche stipulati i contratti d'investimento finanziario, e dell'as- sunzione della relativa iniziativa da parte dell'attrice, anziché da parte delle Banche, nonché dell'insussistenza di un rapporto di mandato tra queste ul- time, il Palumbo ed il Campagna, trascurando invece altri elementi fattuali della vicenda, prospettati dall'attrice ed idonei ad evidenziare il collegamento tra la predetta attività e il territorio italiano. Premesso infatti che risultano pacifiche, nella specie, l'avvenuta effettua- zione degl'investimenti da parte della Dotoli in qualità di consumatrice e per uno scopo estraneo all'esercizio di un'attività professionale, nonché l'effettiva stipulazione di contratti d'investimento tra le parti, essendo contestata sol- tanto la riconducibilità della fattispecie all'art. 15, par. 1, lett. c), della Con- venzione di Lugano, e segnatamente la direzione dell'attività svolta dalle Ban- che convenute verso l'Italia, non può condividersi l'affermazione dell'insussi- stenza di un rapporto di mandato tra le stesse, il Palumbo ed il Campagna, quanto meno nel senso (anch'esso eminentemente economico, più che giuri- dico) inteso dalla Corte di Giustizia UE. A sostegno della domanda, la ricor- rente ha infatti allegato che i contratti sono stati stipulati su suggerimento e con l'intermediazione dei predetti soggetti, da essa ritenuti collegati alle Ban- che ed almeno apparentemente operanti d'intesa con le stesse, essendo stato uno di essi (il Campagna) asseritamente indicato da un funzionario della Bi- pielle come «persona di fiducia» della Banca, e l'altro (il Palumbo) delegato dall'[OSCURATO:PERSONA] alla firma del contratto fuori sede, sì da potersi reputare ininfluenti sia il mancato conferimento di un formale incarico a tali soggetti che i rapporti contestualmente instauratisi tra gli stessi e la Dotoli. Il collega- mento tra i predetti soggetti e le società convenute risulta d'altronde eviden- ziato dal ruolo agli stessi attribuito nell'avvio dei contatti con le Banche e nella individuazione di quelle presso le quali dovevano essere depositate le somme da impiegare nell'acquisto di strumenti finanziari, nonché dalla funzione stru- mentale svolta da tali depositi rispetto alla gestione degl'investimenti, asse- ritamente affidata al Campagna; nel caso del Palumbo, il rapporto fiduciario con una delle Banche si è peraltro concretizzato pacificamente nel conferi- mento di una delega a raccogliere la firma dell'investitrice presso la sede di Napoli dell'[OSCURATO:PERSONA], la cui individuazione come luogo di sottoscrizione del contratto o quanto meno della proposta da parte dell'investitrice fa appa- rire ogni discussione in ordine alla configurabilità di tale fattispecie come con- tratto a distanza superflua, se non addirittura controproducente per la con- venuta, trattandosi di un elemento idoneo, come si è detto, ad evidenziare ulteriormente la direzione della sua attività verso l'Italia.L'attività di solleci- tazione all'investimento svolta dal Palumbo e dal Campagna presso il pubblico dei consumatori italiani emerge infine dall'affermazione secondo cui, a se- guito della perdita delle somme investite, essi sarebbero stati chiamati a ri- spondere in sede penale per il reato di truffa consumato a danno dell'attrice e di numerosi altri investitori, con la conseguenza che non può dubitarsi della avvenuta prospettazione da parte della Dotoli dello svolgimento, da parte delle Banche svizzere convenute, di un'attività diretta verso l'Italia, attra- verso l'opera di soggetti agenti in collegamento con la loro organizzazione.In favore della riconducibilità dei contratti stipulati tra le parti ad un'attività di- retta verso l'Italia depone comunque anche l'appartenenza di ciascuna delle società convenute ad un gruppo d'imprese bancarie notoriamente operante anche nel nostro Paese, del quale condivide anche la ragione sociale, sì da configurarsi come un'articolazione organizzativa del medesimo centro d'inte- ressi, esercente la propria attività imprenditoriale in una pluralità di Stati, non solo membri dell'UE ma anche estranei ad essa, come l'Italia e la Svizzera. Può quindi concludersi per la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 15, par. 1, lett. c), della Convenzione di Lugano per l'applicabilità dell'art. 16, che attribuisce l'azione proposta dal consumatore alla giurisdi- zione del giudice dello Stato nel cui territorio è domiciliato l'attore, in alter- nativa a quella del giudice dello Stato in cui è domiciliata l'altra parte del contratto, ai sensi dell'art. 16 della medesima Convenzione, e quindi nella specie, alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, essendo la Dotoli domiciliata in Italia. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dalla Bipielle nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., che il contratto di conto corrente includauna clausola di de- roga alla competenza giurisdizionale che individua quale giudice competente l'Autorità giudiziaria svizzera, non ricorrendo nel caso in esame alcuna delle condizioni che, ai sensi dell'art. 17, consentono di derogare alla disciplina dettata dalla Sezione IV della Convenzione. 3. La sentenza impugnata va pertanto cas