Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32832/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte diCassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni scritte e nota spese del difensore di fiducia e procuratorespeciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 15 aprile 2026 per la partecivile che nel riportarsi alle stesse ha insistito per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermatola pronuncia del 13 maggio 2021 del Tribunale di Nola in composizione monocraticacon la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civiliper il reato di cui agli artt. 62 n.4, 61 n. 7 e 11 cod. pen.L’accusa attiene al furto, nella qualità di dipendente della società SaggeseS.p.a., di numerosi capi di abbigliamento di proprietà della predetta società.2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con attocontenente i seguenti motivi, sottoscritto dal difensore di fiducia.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allanullità del decreto di irreperibilità, dell’avviso di conclusione delle indagini, deldecreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado.Evidenzia la difesa che aveva eccepito la omessa notifica dell’avviso diconclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. a seguito della erroneaemissione del decreto di irreperibilità.Sul punto il giudice di primo grado rigettava l’eccezione che era ripropostadinanzi alla Corte territoriale che rigettava nuovamente la eccezione sulpresupposto che avendo ricevuto il decreto di citazione si era potuto difendere nelprocesso e che il decreto di irreperibilità era stato correttamente emesso.In realtà, lamenta la difesa, l’avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. era statonotificato sulla base di un decreto di irreperibilità erroneamente emesso.La polizia municipale si recava presso il luogo di effettiva residenza dell’alloraindagato e, avendo ricevuto informazioni secondo le quali l’uomo spesso sisottraeva alle ricerche della autorità giudiziaria, emetteva un verbale di vanericerche mentre avrebbe comunque dovuto procedere ad effettuare le notifichesecondo la procedura di cui all’art.157 comma 8 cod. proc. pen. e dunque a mezzodeposito presso la Casa comunale con invio della seconda raccomandata.I successivi accessi dell’8 maggio, 14 giugno e 16 giugno 2018 sono avvenutiinfruttuosamente tutti nel medesimo luogo e non in luoghi diversi.Né sono state disposte nuove ricerche ai sensi dell’art.159 cod. proc. pen.come, ad esempio, quello del luogo di lavoro, di cui la polizia giudiziaria avevanotizia (Frattamaggiore presso l’esercizio commerciale gestito unitamente allamoglie); presso il luogo di nascita o di precedente residenza.L’unica ulteriore ricerca è stata effettuata presso il DAP.

È stato violato ilprincipio di effettività della ricerca.2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali.Non vi sono testimoni che abbiano visto l’imputato sottrarre la merce,nonostante le dichiarazioni testimoniali siano state considerate quale riscontrodella sua penale responsabilità.Inoltre, la teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non avere visto l’imputatosottrarre la merce e di avere sempre contato la merce che l’imputato faceva“bollettare”.Né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] possono essere considerate riscontro alledichiarazioni della persona offesa dal momento che la stessa ha escluso di averemai riferito a [OSCURATO:SOCIETA] di sottrazioni ad opera di [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cuiall’art. 61 n.7 cod. pen.L’unico elemento certo è che i capi sottratti risultano essere stati 2.393, mail nesso causale tra il dato contabile e il danno provocato dalle condotte ascritte aCarillo è frutto di presunzioni della corte territoriale.Il danno derivante dalla rottura degli stock è presunto in difetto di qualsiasiprova al riguardo.2.4.

Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.La sentenza impugnata ha omesso di motivare il diniego delle circostanzecomportamento processuale del ricorrente e la sua incensuratezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1.Il primo motivo di ricorso è infondato.1.1.

Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione deldedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv.220092) risulta che:- il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a mani proprie,con la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale e con la correttavocatio in ius.La giurisprudenza citata dal ricorrente relativa alla nullità del decreto diirreperibilità si riferisce alla citazione a giudizio con il rito degli irreperibili anteriorealla riforma del 2014 in tema di assenza.Questa Corte ha infatti affermato che le ricerche necessarie ai finidell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguitecumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto diirreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazionedell'imputato. (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112)La giurisprudenza richiamata ha riguardo, dunque, alle ipotesi in cui lacitazione dell’imputato a giudizio avveniva con la notifica del decreto diirreperibilità al difensore ai sensi dell’art.159 cod. proc. pen.È evidente che in quei casi una non corretta emissione del decreto diirreperibilità impediva la instaurazione di un valido rapporto processuale e leconseguenti nullità degli atti successivi.Diversamente è avvenuto nel caso di specie: alcuna violazione di normeprocessuali penali può riscontrarsi avendo l’imputato avuto modo di esercitarepienamente il suo diritto di difesa a seguito della notifica della citazione diretta agiudizio.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.2.1.Il ricorso, infatti, non si confronta con le principali argomentazioni postea fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di meritopreclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).La sentenza con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che (p.8 e ss.):- seppure in sede dibattimentale i testi escussi non hanno riferito di averevisto [OSCURATO:PERSONA] sottrarre la merce, tuttavia è stato pienamente confermatodalle loro deposizioni - confortate da dato documentale degli inventari edal rinvenimento della merce presso il punto vendita della moglie delricorrente – il meccanismo posto in essere dall’imputato per sottrarre lemerci in base al quale [OSCURATO:PERSONA] si limitava a “bollettare” pochi pezzi e sisottraeva ad un effettivo controllo sui pezzi effettivamente asportati,trasportandoli fuori orario allorquando le casse erano chiuse e non vi erala sorveglianza degli altri dipendenti;- la teste [OSCURATO:PERSONA], commessa del punto vendita della moglie diCarillo, ha riferito che le merci erano vendute senza scontrino fiscale econ un rilevantissimo sconto; i dipendenti della società derubata [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che non erano presenti al carico della mercequando l’imputato la prelevava senza particolari controlli e solo a finegiornata;- incontestata dalla stessa difesa l’esistenza dell’ammanco nel magazzinodi 2393 capi presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. del C.I.S. di Nolaunitamente alla circostanza che presso il negozio di titolarità della mogliedel [OSCURATO:PERSONA] siano state vendute, in nero, borse ICEBERG marchio Dorabellache di quell’ammanco facevano parte.3.

Reiterativo e rivalutativo risulta il terzo motivo quanto alla sussistenza dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.La sentenza impugnata (p.12), ha esaustivamente e adeguatamente rispostoalle censure contenute nell’atto di appello e riproposte con il presente motivovalorizzando quali circostanze di fatto a fondamento della sussistenza dellacircostanza aggravante contestata, il numero dei capi di abbigliamento sottratti(2393), pari ad euro 33.000,00 di danno emergente in relazione al costo dellamerce oggetto di furto ed euro 120.000 di lucro cessante, pari al prezzo dellavendita della stessa.Ha ulteriormente evidenziato con motivazione in fatto non manifestamenteillogica, né contraddittoria, ulteriori voci di danno che complessivamenteconsiderate, contribuiscono a configurare la circostanza aggravante quali la rotturadegli stock in giacenza e la non rivendibilità di stock da cui erano stati sottrattiunità di assortimento.4.

Il quarto motivo in punto di concessione delle circostanze attenuantigeneriche, risulta privo di specificità.La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, haargomentato sul diniego della concessione delle circostanze di cui all’art. 62 biscod. pen. richiamando l’entità del danno determinato, senza peraltro che ilricorrente abbia indicato elementi positivi decisivi sussistenti e non valutati se nongenericamente il comportamento processuale e la assenza di precedenti che di persé non rileva ai fini della invocata concessione.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel giudizio dalla parte civile che si liquidano nella misura di cui alla partedispositiva.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivieuro 4520,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte diCassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Lette le conclusioni scritte e nota spese del difensore di fiducia e procuratorespeciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 15 aprile 2026 per la partecivile che nel riportarsi alle stesse ha insistito per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermatola pronuncia del 13 maggio 2021 del Tribunale di Nola in composizione monocraticacon la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civiliper il reato di cui agli artt. 62 n.4, 61 n. 7 e 11 cod. pen.L’accusa attiene al furto, nella qualità di dipendente della società SaggeseS.p.a., di numerosi capi di abbigliamento di proprietà della predetta società.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con attocontenente i seguenti motivi, sottoscritto dal difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allanullità del decreto di irreperibilità, dell’avviso di conclusione delle indagini, deldecreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado.Evidenzia la difesa che aveva eccepito la omessa notifica dell’avviso diconclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. a seguito della erroneaemissione del decreto di irreperibilità.Sul punto il giudice di primo grado rigettava l’eccezione che era ripropostadinanzi alla Corte territoriale che rigettava nuovamente la eccezione sulpresupposto che avendo ricevuto il decreto di citazione si era potuto difendere nelprocesso e che il decreto di irreperibilità era stato correttamente emesso.In realtà, lamenta la difesa, l’avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. era statonotificato sulla base di un decreto di irreperibilità erroneamente emesso.La polizia municipale si recava presso il luogo di effettiva residenza dell’alloraindagato e, avendo ricevuto informazioni secondo le quali l’uomo spesso sisottraeva alle ricerche della autorità giudiziaria, emetteva un verbale di vanericerche mentre avrebbe comunque dovuto procedere ad effettuare le notifichesecondo la procedura di cui all’art.157 comma 8 cod. proc. pen. e dunque a mezzodeposito presso la Casa comunale con invio della seconda raccomandata.I successivi accessi dell’8 maggio, 14 giugno e 16 giugno 2018 sono avvenutiinfruttuosamente tutti nel medesimo luogo e non in luoghi diversi.Né sono state disposte nuove ricerche ai sensi dell’art.159 cod. proc. pen.come, ad esempio, quello del luogo di lavoro, di cui la polizia giudiziaria avevanotizia (Frattamaggiore presso l’esercizio commerciale gestito unitamente allamoglie); presso il luogo di nascita o di precedente residenza.L’unica ulteriore ricerca è stata effettuata presso il DAP. È stato violato ilprincipio di effettività della ricerca.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali.Non vi sono testimoni che abbiano visto l’imputato sottrarre la merce,nonostante le dichiarazioni testimoniali siano state considerate quale riscontrodella sua penale responsabilità.Inoltre, la teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non avere visto l’imputatosottrarre la merce e di avere sempre contato la merce che l’imputato faceva“bollettare”.Né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] possono essere considerate riscontro alledichiarazioni della persona offesa dal momento che la stessa ha escluso di averemai riferito a [OSCURATO:SOCIETA] di sottrazioni ad opera di [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cuiall’art. 61 n.7 cod. pen.L’unico elemento certo è che i capi sottratti risultano essere stati 2.393, mail nesso causale tra il dato contabile e il danno provocato dalle condotte ascritte aCarillo è frutto di presunzioni della corte territoriale.Il danno derivante dalla rottura degli stock è presunto in difetto di qualsiasiprova al riguardo.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.La sentenza impugnata ha omesso di motivare il diniego delle circostanzecomportamento processuale del ricorrente e la sua incensuratezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1.Il primo motivo di ricorso è infondato.1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione deldedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv.220092) risulta che:- il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a mani proprie,con la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale e con la correttavocatio in ius.La giurisprudenza citata dal ricorrente relativa alla nullità del decreto diirreperibilità si riferisce alla citazione a giudizio con il rito degli irreperibili anteriorealla riforma del 2014 in tema di assenza.Questa Corte ha infatti affermato che le ricerche necessarie ai finidell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguitecumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto diirreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazionedell'imputato. (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112)La giurisprudenza richiamata ha riguardo, dunque, alle ipotesi in cui lacitazione dell’imputato a giudizio avveniva con la notifica del decreto diirreperibilità al difensore ai sensi dell’art.159 cod. proc. pen.È evidente che in quei casi una non corretta emissione del decreto diirreperibilità impediva la instaurazione di un valido rapporto processuale e leconseguenti nullità degli atti successivi.Diversamente è avvenuto nel caso di specie: alcuna violazione di normeprocessuali penali può riscontrarsi avendo l’imputato avuto modo di esercitarepienamente il suo diritto di difesa a seguito della notifica della citazione diretta agiudizio.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.2.1.Il ricorso, infatti, non si confronta con le principali argomentazioni postea fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di meritopreclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).La sentenza con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che (p.8 e ss.):- seppure in sede dibattimentale i testi escussi non hanno riferito di averevisto [OSCURATO:PERSONA] sottrarre la merce, tuttavia è stato pienamente confermatodalle loro deposizioni - confortate da dato documentale degli inventari edal rinvenimento della merce presso il punto vendita della moglie delricorrente – il meccanismo posto in essere dall’imputato per sottrarre lemerci in base al quale [OSCURATO:PERSONA] si limitava a “bollettare” pochi pezzi e sisottraeva ad un effettivo controllo sui pezzi effettivamente asportati,trasportandoli fuori orario allorquando le casse erano chiuse e non vi erala sorveglianza degli altri dipendenti;- la teste [OSCURATO:PERSONA], commessa del punto vendita della moglie diCarillo, ha riferito che le merci erano vendute senza scontrino fiscale econ un rilevantissimo sconto; i dipendenti della società derubata [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che non erano presenti al carico della mercequando l’imputato la prelevava senza particolari controlli e solo a finegiornata;- incontestata dalla stessa difesa l’esistenza dell’ammanco nel magazzinodi 2393 capi presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]. del C.I.S. di Nolaunitamente alla circostanza che presso il negozio di titolarità della mogliedel [OSCURATO:PERSONA] siano state vendute, in nero, borse ICEBERG marchio Dorabellache di quell’ammanco facevano parte.3. Reiterativo e rivalutativo risulta il terzo motivo quanto alla sussistenza dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.La sentenza impugnata (p.12), ha esaustivamente e adeguatamente rispostoalle censure contenute nell’atto di appello e riproposte con il presente motivovalorizzando quali circostanze di fatto a fondamento della sussistenza dellacircostanza aggravante contestata, il numero dei capi di abbigliamento sottratti(2393), pari ad euro 33.000,00 di danno emergente in relazione al costo dellamerce oggetto di furto ed euro 120.000 di lucro cessante, pari al prezzo dellavendita della stessa.Ha ulteriormente evidenziato con motivazione in fatto non manifestamenteillogica, né contraddittoria, ulteriori voci di danno che complessivamenteconsiderate, contribuiscono a configurare la circostanza aggravante quali la rotturadegli stock in giacenza e la non rivendibilità di stock da cui erano stati sottrattiunità di assortimento.4. Il quarto motivo in punto di concessione delle circostanze attenuantigeneriche, risulta privo di specificità.La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, haargomentato sul diniego della concessione delle circostanze di cui all’art. 62 biscod. pen. richiamando l’entità del danno determinato, senza peraltro che ilricorrente abbia indicato elementi positivi decisivi sussistenti e non valutati se nongenericamente il comportamento processuale e la assenza di precedenti che di persé non rileva ai fini della invocata concessione.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel giudizio dalla parte civile che si liquidano nella misura di cui alla partedispositiva. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivieuro 4520,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris