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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41325/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Verona in data 24.2.2020 e 16.7.2020, ritenuta la continuazione tra i reati e più gravi quelli di cui alla sentenza del 16 luglio 2020, ha rideterminato la pena in complessivi 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comina

5. d.P.R. 309/90.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi il ricorso ad una mera enunciazione, senza indicare in alcun modo circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA], o Ste ano Mogini 7(t1 17) TA1A " .- 1 2 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Verona in data 24.2.2020 e 16.7.2020, ritenuta la continuazione tra i reati e più gravi quelli di cui alla sentenza del 16 luglio 2020, ha rideterminato la pena in complessivi 10 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comina 5. d.P.R. 309/90. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi il ricorso ad una mera enunciazione, senza indicare in alcun modo circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA], o Ste ano Mogini 7(t1 17) TA1A " .- 1 2 M
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